I diversi tipi di divorzio,breve, diretto, in Comune, negoziazione, in Tribunale

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La recente riforma della giustizia ha consentito due forme di divorzio, quello attraverso la cosiddetta “negoziazione assistita” allo studio degli avvocati, e quello direttamente in Comune, davanti al sindaco.

Queste due forme si affiancano a quelle che esistono in tribunale, e cioè il divorzio consensuale (in un’unica udienza, con il consenso di entrambi i coniugi separati) e quello giudiziale (sempre davanti al giudice, quando il consenso non è stato raggiunto).

Sono in arrivo altre due forme di divorzio, con una legge che, forse più della precedente, sembra rivoluzionare definitivamente il panorama della famiglia.

Si tratta del disegno di legge 1504/2014, che è stato da poco approvato dalla Commissione Giustizia del Senato e adesso va verso il Parlamento,dopo molti anni di ripensamenti.

Nello specifico sarebbe quello che comunemente viene chiamato “divorzio breve”, ma che in realtà contiene qualcosa di molto più innovativo.

Il testo prevede due modalità per sciogliere definitivamente gli effetti civili del matrimonio.

1) Il divorzio diretto

La forma, di sicuro più rivoluzionaria, sarà il cosiddetto divorzio immediato, cioè senza bisogno di una preventiva separazione.

I coniugi, in caso di preventivo accordo tra loro, si potranno presentare direttamente davanti al Presidente del tribunale chiedendo la cessazione degli effetti del matrimonio.

Il divorzio diretto, però, sarà possibile esclusivamente se la coppia non abbia figli minori, o maggiorenni affetti da handicap o sotto i 25 anni ma non economicamente autosufficienti.

2) Il divorzio breve

Se la coppia ha figli minori, o maggiorenni con handicap o sotto i 25 anni non autosufficienti economicamente potrà accedere al cosiddetto divorzio breve.

In questo caso, a differenza del precedente, bisognerà attendere del tempo tra la separazione e il divorzio, anche se questo termine è molto più breve rispetto a quello attuale che è di tre anni.

Il tempo necessario per la cessazione degli effetti del matrimonio dovrà sottostare a un’attesa di:

Un anno se vi sia stata prima la separazione non consensuale (giudiziale)

Sei mesi in caso di separazione consensuale.

Questi termini inizieranno a decorrere dalla prima udienza di comparazione in tribunale per la separazione stessa.

Prima dell’unità d’Italia, dopo che i territori furono sottomessi direttamente al potere napoleonico (la prima causa di divorzio fu proposta da un cittadino forlivese), il primo stato moderno della penisola italiana a consentire nella propria legislazione il divorzio fu il Regno di Napoli, sotto il governo di Gioacchino Murat.

Il 1º gennaio 1809 entrò in vigore il Codice Napoleone, un codice civile che, tra le altre cose, consentiva il divorzio e il matrimonio civile, tra le polemiche che questi provvedimenti suscitarono nel clero più conservatore, che vedeva sottratto alle parrocchie il privilegio della gestione delle politiche familiari risalenti al 1560.

Benedetto Croce riuscì a trovare, per questo periodo, non più di tre casi di divorzio, un po’ per l’impopolarità dell’istituzione, un po’ perché i giudici, minacciati di scomunica, sovrapponevano ogni possibile difficoltà.

Anche la legge era molto farraginosa, per il divorzio consensuale, non serviva esclusivamente il consenso dei genitori, ma anche dei nonni, se defunti, bisognava presentarne l’atto di morte.

In seguito all’unità d’Italia, venne presentata per la prima volta al Parlamento italiano nel 1878 una proposta di legge per l’istituzione del divorzio.

A prendere l’iniziativa fu un deputato del Salento, Salvatore Morelli, noto per le sue doti di uomo integerrimo e per essere stato in precedenza rinchiuso in un carcere borbonico sotto accusa di cospirazione.

Si occupava da tempo di questioni sociali e in particolare di quelle relative alla famiglia.

Il suo primo progetto di legge non ebbe successo, ma senza scoraggiarsi lo ripresentò due anni dopo, nel 1880, ottenendo lo stesso un risultato negativo.

Dopo la sua morte avvenuta nello stesso anno, il divorzio trovò altri fautori, e progetti di legge in suo favore vennero presentati nel 1882, nel 1883, e dopo un periodo di silenzio, comparirono ancora nel 1892 da parte dell’onorevole Villa.

Si dovette arrivare al febbraio del 1902 perché si avesse l’impressione che una legge divorzista stesse realmente prendendo forma.

In quell’anno il Governo di Giuseppe Zanardelli presentò un disegno di legge che prevedeva il divorzio in caso di sevizie, adulterio, condanne gravi e altro, ma anche questa volta il disegno di legge cadde con 400 voti sfavorevoli contro 13 in favore, poi la prima guerra mondiale lo fece dimenticare.

Nel 1920 ci fu battaglia tra i socialisti (che dichiaravano che in determinati casi il divorzio “in virtù dei principi religiosi non si può respingere”) e il Partito popolare italiano, cioè i cattolici.

Più tardi Mussolini, con i Patti Lateranensi, si pronunciò contro e dovettero passare 34 anni prima che la legge sul divorzio venisse messa ancora una volta in discussione.

Nel secondo dopoguerra, nonostante i mutamenti nelle strutture sociali e nel costume che si svilupparono nel dopoguerra, l’Italia (soprattutto grazie all’influenza delle gerarchie della Chiesa cattolica sul potere politico) restò a lungo senza una legislazione sul divorzio.

Mentre le persone facoltose si potevano rivolgere al Tribunale ecclesiastico della Sacra Rota, oppure fare delibare in Italia sentenze di divorzio pronunciate da tribunali di Paesi dove la legislazione locale consentiva il divorzio anche di cittadini stranieri ( soprattutto il Messico e la Repubblica di San Marino), il resto dei coniugi che si separavano si doveva rassegnare a non potere regolarizzare le unioni con i loro compagni o compagne e i figli nati da esse, i quali sino alla riforma del diritto di famiglia continuarono a subire discriminazioni.

Nel 1954 il deputato socialista Luigi Renato Sansone presentò alla Camera un disegno di legge per l’istituzione del cosiddetto piccolo divorzio, applicabile esclusivamente ai matrimoni con scomparsi senza lasciare traccia, condannati a lunghe pene detentive, coniuge straniero in presenza di divorzio all’estero, malati di mente, lunghe separazioni tra i coniugi o tentato omicidio del coniuge.

La proposta non fu nemmeno discussa e fu ripresentata nel 1958 da Sansone, insieme a Giuliana Nenni, al Senato.

Neanche al Senato ci fu una discussione sul disegno di legge, nonostante lo stesso avesse alimentato un vivace dibattito nel Paese.

Nel 1965, in concomitanza con la presentazione alla Camera dei Deputati di un progetto di legge per il divorzio da parte del deputato socialista Loris Fortuna, iniziava la mobilitazione del Partito Radicale per sensibilizzare l’opinione pubblica sul tema dell’istituzione del divorzio in Italia. Soprattutto dopo il 1969, insieme alla Lega italiana per l’istituzione del divorzio (LID), il partito si mobilitava con grandi manifestazioni di massa e una continua azione di pressione sui parlamentari laici e comunisti ancora incerti.

L’ 1 dicembre 1970 il divorzio veniva introdotto nell’ordinamento giuridico italiano, nonostante l’opposizione della Democrazia Cristiana, del Movimento Sociale Italiano, del Südtiroler Volkspartei e dei monarchici del Partito Democratico Italiano di Unità Monarchica, e con i voti favorevoli del Partito Socialista Italiano, del Partito Socialista Italiano di Unità Proletaria, del Partito Comunista Italiano, del Partito Socialista Democratico Italiano, del Partito Repubblicano Italiano, del Partito Liberale Italiano, venne approvata la legge 1 dicembre 1970, n. 898, “Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio” (la cosiddetta legge Fortuna-Baslini), risultato della combinazione del progetto di legge di Loris Fortuna con un altro pdl presentato dal deputato liberale Antonio Baslini.

Lo stesso anno il Parlamento approvò le norme che istituivano il referendum con la legge n.352 del 1970, proprio in corrispondenza con le ampie polemiche che circondavano l’introduzione del divorzio in Italia.

Gli antidivorzisti quindi si organizzarono per abrogare la legge attraverso il ricorso al referendum, e nel gennaio del 1971 venne depositata in Corte di Cassazione la richiesta da parte del “Comitato nazionale per il referendum sul divorzio”, presieduto dal giurista cattolico Gabrio Lombardi, con il sostegno dell’Azione cattolica e l’appoggio esplicito della CEI e di gran parte della DC e del Movimento Sociale Italiano.

Dopo un’iniziale contrarietà sull’utilizzo dello strumento referendario in materia di diritti civili, il Partito radicale e il partito Socialista si schierarono a favore della tenuta del referendum e parteciparono alla raccolta delle firme necessarie, mentre non fecero lo stesso gli altri partiti laici, che tentarono di modificare la legge in Parlamento (compromesso Andreotti-Jotti), sia per evitare ulteriori strappi con il Vaticano, sia per l’incognita di un referendum sul quale risultato parte del fronte divorzista era pessimista.

Dopo il deposito presso la Corte di Cassazione di oltre un milione e trecentomila firme, la richiesta superava il controllo dell’Ufficio centrale per il referendum e il giudizio di ammissibilità della Corte Costituzionale.

Il 12 maggio 1974, con il Referendum abrogativo del 1974, meglio conosciuto come Referendum sul divorzio, gli italiani furono chiamati a decidere se abrogare la legge Fortuna-Baslini che istituiva in Italia il divorzio.

Partecipò al voto l’87,7% degli aventi diritto, votarono no il 59,3%, mentre i sì furono il 40,7%, la legge sul divorzio restò in vigore.

Successivamente la normativa fu modificata dalle leggi 436/1978 e 74/1987 e adesso l’attuale riforma.

Dott.ssa Concas Alessandra

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