I professionisti riuniti rientrano, a tutti gli effetti di legge, tra i soggetti di cui all’art. 34 del D.Lgs. n. 163/2006, in quanto trattasi di un costituendo raggruppamento di persone fisiche, che offre sul mercato la prestazione di servizi e, pertanto

Lazzini Sonia 30/04/09
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Qual è l’ambito applicativo dell’art. 34 del D.Lgs. n. 163/2006?
 
L’articolo 34, comma 1, lettere a), b), c), d) e) ed f), del D. Lgs. n. 163/2006 individua i soggetti cui possono essere affidati i contratti pubblici: tali soggetti rivestono la qualifica di “operatore economico”, termine con il quale si intende l’imprenditore, il fornitore e il prestatore di servizi o un raggruppamento o un consorzio di essi. Ai sensi dell’articolo 3, comma 19, del D.Lgs. n. 163/2006, nel novero di detti soggetti sono da ricomprendersi le persone fisiche, le persone giuridiche, gli enti senza personalità giuridica, che offrono sul mercato la realizzazione di lavori o opere, la fornitura di prodotti, la prestazione di servizi. La caratteristica che accomuna le figure sopra individuate è l’esercizio professionale di una attività economica._Nel caso di specie, nei verbali di gara della Commissione, presentati in istruttoria, non risulta essere giustificato il motivo per cui il raggruppamento temporaneo istante è stato considerato non rientrante tra i soggetti di cui all’art. 34 del D.Lgs. n. 163/2006. In via generale, infatti, alla luce di quanto sopra specificato, persone fisiche, nella fattispecie architetti, che si riuniscono al fine di offrire sul mercato congiuntamente la prestazione di un servizio, rientrano, senza dubbi, nell’alveo di applicazione dell’art. 34 del D.Lgs. n. 163/2006
 
 
A cura di Sonia Lazzini
 
 
Riportiamo qui di seguito il parere numero 37 del 24 marzo 2009, emesso dall’ Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori , servizi e forniture
 
 
 
Autorità per la vigilanza
sui contratti pubblici di lavori , servizi e forniture
 
 
 
Parere n. 37 del 11/03/2009
 
PREC 376-08-S
Oggetto: Istanza di parere per la soluzione delle controversie, ex art. 6, comma 7, lettera n) del Decreto Legislativo n. 163/06, presentata dall’arch. Andrea Nobili in qualità di capogruppo nel RTI iNexT con arch. Federica Di P., Simona I. e Maria Concetta T. – “Affidamento del servizio di assistenza tecnica e scientifica per la redazione del piano strategico denominato Città per lo sviluppo e del relativo piano operativo di comunicazione e promozione, riferito ai comuni di Avola (capofila), Ispica, Noto, Pachino, Portopalo di Capo Passero, Pozzallo e Rosolini. Importo: Euro 235.000,00. S.A.: Comune di Avola.
 
 
Il Consiglio
 
Vista la relazione dell’Ufficio del precontenzioso
 
Considerato in fatto
 
In data 7 luglio 2008 è pervenuta presso questa Autorità l’istanza di parere dell’arch. Andrea Nobili, capogruppo del raggruppamento temporaneo con l’arch. Federica Di P., Simona I. e Maria Concetta T., che lamenta l’esclusione disposta nei propri confronti dalla Commissione, in quanto la stessa ha considerato i soggetti partecipanti non rientranti tra quelli contemplati dall’art. 34 del D.Lgs. n. 163/2006, come formalmente richiesto dal bando di gara. Secondo l’istante i motivi di esclusione sono da considerarsi privi di qualsiasi fondamento logico – giuridico. Infatti il medesimo sostiene che i professionisti riuniti rientrano, a tutti gli effetti di legge, tra i soggetti di cui all’art. 34 del D.Lgs. n. 163/2006, in quanto trattasi di un costituendo raggruppamento di persone fisiche, che offre sul mercato la prestazione di servizi e, pertanto, i soggetti che ne fanno parte rivestono la qualifica di “operatore economico”. 
 
In riscontro all’istruttoria condotta da questa Autorità, ha presentato osservazioni il Comune di Avola, che ha fatto presente come il Raggruppamento non sia stato ammesso alle successive fasi del procedimento di gara in quanto, come verbalizzato nella seduta del 18.04.2008, veniva affermato che “i soggetti partecipanti non risultano inclusi tra quelli contemplati dall’art. 34 del D.Lgs. n. 163/2006, come formalmente richiesto dall’art. 12 del bando di gara (soggetti ammessi alla gara). Ciò comporterebbe una “ammissione con riserva” alla gara. Tuttavia, nella domanda di partecipazione alla gara, il concorrente, difformemente a quanto previsto dal Disciplinare di gara, ha indicato le parti del servizio assunte da ciascun partecipante costituente l’associazione solo limitatamente alla percentuale pari al 33%, anziché al 100% del servizio. La domanda di partecipazione alla gara risulta, quindi, irregolare perché in contrasto con uno dei requisiti previsti a pena di esclusione. Per tale ragione la Commissione non ha ammesso alla gara il raggruppamento. Nella seduta del 29 aprile 2008, la Commissione ha verbalizzato di aver sentito il raggruppamento e di non averlo ammesso anche per la mancanza del requisito soggettivo.
 
Ritenuto in diritto
 
La questione oggetto del presente procedimento è stata già esaminata dall’Autorità in precedenti occasioni (si vedano la deliberazione n. 119 del 18 aprile 2007 e il parere n. 127 del 23 aprile 2008), nelle quali è stato posto in evidenza qual è l’ambito applicativo dell’art. 34 del D.Lgs. n. 163/2006.
L’articolo 34, comma 1, lettere a), b), c), d) e) ed f), del D. Lgs. n. 163/2006 individua i soggetti cui possono essere affidati i contratti pubblici: tali soggetti rivestono la qualifica di “operatore economico”, termine con il quale si intende l’imprenditore, il fornitore e il prestatore di servizi o un raggruppamento o un consorzio di essi. Ai sensi dell’articolo 3, comma 19, del D.Lgs. n. 163/2006, nel novero di detti soggetti sono da ricomprendersi le persone fisiche, le persone giuridiche, gli enti senza personalità giuridica, che offrono sul mercato la realizzazione di lavori o opere, la fornitura di prodotti, la prestazione di servizi. La caratteristica che accomuna le figure sopra individuate è l’esercizio professionale di una attività economica.
Nel caso di specie, nei verbali di gara della Commissione, presentati in istruttoria, non risulta essere giustificato il motivo per cui il raggruppamento temporaneo istante è stato considerato non rientrante tra i soggetti di cui all’art. 34 del D.Lgs. n. 163/2006. In via generale, infatti, alla luce di quanto sopra specificato, persone fisiche, nella fattispecie architetti, che si riuniscono al fine di offrire sul mercato congiuntamente la prestazione di un servizio, rientrano, senza dubbi, nell’alveo di applicazione dell’art. 34 del D.Lgs. n. 163/2006.
 
In base a quanto sopra considerato
 
Il Consiglio
 
ritiene, nei limiti di cui in motivazione, che l’arch. Andrea Nobili, capogruppo del raggruppamento temporaneo con l’arch. Federica Di P., Simona I. e Maria Concetta T., rientra tra gli operatori economici definiti dall’art. 34 del D.Lgs. n. 163/2006.
 
 
I Consiglieri Relatori                                                                Il Presidente
Alessandro Botto                                                                Luigi Giampaolino
 
Giuseppe Brienza
 
Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 24.3.2009

Lazzini Sonia

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