I provvedimenti impugnati (sia l’esclusione dalla gara, sia l’escussione della cauzione) risultano giustificati dalla circostanza che l’impresa ricorrente ha prodotto certificati camerali poi risultati falsi

Lazzini Sonia 17/02/11
Scarica PDF Stampa

Infatti, i provvedimenti impugnati (sia l’esclusione dalla gara, sia l’escussione della cauzione) risultano giustificati dalla circostanza che l’impresa ricorrente ha prodotto certificati camerali poi risultati falsi;

che, in particolar,e la Camera di commercio di Roma, su richiesta della Acquedotto Pugliese s.p.a., ha dichiarato, con nota del 24.2.2006, di non avere mai rilasciato i certificati prodotti nel corso della gara dalla mandante Nuova Super Iride s.r.l.;

che la falsità dei certificati camerali prodotti certamente giustifica, a prescindere da ogni ulteriore indagine sulla effettiva sussistenza dei requisiti per partecipare alla gara, tanto il provvedimento di esclusione, quanto l’escussione della cauzione provvisoria;

che, a fronte della puntuale dichiarazione della Camera di commercio in ordine alla falsità dei certificati camerali, nessun obbligo di integrazione documentale era configurabile in capo alla stazione appaltante;

che la legittimità del provvedimento di esclusione esclude in radice la fondatezza della pretesa risarcitoria;

Che nei rapporti tra l’appellante e l’Acquedotto pugliese s.p.a. le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in complessivi € 6.000 (seimila/00), oltre ***, CPA e spese generali, mentre devono essere compensate in relazione alle altri parti presenti in giudizio, attesa la loro posizione subalterna;

 

Riportiamo qui di seguito la decisione numero 8717 del 10 dicembre 2010 pronunciata dal Consiglio di Stato

 

N. 08717/2010 08717/2010 REG.SEN.

N. 10072/2008 REG.RIC.

N. 10073/2008 REG.RIC.

N. 10074/2008 REG.RIC.

N. 10075/2008 REG.RIC.

N. 10076/2008 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

DECISIONE

sul ricorso numero di registro generale 10072 del 2008, proposto da:***

contro***

nei confronti di***

sul ricorso numero di registro generale 10073 del 2008, proposto da: ***

contro***

nei confronti di***

sul ricorso numero di registro generale 10074 del 2008, proposto da: ***

contro***

nei confronti di***

sul ricorso numero di registro generale 10075 del 2008, proposto da: ***

contro***

nei confronti di***

sul ricorso numero di registro generale 10076 del 2008, proposto da: ***

contro***

nei confronti di***

per la riforma

quanto al ricorso n. 10072 del 2008:

della sentenza del T.a.r. Puglia – Bari: Sezione I n. 02060/2008 begin_of_the_skype_highlighting            02060/2008      end_of_the_skype_highlighting, resa tra le parti, concernente AFFIDAMENTO SERVIZIO CUSTODIA RETI FOGNANTI E MANUTENZ. RETI IDRICHE – RIS.DANNO

quanto al ricorso n. 10073 del 2008:

della sentenza del T.a.r. Puglia – Bari: Sezione I n. 02062/2008 begin_of_the_skype_highlighting            02062/2008      end_of_the_skype_highlighting, resa tra le parti, concernente AFFIDAMENTO SERVIZIO CUSTODIA RETI FOGNANTI E MANUTENZ. RETI IDRICHE – RIS.DANNO

quanto al ricorso n. 10074 del 2008:

della sentenza del T.a.r. Puglia – Bari: Sezione I n. 02061/2008 begin_of_the_skype_highlighting            02061/2008      end_of_the_skype_highlighting, resa tra le parti, concernente AFFIDAMENTO SERVIZIO CUSTODIA RETI FOGNANTI E MANUTENZ.RETI IDRICHE-RIS.DANNO

quanto al ricorso n. 10075 del 2008:

della sentenza del T.a.r. Puglia – Bari: Sezione I n. 02063/2008 begin_of_the_skype_highlighting            02063/2008      end_of_the_skype_highlighting, resa tra le parti, concernente AFFIDAMENTO SERVIZIO CUSTODIA RETI FOGNANTI E MANUTENZ. RETI IDRICHE – RIS.DANNO

quanto al ricorso n. 10076 del 2008:

della sentenza del T.a.r. Puglia – Bari: Sezione I n. 02064/2008 begin_of_the_skype_highlighting            02064/2008      end_of_the_skype_highlighting, resa tra le parti, concernente AFFIDAMENTO SERVIZIO CUSTODIA RETI FOGNANTI E MANUTENZ. RETI IDRICHE – RIS.DANNO

 

Visti i ricorsi in appello e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 22 ottobre 2010 il consigliere ****************** e uditi per le parti gli avvocati così come da verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

FATTO e DIRITTO

Considerato che i ricorsi vanno riuniti in quanto, pur avendo ad oggetto sentenze diverse, presentano evidenti motivi di connessione sia soggettiva che oggettiva;

che, come previsto dall’art. 120, comma 10, c.p.a., nel rito appalti applicabile alla presente controversia, la sentenza è redatta ordinariamente in forma semplificata;

che, pur dovendosi ritenere la tempestività dei motivi aggiunti proposti in primo grado, in quanto, come recentemente statuito dall’Adunanza Plenaria con la decisione n. 5/2010, il termine per la proposizione dei motivi aggiunti nel rito di cui all’art. 23 bis l. n. 1034/1971 non è dimezzato, il ricorso si appalesa comunque infondato nel merito;

che, infatti, i provvedimenti impugnati (sia l’esclusione dalla gara, sia l’escussione della cauzione) risultano giustificati dalla circostanza che l’impresa ricorrente ha prodotto certificati camerali poi risultati falsi;

che, in particolar,e la Camera di commercio di Roma, su richiesta della Acquedotto Pugliese s.p.a., ha dichiarato, con nota del 24.2.2006, di non avere mai rilasciato i certificati prodotti nel corso della gara dalla mandante Nuova Super Iride s.r.l.;

che la falsità dei certificati camerali prodotti certamente giustifica, a prescindere da ogni ulteriore indagine sulla effettiva sussistenza dei requisiti per partecipare alla gara, tanto il provvedimento di esclusione, quanto l’escussione della cauzione provvisoria;

che, a fronte della puntuale dichiarazione della Camera di commercio in ordine alla falsità dei certificati camerali, nessun obbligo di integrazione documentale era configurabile in capo alla stazione appaltante;

che la legittimità del provvedimento di esclusione esclude in radice la fondatezza della pretesa risarcitoria;

Che nei rapporti tra l’appellante e l’Acquedotto pugliese s.p.a. le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in complessivi € 6.000 (seimila/00), oltre ***, CPA e spese generali, mentre devono essere compensate in relazione alle altri parti presenti in giudizio, attesa la loro posizione subalterna;

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, definitivamente pronunciando sugli appelli in epigrafe, ne dispone la riunione e li respinge.

Condanna parte appellante al pagamento delle spese processuali a favore dell’Acquedotto Pugliese s.p.a. che liquida in complessivi € 6.000,00 (seimila/00), oltre IVA, CPA e rimborso spese generali. Compensa le spese per il resto.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 22 ottobre 2010 con l’intervento dei magistrati:

*******************, Presidente

********************, Consigliere

******************, ***********, Estensore

****************, Consigliere

**************, Consigliere

 

 

 

L’ESTENSORE

 

IL PRESIDENTE

 

 

 

Il Segretario

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 10/12/2010

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

Il Dirigente della Sezione

Lazzini Sonia

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento