I diritti reali in contrapposizione ai diritti di credito

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Il diritto reale è un diritto soggettivo tipico che conferisce al titolare un potere assoluto ed immediato su una cosa. Le caratteristiche principali di questi i diritti sono le seguenti:

La tipicità, sono ammessi esclusivamente i diritti espressamente tipizzati dal legislatore.

L’Immediatezza, il titolare può soddisfare il proprio interesse in maniera diretta e non mediata sul bene (a differenza di ciò che accade per i diritti di credito dove il titolare per soddisfarsi dovrà avvalersi della cooperazione del debitore).

L’Assolutezza, il titolare può fare valere il proprio diritto erga omnes e i consociati hanno un dovere di astenersi dal tenere qualsiasi tipo di ingerenza nell’esercizio di questo diritto.

Il diritto di seguito, il titolare potrà perseguire il diritto nei confronti di qualsiasi soggetto, perché il diritto è sempre collegato al bene e non al soggetto. Ad esempio se Tizio vende a Caio un bene su cui Sempronio vanta un diritto di usufrutto, quest’ultimo potrà opporre il proprio diritto all’acquirente Caio.

I diritti reali si suddividono in diritti reali di godimento, come corrispettivo dei cosiddetti diritti reali di godimento su cosa altrui (o diritti reali minori), e diritti reali di garanzia.

Il diritto reale di godimento per antonomasia è la proprietà, quelli di garanzia sono il pegno e l’ipoteca. Quelli su cosa altrui sono l’uso, l’usufrutto, enfiteusi, superficie, abitazione e servitù.

Il terzo libro del codice civile, “sulla proprietà”, è dedicato ai diritti reali, cioè ai diritti che l’uomo può esercitare sui beni suscettibili che si trovano nella sua sfera di controllo o di esercizio. I beni sono di solito oggetto di questo diritto. 

Ogni diritto reale consiste di uno o più poteri che il suo titolare può esercitare sul bene oggetto del diritto e che, nel loro insieme, formano il cosiddetto contenuto del diritto.

La proprietà è il diritto reale che consente la più ampia sfera di poteri che un soggetto possa esercitare su di un bene. È il diritto di godere e disporre delle cose in modo pieno ed esclusivo, entro i limiti e nei modi che la legge prevede.

Tra i limiti previsti dalla legge vi rientrano proprio gli altri diritti reali (cosiddetti minori, parziali, limitati) che possono comprimere – essi e solo essi dato il numerus clausus degli stessi secondo l’insegnamento tradizionale – il diritto di proprietà.

Il diritto reale assoluto pieno di proprietà è tutelato dalla azione di rivendicazione (art. 948 c.c.) e da quella negatoria (ex art. 949 c.c.).

La proprietà anche se imprescrittibile è soggetta a usucapione.

Di nuda proprietà si può parlare esclusivamente in caso di usufrutto, che costituisce il diritto reale limitato più penetrante e compressivo delle facoltà proprietarie.

I diritti reali su cosa altrui, a differenza del diritto di proprietà, si estinguono per non uso, il termine di prescrizione è normalmente di vent’anni (ex artt. 970, 1014, 1073 c.c.).

Si trascrivono a norma dell’articolo 2643 del codice civile per l’opponibilità verso terzi che vantino altri diritti reali della stessa o di altra specie (non verso il proprietario con il quale si è instaurato un rapporto volontario o legalmente imposto).

Ad esempio non si potranno fare valere i diritti di usufrutto, uso, abitazione, servitù, se non trascritti, verso un creditore ipotecario iscrivente ex art. 2812 c.c., e allo stesso modo verso altro proprietario della res (questo limita il diritto di sequela a un adempimento-onere del titolare del diritto limitato).

È poi possibile che diritti reali di godimento o di garanzia, pur trascritti, siano travolti, eccezionalmente, da un’azione di riduzione infraventennale a norma dell’articolo 561 del codice civile.

Il diritto di credito fa parte della categoria del diritto soggettivo relativo come posizione di spettanza giuridica correlativa all’altrui obbligo. Esso si caratterizza per la sua relatività e patrimonialità.

Nell’ambito economico e sociale, il ricorso al credito è una situazione piuttosto diffusa e comune per famiglie ed imprese ed è gestito in massima parte attraverso il sistema creditizio o bancario che è un sottosistema del sistema economico.

La categoria dei diritti di credito o relativi è una delle due nelle quali tradizionalmente si dividono i diritti soggettivi, insieme ai cosiddetti diritti assoluti. La distinzione nasce in considerazione del destinatario degli obblighi discendenti dal diritto:

nel caso dei diritti assoluti, l’obbligo negativo di non turbare l’esercizio del diritto è rivolto astrattamente alla generalità dei soggetti (ossia erga omnes).

nel caso dei diritti relativi il titolare può fare valere ab origine la propria pretesa, che è costituita da un obbligo di fare o non fare, esclusivamente nei confronti di uno o più soggetti determinato o determinabile (i.e. in personam). 

Nei diritti relativi è sempre postulata la strutturazione di un rapporto giuridico, perché la relazione tra il titolare del diritto e il bene giuridico non è immediata e diretta come nel caso dei diritti assoluti, ma richiede sempre una cooperazione della controparte del rapporto ed esclusivamente nei confronti di questo soggetto il titolare di un diritto relativo può pretendere l’osservanza del comportamento imposto dal rapporto.

La divisione tra diritti relativi e assoluti si ritrova in quella tra diritti reali e diritti di obbligazione. I primi rappresentano un paradigma di diritto assoluto (es. diritto di proprietà), i secondi sono tipicamente dei diritti relativi, tutelati da un’azione personale.

La classe dei diritti relativi è formata:

dai diritti di credito ai quali corrisponde un’obbligazione (del debitore a restituire la somma ricevuta in prestito dal creditore, ad esempio) e pertanto caratterizzati dal requisito della patrimonialità

dai diritti di famiglia i quali sono relativi ai rapporti che intercorrono tra i componenti del nucleo familiare (diritti che i coniugi vantano l’uno nei confronti dell’altro o i diritti riconosciuti ai figli nei confronti dei genitori). Questi diritti hanno un contenuto non patrimoniale. 

L’obbligazione fa parte dei diritti di credito ed è un rapporto giuridico in forza del quale un soggetto, detto debitore, è tenuto a una determinata prestazione, suscettibile di valutazione economica, a favore di un altro soggetto, detto creditore.

In questo rapporto giuridico si possono individuare i seguenti elementi:

I soggetti, cioè il debitore e il creditore

Il contenuto, rappresentato dal diritto (un diritto relativo) del creditore nei confronti del debitore (credito) e dal correlativo obbligo del debitore nei confronti del creditore (debito)

L’oggetto, ossia la prestazione, un comportamento di contenuto positivo (dare o fare) o negativo (non fare).

Siccome correntemente si tende a limitare l’uso del termine debito agli obblighi che hanno per oggetto una somma di denaro, il termine obbligazione viene anche utilizzato per designare l’obbligo che costituisce il contenuto del rapporto obbligatorio.

Il Codice civile non offre una nozione espressa di obbligazione, ma la complessiva disciplina in esso contenuta, è possibile evincere la struttura tipica dell’istituto.

L’obbligazione rileva per i caratteri di relazionalità e necessaria cooperazione dei soggetti coinvolti. La ratio sottesa all’istituto è che si ricorra allo stesso quando, avendosi la necessità di realizzare un interesse questo non è realizzabile se non con la collaborazione di un altro soggetto. Di qui i caratteri di mediatezza e relatività dell’obbligazione, contrapposti ai caratteri di immediatezza e assolutezza tipici dei diritti reali.

Per il suo carattere di mediatezza l’obbligazione integra sempre e soltanto un rapporto relativo tra due o più soggetti, rilevando in relazione ai soggetti terzi non coinvolti nell’obbligazione esclusivamente come obbligo di astenersi dal turbarne il regolare svolgimento.

Dott.ssa Concas Alessandra

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