Non ? ammissibile che la difesa dell? Ente rimanga contumace? nell? ambito di un ufficio legale distrettuale provinciale adducendo a giustificazione della omessa costituzione in giudizio la mancata tempestiva ricezione della documentazione? da allegare alla memoria defensionale. E? evidente che se l? Ufficio Legale ha richiesto tempestivamente e soprattutto ritualmente copia dei documenti necessari per procedere a detta costituzione in modo adeguato, l? omesso inoltro degli stessi in tempo utile implicher? precise responsabilit? di chi? era tenuto a provvedere ( Capo- Processo del Reparto destinatario della richiesta ). Tuttavia,? ritualmente significa che al Reparto deve essere espressamente specificato il termine entro cui i documenti devono pervenire all? Ufficio Legale richiedente. Non si pu? esigere certo dal supporto amministrativo che abbia cognizione legale dei termini a difesa, perch? anche se a ciascuna nota va allegato il ricorso avversario con decreto di fissazione udienza ? palese che occorra specificare – al di l? di quanto recita il decreto – che la costituzione deve intervenire almeno 10 giorni prima e che, quindi, i documenti devono essere inoltrati in data anteriore dovendosi mettere in condizione il Legale attributario di procedere alla redazione dell? atto defensionale. Ci? premesso, il Legale incardinato per quel giudizio per cui non pervenga riscontro documentale, non per questo pu? non costituirsi e ci? per molteplici ragioni. Se trattasi di contenzioso previdenziale, ? noto che ogni Ufficio Legale dispone di memorie seriali ?differenziate per tipologie di prestazioni e che molte circostanze utili per sollevare eccezioni ? ad esempio prescrizionali e decadenziali ? sono desumibili proprio dalla domanda giudiziale ex adverso proposta.
In ogni caso, ? ovvio che la difesa dell? Ente deve inserire in calce all? atto da essa redatto l? inciso ?Con espressa riserva di produzione documentale ? e se, puta caso, fossero pervenuti soltanto alcuni documenti, si inserir? la locuzione ? Con espressa riserva di produzione documentale ulteriore?. Ma mai e poi mai si rimane contumaci. Nessuna norma legittima siffatte condotte. Nessuna disposizione interna all? Istituto? facoltizza ad omettere la costituzione in giudizio in tali frangenti.? E lo stesso dicasi per il contenzioso contributivo per il quale seppure non si verte in ipotesi di cause seriali ? altrettanto palese che oramai detto contenzioso ? per la gran parte? inerente ad opposizioni a ruolo esattoriale ? di sovente crediti dell? Inps scaturenti da verbali di accertamento ispettivi. E, di conseguenza, proprio dalla lettura del ricorso di controparte potranno desumersi elementi utili per contrastare l? avversa pretesa volta ad inficiare quella creditoria dell? Ente. E se non bastasse, si puo? sempre fare acquisire copia della documentazione avversaria presso
E se ci si ? costituiti e? la documentazione perviene successivamente giova rammentare che all? orientamento giurisprudenziale della S.C. che ammetteva la produzione documentale fino all? udienza di discussione ? seguito? altro orientamento che ci? negava e, pertanto, l? Avvocatura Generale dell? Inps diramava messaggio che rappresentava la necessit? di provvedere in sede di costituzione in giudizio a detta produzione. Peraltro,
In punto regime di responsabilit?, se si verta in contumacia, si risponde di omissione di atti di ufficio. Lo stesso dicasi per la produzione documentale non depositata? in tempo utile. E se insorgono profili erariali perch? dalla non costituzione ? scaturita la soccombenza dell? Istituto che ? invece- si sarebbe potuta evitare in ragione di fondate eccezioni che la difesa pubblica doveva sollevare ( e lo stesso dicasi per l? omessa produzione documentale ), il Legale attributario ne risponder? innanzi alla Procura contabile territorialmente competente. Naturalmente se poi il ricorso avversario viene notificato tempestivamente ed altrettanto tempestivamente schedato sulla Procedura Sisco-CO e la documentazione da allegare sia estrapolabile dagli archivi telematici Inps e ? quindi ? dallo ????stesso?? ?Ufficio Legale ( ipotesi classica ? quella del contenzioso assistenziale con riferimento alle verifiche amministrative ) e la difesa dell? Istituto ? cio? nonostante ? rimanga contumace? ne risponde di sicuro in sede penale ed eventualmente in sede erariale se la soccombenza era evitabile e, perci?, il danno pubblico poteva non scaturire. Ed in tale ipotesi, non va indenne da responsabilit? l? Avvocato che adduca a propria difesa di avere inoltrato richiesta di dette verifiche ad altro Ufficio ( Processo assicurato-pensionato ) e , per tale motivo, si sia non costituito , in quanto ?? acclarato che verifiche siffatte si possano? effettuare anche all? Ufficio legale di appartenenza e, di certo, molto pi? speditamente specie se ci? ? imposto da comunicazioni di servizio del Legale Coordinatore, il quale, per?, ha l? onere? di assicurarne l? osservanza.
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento