I.N.P.S. – Contenzioso previdenziale e contributivo – ufficio legale distrettuale provinciale – la contumacia dell’ente non e’ giustificabile in ragione della mancata pervenienza della documentazione richiesta alle sedi competenti aventi in carico le posi

Redazione 24/11/05
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Non ? ammissibile che la difesa dell? Ente rimanga contumace? nell? ambito di un ufficio legale distrettuale provinciale adducendo a giustificazione della omessa costituzione in giudizio la mancata tempestiva ricezione della documentazione? da allegare alla memoria defensionale. E? evidente che se l? Ufficio Legale ha richiesto tempestivamente e soprattutto ritualmente copia dei documenti necessari per procedere a detta costituzione in modo adeguato, l? omesso inoltro degli stessi in tempo utile implicher? precise responsabilit? di chi? era tenuto a provvedere ( Capo- Processo del Reparto destinatario della richiesta ). Tuttavia,? ritualmente significa che al Reparto deve essere espressamente specificato il termine entro cui i documenti devono pervenire all? Ufficio Legale richiedente. Non si pu? esigere certo dal supporto amministrativo che abbia cognizione legale dei termini a difesa, perch? anche se a ciascuna nota va allegato il ricorso avversario con decreto di fissazione udienza ? palese che occorra specificare – al di l? di quanto recita il decreto – che la costituzione deve intervenire almeno 10 giorni prima e che, quindi, i documenti devono essere inoltrati in data anteriore dovendosi mettere in condizione il Legale attributario di procedere alla redazione dell? atto defensionale. Ci? premesso, il Legale incardinato per quel giudizio per cui non pervenga riscontro documentale, non per questo pu? non costituirsi e ci? per molteplici ragioni. Se trattasi di contenzioso previdenziale, ? noto che ogni Ufficio Legale dispone di memorie seriali ?differenziate per tipologie di prestazioni e che molte circostanze utili per sollevare eccezioni ? ad esempio prescrizionali e decadenziali ? sono desumibili proprio dalla domanda giudiziale ex adverso proposta.

In ogni caso, ? ovvio che la difesa dell? Ente deve inserire in calce all? atto da essa redatto l? inciso ?Con espressa riserva di produzione documentale ? e se, puta caso, fossero pervenuti soltanto alcuni documenti, si inserir? la locuzione ? Con espressa riserva di produzione documentale ulteriore?. Ma mai e poi mai si rimane contumaci. Nessuna norma legittima siffatte condotte. Nessuna disposizione interna all? Istituto? facoltizza ad omettere la costituzione in giudizio in tali frangenti.? E lo stesso dicasi per il contenzioso contributivo per il quale seppure non si verte in ipotesi di cause seriali ? altrettanto palese che oramai detto contenzioso ? per la gran parte? inerente ad opposizioni a ruolo esattoriale ? di sovente crediti dell? Inps scaturenti da verbali di accertamento ispettivi. E, di conseguenza, proprio dalla lettura del ricorso di controparte potranno desumersi elementi utili per contrastare l? avversa pretesa volta ad inficiare quella creditoria dell? Ente. E se non bastasse, si puo? sempre fare acquisire copia della documentazione avversaria presso la Cancelleria dell? ufficio giudiziario. Inoltre, non si vede come non sia possibile comunque articolare la richiesta istruttoria relativa alla escussione degli ispettori Inps verbalizzanti:?Vero ? che in data x ? stato redatto il verbale di accertamento? y e che l? importo addebitato all? opponente ? pari ad Euro Z ??.? E? noto che se la prova testimoniale viene ammessa dall? A.G., in quella sede gli Ispettori acclareranno ogni circostanza utile. La decadenza dai mezzi istruttori per prove costituende quali quella testimoniale implica conseguenze ben precise ed ? chiaro che primo dovere di un Avvocato pubblico ? comunque quello di salvare il salvabile e di fare il possibile per evitare la soccombenza dell? Ente. Se la documentazione richiesta non ? pervenuta in tempo utile nessuno potr?? chiamarlo in responsabilit? erariale o penale se comunque egli ha fatto il possibile per assicurare la migliore difesa allo stato degli atti. Ma ? ovvio che se si rimane contumaci ripetutamente ed addirittura annotando la circostanza sul cartaceo ritenendo erroneamente? che? non disporre delle carte legittima la non costituzione? si risponde pienamente.Condotte e prassi consolidate di tal fatta sono gravissime e foriere di danni ingenti all? Inps. Tantomeno ? ammesso che in ipotesi di subentro di altro Avvocato che abbia reperito la causa inevasa dal collega, seppure il giudizio sia in corso ed ancora sia possibile la costituzione tardiva,? si possa annotare? sempre sul cartaceo che:? Dato che la difesa dell? ente ? rimasta sino ad oggi contumace, tale? rimarr??. Siffatte annotazioni comportano responsabilit? in capo a chi le appone. ?Si dimentica spesso? che se un reparto non riscontra alle richieste di un ufficio legale , ci si deve attivare ed inserire la clausola erariale in capo all? apicale amministrativo destinatario. Si sollecita. Si tengono le evidenze. Ma di certo si evitano accuratamente le contumacie. E seppure l? ente sia stato dichiarato gi? contumace anche in caso di consegna tardiva della pratica legale per la costituzione in giudizio, in disparte la documentazione, ci si costituisce tardivamente e si chiede la revoca della dichiarazione contumaciale. ?Ed a maggior ragione lo si fa, se oltre alla pratica? inoltrata intempestivamente, vengano anche allegati i documenti necessari per la costituzione. Lo si fa. Non si omette. E soprattutto non si omette come prassi. Prassi che ? contra legem.

E se ci si ? costituiti e? la documentazione perviene successivamente giova rammentare che all? orientamento giurisprudenziale della S.C. che ammetteva la produzione documentale fino all? udienza di discussione ? seguito? altro orientamento che ci? negava e, pertanto, l? Avvocatura Generale dell? Inps diramava messaggio che rappresentava la necessit? di provvedere in sede di costituzione in giudizio a detta produzione. Peraltro, la Cassazione ? ritornata al primo orientamento precisando anche che ci? che rileva? fra l? altro ? proprio l? inserzione della clausola di riserva di produzione documentale in calce alla memoria difensiva. Ne deriva che ci? legittima produrre anche quei documenti pervenuti ex post. Quindi non si vede per quale ragione? si debbano fare inserire supinamente nelle pratiche di contenzioso cartaceo quei documenti procedendo soltanto ad annotazione in agenda legale che all? udienza x si dovranno produrre . E se poi all? udienza x ? magari fissata a notevole distanza di tempo -per un qualsiasi impedimento del Legale attributario ???ci? non avvenga ? Allora ? ovvio che debbano essere depositati con relativa nota appena pervengono in forza della riserva effettuata. Le prassi contrarie ed alquanto diffuse e dilaganti? non sono condivisibili e si traducono, come in effetti avviene, in carente difesa documentale.

In punto regime di responsabilit?, se si verta in contumacia, si risponde di omissione di atti di ufficio. Lo stesso dicasi per la produzione documentale non depositata? in tempo utile. E se insorgono profili erariali perch? dalla non costituzione ? scaturita la soccombenza dell? Istituto che ? invece- si sarebbe potuta evitare in ragione di fondate eccezioni che la difesa pubblica doveva sollevare ( e lo stesso dicasi per l? omessa produzione documentale ), il Legale attributario ne risponder? innanzi alla Procura contabile territorialmente competente. Naturalmente se poi il ricorso avversario viene notificato tempestivamente ed altrettanto tempestivamente schedato sulla Procedura Sisco-CO e la documentazione da allegare sia estrapolabile dagli archivi telematici Inps e ? quindi ? dallo ????stesso?? ?Ufficio Legale ( ipotesi classica ? quella del contenzioso assistenziale con riferimento alle verifiche amministrative ) e la difesa dell? Istituto ? cio? nonostante ? rimanga contumace? ne risponde di sicuro in sede penale ed eventualmente in sede erariale se la soccombenza era evitabile e, perci?, il danno pubblico poteva non scaturire. Ed in tale ipotesi, non va indenne da responsabilit? l? Avvocato che adduca a propria difesa di avere inoltrato richiesta di dette verifiche ad altro Ufficio ( Processo assicurato-pensionato ) e , per tale motivo, si sia non costituito , in quanto ?? acclarato che verifiche siffatte si possano? effettuare anche all? Ufficio legale di appartenenza e, di certo, molto pi? speditamente specie se ci? ? imposto da comunicazioni di servizio del Legale Coordinatore, il quale, per?, ha l? onere? di assicurarne l? osservanza.

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