I procedimenti possessori

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La disciplina giuridica dei procedimenti possessori è contenuta all’articolo 703 e seguenti del codice di procedura civile.

Hanno per oggetto la reintegrazione o la manutenzione del possesso, attraverso l’esercizio delle relative azioni previste dal codice civile a sua tutela, le cosiddette “azioni possessorie”, disciplinate agli agli articoli 1168 e 1170 del codice civile.

La ratio dei procedimenti possessori

La ratio del procedimento è concedere al possessore spogliato, molestato o turbato nell’esercizio del suo potere di fatto sulla cosa (art. 1140 c.c.) una tutela, più immediata finalizzata al ripristino dell’azione di reintegrazione o spoglio, vale a dire, la cessazione della turbativa o della molestia (azione di manutenzione).

Le azioni possessorie, i quali presupposti sono contenuti nelle disposizioni codicistichedevono essere esercitate entro un anno dal sofferto spoglio, violento o clandestino, o dai fatti che integrano la turbativa.

La disciplina processuale delle azioni possessorie

La disciplina processuale delle azioni possessorie è contenuta all’articolo 703 del codice di procedura civile, che al comma 1 recita:

La domanda si propone con ricorso da depositare presso la cancelleria del giudice del luogo ove è avvenuto il fatto denunciato.

Al comma 2 rinvia per le altre disposizioni procedurali agli artt. 669-bis e seguenti.

Il procedimento, dopo le riforme compiute dalle leggi n. 353/1990 e n. 80/2005 all’art. 703 c.p.c., ha scatenato una lunga diatriba in dottrina e giurisprudenza (Cass. n. 7665/1995, n. 5118/1997).

Si pensa che abbia una struttura unitaria, articolata in due fasi:

La prima , cautelare e urgente, prende il nome di “fase interdittale”.

La sua funzione è dettare nell’immediatezza i provvedimenti necessari a garantire il godimento del possesso o la cessazione delle turbative allo stesso, nel rispetto della ratio del mantenimento della pace sociale, alla base della tutela del possesso da parte dell’ordinamento giuridico.

La seconda,cosiddetta fase di merito,  si svolge secondo le forme del rito ordinario, ed è eventuale e facoltativa, perché può essere attivata esclusivamente su istanza di parte (Cass. SS.UU. n. 1984/1998).

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L’articolo 703 del codice di procedura civile, disciplina la forma della domanda introduttiva del procedimento e dell’individuazione del giudice competente, disciplinando tempi e modalità sia della fase interdittale sia di quella eventuale di merito.

La domanda di reintegrazione o di manutenzione nel possesso si introduce con ricorso al giudice competente a norma dell’articolo 21 del codice di procedura civile, vale a dire, il giudice del luogo dove si è verificato lo spoglio o la turbativa.

Il ricorso deve avere i requisiti previsti dall’articolo 125 del codice di procedura civile, deve                                         contenere le istanze del ricorrente, compresa l’invocazione della decisione per decreto inaudita altera parte, le allegazioni ed, eventualmente, l’articolazione dei mezzi istruttori, la domanda introduttiva è valida anche per la successiva e facoltativa fase di merito.

La domanda di spoglio può essere proposta in via alternativa a quella di manutenzione, spettando al giudice, il potere di qualificare la domanda alla fattispecie emergente dalle risultanze istruttorie (Cass. n. 2262/1998).

Nell’azione di spoglio si ritiene compresa anche quella di manutenzione semplice turbativa o molestia rappresenta un meno rispetto alla privazione del possesso, compiendo una semplice e consentita emendatio libelli.

Nel cambiare la domanda di manutenzione in quella di spoglio si incorrerebbe in un’inammissibile mutatio libelli (Cass. n. 8287/2005;n. 23718/2011).

Una volta depositato il ricorso presso la cancelleria del giudice competente, il cancelliere procede secondo l’ultimo comma dell’art. 669-ter e il presidente designa il giudice per la trattazione.

La legittimazione e la competenza

Legittimati a promuovere le azioni possessorie sono il possessore e il detentore, purché non a titolo di ragioni di servizio o di ospitalità, nei confronti dell’autore dello spoglio o della turbativa.

Secondo la giurisprudenza, sono legittimati attivi, oltre al possessore, il detentore qualificato (come l’inquilino) (Cass. n. 6221/2002), l’erede (Cass. n. 2395/1986), il colono (Cass. n. 3837/1978), i singoli condomini (Cass. n. 4195/1984), il curatore fallimentare (Cass. n. 1798/1997).

Le azioni di reintegra o di manutenzione possono essere proposte contro chiunque abbia attuato un  comportamento arbitrario, causa diretta dello spoglio o della molestia del possesso (Cass. n. 5070/1983).

Legittimati passivi sono sia l’autore materiale sia quello morale, vale a dire, il mandante, colui che abbia incaricato terzi di realizzare la concretizzazione dello spoglio o della turbativa, o anche chi abbia utilizzato in modo consapevole a suo vantaggio la situazione che ha realizzato l’autore materiale (Cass. n. 1222/1997, n. 11916/2000, Trib. Catania n. 2553/2001).

La competenza disposta dall’articolo 703 del codice di procedura civile, a norma dell’articolo 21 è quella del giudice nella quale circoscrizione è avvenuto il fatto denunciato.

Si tratta di una competenza funzionale e inderogabile, salva l’eccezione prevista all’articolo 704 del codice di procedura civile.

La fase cautelare

La disciplina giuridica è contenuta all’articolo 703 comma 2 del codice di procedura civile, secondo il quale:

il giudice provvede ai sensi degli articoli 669-bis e seguenti, in quanto compatibili”.

L’istruttoria, come previsto dall’articolo 669-sexies del codice di procedura civile, ha natura sommaria.

Il giudice procederà nel modo che riterrà più opportuno agli atti di istruzione indispensabili, secondo i presupposti e i fini del provvedimento richiesto e il provvedimento finale assumerà la forma dell’ordinanza, di accoglimento o di rigetto della domanda.

La fase di merito

Quando si conclude la fase sommaria, il procedimento entra in una fase di “quiescenza”.

 

In seguito allo scenario delineato dalle modifiche apportate dalla l. n. 80/2005 (di conversione, con modificazione, del d.l. n. 35/2005) all’articolo 703 del codice di procedura civile, la successiva fase di merito è facoltativa e viene attivata su istanza di parte.

Il comma 4 dell’articolo 703 del codice di procedura civile, dispone che che dove

richiesto da una delle parti, entro il termine perentorio di sessanta giorni decorrente dalla comunicazione del provvedimento che ha deciso sul reclamo ovvero, in difetto, del provvedimento di cui al terzo comma, il giudice fissa dinanzi a sé l’udienza per la prosecuzione del giudizio di merito.

Si applica l’articolo 669-novies, comma 3”.

La tutela aquiliana

Secondo la giurisprudenza, nel procedimento possessorio, è ammessa l’azione risarcitoria che disciplina l’articolo 2043 del codice civile, considerati gli effetti pregiudizievoli provocati, a seguito dello spoglio o della turbativa, alla posizione di signoria di fatto riconosciuta al possessore della cosa (Cass. n. 7980/2000).

La domanda risarcitoria può essere proposta, davanti al giudice competente, congiuntamente oppure separatamente alle azioni possessorie, (Cass. n. 20875/2005) e si configura come accessoria rispetto a quella principale di reintegra o di manutenzione (Cass. n. 1984/1998).

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Dott.ssa Concas Alessandra

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