I criteri interpretativi della CEDU dopo l’adozione di 10 anni del Protocollo n. 11

Romani Mauro 11/12/08
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Partendo dalle disposizioni contenute nella CEDU, la giurisprudenza è giunta all’elaborazione di un “diritto interpretato” in materia di diritti fondamentali; si è avuto così, da parte degli Stati, il conferimento alla Commissione ed alla Corte di Strasburgo del compito di procedere all’elaborazione di una sorta di “jus commune” dei diritti umani, attraverso l’interpretazione e l’applicazione del testo scritto: gli organi giudiziari del sistema CEDU hanno quindi acquisito il ruolo di centri primari dell’elaborazione giuridica, contribuendo all’effettiva creazione del diritto europeo dell’uomo. Il metodo interpretativo sviluppato a Strasburgo si rivela quindi caratterizzato da una forte originalità, dovuta in gran parte proprio alla voluta presenza nel testo di norme vaghe ed indeterminate e di numerose lacune; ciò ha indotto parte della dottrina ad individuare in “prudenza” e “progressività” le parole chiave della CEDU, sì che la scelta del metodo d’interpretazione da applicare non sia mai tecnica o neutrale, ma dipenda costantemente da considerazioni di natura metagiuridica.
Passando all’analisi dei metodi interpretativi, è da rilevare come la Convenzione europea dei diritti dell’uomo sia, in primo luogo, un trattato internazionale, e debba quindi essere interpretata facendo innanzitutto riferimento alle norme previste dagli artt. 31-32-33 della Convenzione di Vienna del 19691 La Cour est disposée à considérer, avec le gouvernement et la Commission, qu’il y a lieu pour elle de s’inspirer des articles 31 à 33 de la Convention de Vienne du 23 mai 19.69 sur le droit des traités (…) (qui) énoncent pour l’essentiel des règles de droit international communément admises et auxquelles la Cour a déjà recouru. A ce titre, ils entrent en ligne de compte pour l’interprétation de la Convention européenne sous réserve, le cas échéant, de "toute règle pertinente de l’organisation… Tel que le prévoit la "règle générale" de l’article 31 de la Convention de Vienne, le processus d’interprétation d’un traité forme un tout, une seule opération complexe; ladite règle, étroitement intégrée, place sur le même pied les divers éléments qu’énumèrent les quatre paragraphes de l’article». , i quali costituiscono una codificazione delle regole consuetudinarie di diritto internazionale in materia di interpretazione delle trattati; si veda, a proposito, il seguente stralcio tratto dalla sentenza Golder del 21 febbraio 1975: « Les thèses présentées à la Cour ont porté d’abord sur la méthode à suivre pour l’interprétation de la Convention et en particulier de l’article 6 § 1.
L’art. 31 della Convenzione di Vienna assume la valenza di una regola generale d’interpretazione: “Article 31. General rule of interpretation 1. A treaty shall be interpreted in good faith in accordance with the ordinary meaning to be given to the terms of the treaty in their context and in the light of its object and purpose. 2. The context for the purpose of the interpretation of a treaty shall comprise, in addition to the text, including its preamble and annexes: (a) any agreement relating to the treaty which was made between all the parties in connection with the conclusion of the treaty; (b) any instrument which was made by one or more parties in connection with the conclusion of the treaty and accepted by the other parties as an instrument related to the treaty. 3. There shall be taken into account, together with the context: (a) any subsequent agreement between the parties regarding the interpretation of the treaty or the application of its provisions; (b) any subsequent practice in the application of the treaty which establishes the agreement of the parties regarding its interpretation; (c) any relevant rules of international law applicable in the relations between the parties. 4. A special meaning shall be given to a term if it is established that the parties so intended”.
La regola base attribuisce dunque la priorità al modello “testuale” od “oggettivo”, secondo cui occorre privilegiare in primo luogo il senso ordinario da attribuire alle parole scritte del trattato nel loro contesto; il senso comune da attribuire alle parole diventa quindi un punto di partenza necessario del processo interpretativo. Ciò non implica però che sia lecito fermarsi al semplice significato letterale del testo: occorre in realtà andare oltre, facendo riferimento a contesto, oggetto, scopo o mezzi complementari di applicazione, i quali hanno il compito di confermare o meno questo primo risultato raggiunto. L’art 31 allude poi al contesto normativo, che viene a svolgere un ruolo fondamentale nella giurisprudenza della Corte. L’analisi del contesto è infatti presente in ampia scala nelle pronunce degli organi giurisdizionali di Strasburgo, i quali sono soliti a tal scopo far riferimento ad altri articoli della Convenzione: a mo’ di esempio, è significativo come la Corte, specificando il concetto di “magistrato autorizzato dalla legge ad esercitare funzioni giurisdizionali” ai sensi dell’art. 5 CEDU, abbia operato un raffronto con le nozioni di “giudice” e di “tribunale” contenute nell’art. 6. Frequenti sono anche i casi in cui la Corte ha attinto il referenziale normativo da altri testi internazionali, quali la Convenzione Americana dei Diritti dell’Uomo, il Patto Internazionale del 1966 relativo ai diritti civili e politici e lo Statuto del Consiglio d’Europa.
L’art. 31 introduce infine la considerazione dell’oggetto e dello scopo del trattato, i quali vengono ad assumere un’importanza basilare poiché legittimano l’utilizzo, da parte dell’interprete, del metodo “teleologico” o “logico”, il quale opera una lettura del testo in base al fine ultimo che esso era destinato a raggiungere. È proprio riguardo alle convenzioni in materia di diritti dell’uomo che siffatto metodo ha avuto ampia applicazione: si sostiene infatti che esse debbano essere interpretate conformemente al loro scopo di tutelare l’individuo e che quindi, qualora siano ammissibili più interpretazioni, occorra privilegiare quella che reca maggior vantaggio all’individuo2. Il metodo teleologico ha ricevuto quindi grande applicazione anche in merito alla CEDU: in particolare, è necessario tenere sempre presente la sua natura di strumento internazionale di garanzia dei diritti dell’individuo, come ha avuto modo di chiarire la stessa Corte di Strasburgo nella sentenza del celebre caso Soering, nel 1987: “The Convention must be read considering its specific nature of treaty of collective warranty of human rights and fundamental freedoms…”
Un’applicazione emblematica del principio teleologico si ebbe nel caso Marckx c. Belgio del 13 giugno 1979, relativa ad una questione di diritto di famiglia; la Corte fece a proposito riferimento al preambolo della CEDU, dove si afferma che uno degli scopi del Consiglio d’Europa consiste nel rafforzare la collaborazione tra i Paesi membri e che ciò comporti, come conseguenza, la necessità di realizzare un diritto europeo uniforme: “The Government signers, Members of the Council of Europe; Considering the Universal Declaration of Human Rights, proclaimed by the Assembly of the United Nations on 10th December 1948; Considering that this Declaration wants to guarantee the universal and effective acknowledgement and application of the rights enunciated; Considering that the aim of Council of Europe Is to realize a tighter union between its Members …”
In base a tali argomentazioni, la Corte condannò quindi il Belgio che non aveva provveduto ad attuare una riforma del proprio diritto di famiglia, diversamente da quanto avvenuto in Francia, Italia e nei Paesi Bassi: lo scopo di unificazione imponeva infatti al Belgio di adeguarsi alle innovazioni introdotte dagli altri Stati.
È evidente come, grazie ad un’interpretazione teleologica, si sia giunti ad un’applicazione della CEDU orientata in un’ottica prettamente dinamica ed evolutiva. Gli articoli 32 e 33 della Convenzione di Vienna disciplinano poi i mezzi complementari d’interpretazione, il cui utilizzo è consentito solo nell’eventualità in cui la regola generale non conduca a risultati apprezzabili: “Article 32. Supplementary means of interpretation Recourse may be had to supplementary means of interpretation, including the preparatory work of the treaty and the circumstances of its conclusion, in order to confirm the meaning resulting from the application of article 31, or to determine the meaning when the interpretation according to article 31: (a) leaves the meaning ambiguous or obscure; or (b) leads to a result which is manifestly absurd or unreasonable”.
È da rilevare come l’impiego fatto dei lavori preparatori da parte della giurisprudenza della Corte non sia esente da critiche: a volte, infatti, sembra non essere stata rispettato il ruolo puramente sussidiario accordato loro dall’art. 32, sì che essi sono stati utilizzati per gli scopi più svariati. Basandosi sul dettato della Convenzione di Vienna, la Commissione e la Corte hanno quindi elaborato una propria prassi interpretativa, che presenta aspetti di forte originalità.
Tra i più importanti principi interpretativi applicati a Strasburgo, è frequente il ricorso al principio di autonomia, secondo il quale le libertà e i diritti garantiti hanno un proprio significato autonomo, che esula da quello presente all’interno del diritto nazionale dei singoli Stati firmatari. Compito primario della Corte è infatti l’elaborazione di uno “jus commune” che non può e non deve in alcun modo dipendere dalle singole qualificazioni giuridiche date alle norme della Convenzione nei diversi sistemi giuridici degli Stati contraenti. La prima applicazione del principio di autonomia si ebbe in relazione all’art. 6 CEDU: la Corte si è infatti arrogata il compito di stabilire cosa debba intendersi, ai sensi di tale articolo, per diritto civile e per accusa penale. Con riferimento alla nozione di “diritto civile”, la Corte ha avuto modo di pronunciarsi più volte in controversie che coinvolgevano l’Italia in materia di espropriazione e di vincoli urbanistici: nel nostro Paese, infatti, tali materie sono affidate alla giurisdizione del giudice amministrativo; la Corte ha quindi affermato che tale scelta, pur essendo lecita poiché rientra nella discrezionalità di cui uno Stato può legittimamente disporre nell’ambito del diritto processuale, non può comunque compromettere le garanzie stabilite a favore dell’individuo dall’art. 6 CEDU, le quali devono essere osservate anche dai giudici amministrativi.
Nell’ambito penale, interessante è quanto affermato nella sentenza Le Compte, Van Leuven e De Meyere c. Belgio del 24 ottobre 1983: i protagonisti erano tre medici di nazionalità belga, i quali erano stati radiati dall’albo e sospesi dall’esercizio della professione perché riconosciuti colpevoli di aver commesso alcuni atti illeciti. La Corte riconobbe nell’espulsione di un medico dall’albo non un semplice provvedimento disciplinare, come affermava lo Stato belga, ma una vera e propria sanzione penale, anche in base alle pesanti conseguenze prodotte sulla vita quotidiana dei tre protagonisti della vicenda. Si stabilì quindi che tale sanzione potesse essere presa solo in presenza delle garanzie prescritte dall’art. 6. Si veda infine quanto affermato nelle sentenza Konig e Georgiadis, sempre in relazione all’art. 6 CEDU: si trattava, in entrambi i casi, di stabilire cosa dovesse intendersi con la nozione “diritti ed obblighi di carattere civile”, di cui al paragrafo 1 del citato articolo: “The principle of autonomy concerns the concepì under discussion. Every other solution could bring to solutions not consistent with the object and the aim of the Convention”. (sentenza Konig, 10 marzo 1980). “The notion of civil rights and duties must not be read as a simple reference to the internal law of the defendant State… Article 6 paragraph 1 is applied not considering the level of the parties and the nature of the law which discipline the case and the judge…” (sentenza Georgiadis del 29 maggio 1997)
Altro principio fondamentale applicato dalla Corte è quello di effettività, in base a cui si afferma che le disposizioni della CEDU debbano essere applicate in modo da renderle produttive di effetti pratici nella singola situazione concreta. Si manifesta qui un forte spirito innovativo, che vuole andare oltre il mero dettato formale per adeguarsi alle necessità della realtà. Significative le affermazioni della Corte durante le eccezioni preliminari relative al caso Loizidou del 23 marzo 1995: “Object and purpose of the Convention, instruments for the protections of human beings, requires to understand and apply his dispositions in order to make its qualifications real and effective …”. Da ricordare è poi il principio del margine di apprezzamento agli Stati nazionali. Esso si basa su un concetto fondamentale per comprendere il reale significato della Convenzione: i diritti e le libertà fondamentali all’individuo devono essere sempre intesi come diritti e libertà di un uomo all’interno di una collettività; deve quindi esserci sempre un equilibrio tra il rispetto dei diritti fondamentali dell’uomo e la salvaguardia dell’interesse generale della comunità. Si veda quanto affermato nella sentenza del già citato caso Soering: “The desire to censure a correct balance between the needing of general interests of the community and imperatives of protection the fundamental rights of every single person regards the whole Convention”. È quindi possibile sottoporre la sfera privata di un soggetto ad ingerenze e limiti imposti dalle esigenze della pluralità, purché queste ultime non siano indiscriminate, ma rappresentino quelle strettamente necessarie in una società democratica e siano giustificate da un bisogno sociale imperativo. Per valutare quando ciò accada, si è attribuito quindi agli Stati un certo margine di apprezzamento, ossia un vero e proprio potere discrezionale che può essere più o meno ampio a seconda del singolo caso concreto. Nella sentenza Chorherr del 25 agosto 1993 si legge quanto segue: “…The discretional power to consider the existence and extension of necessity of an interference must be considered with an European control that is in the same time on the law and on the decisions that apply it …”
L’esistenza di un simile potere in mano agli Stati viene di norma giustificata con il fatto che le autorità nazionali hanno una maggiore consapevolezza della realtà quotidiana e locale e siano quindi in grado di valutare le singole situazioni meglio di quanto farebbe un giudice sopranazionale. Significativo a proposito è il seguente passo tratto dalla sentenza Laskey, Jaggard e Brown del 19 febbraio 1997: “The notion of necessity brings to an interference based on the predominating social necessity and proportional to the lawful aim persecuted; to pronounce on the necessity of an interference, the Court consider the discretional power that must be left to the national authorities… Their decision must be checked by the Court which will control if it fit to the qualifications of the Convention. The extension of the discretional power is not the same in every case but it is different because the context. Among the relevant elements are the nature of the conventional law under discussion, its importance for the person and the kind of activity in object”.
Alla base del margine di apprezzamento vi è dunque un profondo rispetto per l’identità storica, culturale e socio-politica dei singoli Stati membri: il raggiungimento degli obiettivi della CEDU non può mai avvenire a discapito delle realtà locali, né può portare ad ignorare le forti differenze presenti tra Stati. La Corte deve quindi garantire, in ragione dell’eterogeneità che caratterizza il continente europeo, una sfera di autonomia alle singole Nazioni, senza che ciò vada a compromettere l’unità europea: essa avrà quindi il delicato compito di garantire il difficile equilibrio tra le necessità locali e il raggiungimento dei fini ultimi della Convenzione.
È infine da citare il principio evolutivo, detto anche dell’”interpretazione dinamica”. Esso, analogamente al principio teleologico, si ispira al preambolo della CEDU, relativamente alla parte in cui si fa riferimento allo sviluppo dei diritti umani quale mezzo per conseguire l’unificazione europea: “…Considering that the aim of the Council of Europe is the achievement of greater unity between its Members and that one of the methods by which the aim is to be pursued is the maintenance and further realization of Human Rights and Fundamental Freedoms…”3.
Il riferimento alla sviluppo ha quindi legittimato la Corte ad affermare che gli articoli della CEDU non debbano essere interpretati con riferimento al contesto storico in cui furono elaborati, ma occorra invece tener conto delle evoluzioni dei costumi e del contesto sociale. In tal modo, la CEDU diventa una strumento vivente da interpretare ed applicare alla luce delle esigenze della società democratica moderna. Si veda, a titolo di esempio, il mutamento dei concetti di buon costume e di morale pubblica: la moralità in vigore negli anni Cinquanta del XX secolo era radicalmente diversa da quella attuale, sì che sarebbe quantomeno anacronistico condannare oggi atteggiamenti che avrebbero suscitato scalpore cinquant’anni fa. Si è in tal modo introdotto nell’azione della Corte un peculiare dinamismo, divenuto ormai caratteristica fondamentale della tutela dei diritti umani a livello europeo. Tale atteggiamento è riscontrabile in numerose sentenze della Corte: “…The Convention is an alive instrument to read considering actual living conditions…” (sentenza Tyrer, 25 aprile 1978) “…The Convention should be read considering concepts actually more relevant in democratic States …” (sentenza Guzzardi, 6 novembre 1980) "…The necessity of suitable legal measures must give place to a constant examination considering, in particular, the evolution of science and society …" (sentenza Rees, 17 ottobre 1986)
Particolarmente significative, in tal senso, sono le affermazioni del giudice Van Der Meersch: “The right in the Convention is not static. Its object does not allow it. The social conditions where the international agreement has taken its inspiration and its justification lives and reacts directly on the conventional normative system. The object of the Convention are interdependent by the rhythm of the evolution of the society "4.
Il criterio evolutivo è il principio interpretativo che meglio degli altri può far comprendere l’operazione profondamente innovativa svolta dagli organi giudiziari di Strasburgo in materia di diritto dei diritti umani; essi hanno avvertito le esigenze di carattere ecologista che sono progressivamente emerse nell’opinione pubblica mondiale nel corso degli anni e hanno cercato di adattarvisi, pur nella totale assenza di articoli della Convenzione che facessero riferimento a tale tematica. La Commissione prima e la Corte successivamente hanno quindi deciso che fosse necessario garantire ad un valore di grande importanza quale la protezione della vita umana una tutela, seppure indiretta: pur non essendo infatti possibile ricavare dal testo normativo un vero e proprio diritto ad un ambiente salubre, si è tuttavia considerato possibile sostenere che il rispetto di alcuni diritti espressamente garantiti dalla CEDU, quali il diritto alla vita ex art. 2, il diritto al rispetto alla vita privata e familiare ex art. 8 ed il diritto all’informazione ex art. 10, consentano indirettamente una sia pur limitata protezione dell’ambiente e non solo. Basti citare, come esempio di siffatta prassi interpretativa, il caso Lopez Ostra nella sentenza relativa, la Corte ha osservato che alcune forme di inquinamento possano avere gravi ripercussioni sulla vita degli individui, in maniera tale da incidere indirettamente sullo svolgimento di una serena vita privata e familiare, con conseguente violazione dell’art. 8 CEDU5.
La prassi interpretativa seguita dalla Corte di Strasburgo rivela una carica profondamente innovativa e creatrice: grazie ad un’interpretazione estensiva ed elastica, si è assistito di fatto alla nascita di una fattispecie meritevole di tutela, sì che da ciò emerge l’immagine di un organo giudiziario recettivo e sensibile alle esigenze della collettività. Alla luce di tali osservazioni, non sembra quindi inadeguato operare un paragone tra la giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo e quella di Common Law, in virtù delle forti somiglianze in materia di attività interpretativa6, come invece avveniva nelle esperienze riconducibili alla tradizione romanistica di Civil Law. Gli istituti base della Common Law nacquero da un ampio uso dell’applicazione analogica, dettato dalla necessità di sopperire alle lacune legislative, e denunciano ancora oggi le tracce della loro evoluzione, le cui fasi si connettono intimamente con la storia politico istituzionale dell’Inghilterra; da tale quadro storico emerge quindi la natura intrinsecamente giurisprudenziale di tale sistema giuridico, le cui regole sono da rinvenire essenzialmente nelle decisioni giudiziarie.
La Common Law si presenta quindi come qualcosa di assolutamente originale, dove il ruolo primario viene affidato al giudice e non al legislatore: ancora oggi, la miglior espressione per definire le caratteristiche di tale sistema giuridico rimane "judge made law". Non si vuole certo sostenere che la Corte di Strasburgo agisca in un’ottica di totale indipendenza ed autonomia, ma è certo innegabile che la sua più recente attività interpretativa si discosti notevolmente dal modus operandi degli organi giudiziari di Civil Law, legati fondamentalmente ad un testo scritto da cui è possibile discostarsi solo in lieve misura7.
Notevoli analogie sono invero riscontrabili tra l’interpretazione svolta dalla Corte Europea e l’esperienza statunitense: negli Stati Uniti, infatti, a differenza della Gran Bretagna, vi è la presenza di una Costituzione scritta a carattere rigido, redatta nel 1787. Essa viene normalmente considerata come un insieme di principi, ognuno dei quali ha la sua base in un’espressione verbale denominata "clause"; su ciascuna di queste clausole si è stratificata, con l’andare del tempo, un’interpretazione giurisprudenziale, soprattutto ad opera della Corte Suprema Federale, sì che la loro lettura è ormai interamente filtrata dall’attività dei giuristi. La dottrina americana si è occupata a lungo dei criteri mediante i quali sia possibile giustificare una certa operazione di estrazione del significato da una clausola della Costituzione: si è avuta così la creazione di un modello interpretativo in un certo senso alternativo a quello tradizionale di Common Law.
In particolare, nel campo dei diritti umani, la Corte Suprema, nonostante frequenti variazioni di pensiero e tendenza, sembra ormai aver definitivamente legittimato un’interpretazione estensiva dei diritti umani consacrati nella Costituzione: essi vengono quindi pienamente riconosciuti in virtù della loro qualità di principi morali su cui è fondato il patto sociale.
In base a tale teoria, la Corte americana è quindi giunta ad elaborare nuovi diritti della personalità che, pur non essendo espressamente iscritti nel testo, sono di fatto stati ricollegati ad una sorta di "alone" di significato riconducibile nel tessuto delle varie clausole: si veda, a titolo di esempio, la sentenza della Corte Suprema degli Stati Uniti Griswold contro Connecticut del 7 giugno 1965, in cui si affermò che fosse possibile ricavare dalla "penumbra" del I, III, IV e V emendamento un diritto all’autonomia personale del cittadino, in base a cui vennero quindi dichiarate incostituzionali le leggi dello Stato che proibivano la vendita dei contraccettivi e punivano indiscriminatamente l’aborto8.
È evidente come la forma mentis che ha guidato la Corte degli Stati Uniti nella formulazione di tali concetti sia in realtà analoga a quella che sembra dominare l’attività interpretativa della Corte di Strasburgo: vi è infatti la medesima volontà di dare la più ampia attuazione possibile ad un settore del diritto elastico ed impossibile da contenere in modo definitivo entro le strettoie di un testo scritto, poiché in continua evoluzione. È da notare come le affinità siano particolarmente vistose in materia di tutela ambientale: come si avrà modo di evidenziare successivamente, la Corte Europea sembra essersi mossa nella stessa ottica di quella statunitense, ricavando dalla "penumbra" degli articoli della Convenzione la legittimità di un diritto che non era in realtà stato considerato dai redattoti del testo. È questa l’ulteriore dimostrazione della carica profondamente originale ed innovativa rivestita da quella che può quindi essere definita come un’ "interpretazione evolutiva" della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo.
Per quanto riguarda le modalità di applicazione della CEDU, la portata dell’intervento dei giudici di Strasburgo è fortemente circoscritta dai criteri relativi alla competenza giurisdizionale. In primo luogo, in base alla competenza ratione personae la Corte può decidere solo su ricorsi presentati da singole persone fisiche e giuridiche. Forti ostacoli sorgono poi anche dall’applicazione della competenza ratione temporis, ai sensi della quale è possibile indagare solo su fatti circoscritti temporalmente all’oggetto del ricorso e dalla competenza ratione loci.
È quindi ancora attuale quanto affermato nella sentenza Tyrer del 25 aprile 1978 in cui si afferma che “… the Convention is a living instrument which must be interpreted in the light of the present-day conditions”. Si è assistito così ad un contributo alla tutela dei diritti umani sempre più efficace: dalle prime delusioni dovute ad un’ancor insufficiente consapevolezza del problema si è giunti alle più recenti sentenze, quali quelle relative ai casi Lopez Ostra, Guerra ed Hatton, in cui la Corte ha riconosciuto le ragioni dei ricorrenti costretti a subire le conseguenze negative dell’inquinamento nelle sue varie forme9. È quindi da augurarsi una prossima adozione di un protocollo, come già proposto negli anni Settanta, che vada ad allargare il raggio d’azione della Corte e che dia nuovo slancio alla tutela di tutte le materie relative alla tutela dei diritti umani.
 
 
 
NOTE:
1Vedi M. Melchior, « Notions vagues ou indéterminées et lacunes dans la Convention Européenne des Droits de l’Homme » in « Mélanges Wiarda », pagg. 411 ss.
2Vedi Olivier Jacot – Guillarmod, “Règles, méthodes et principes d’interprétation dans la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme” in "La Convention Européenne des droits de l’homme- Commentaire article par article sous la direction de Louis Edmond Pettiti, Emmanuel Decaux, Pierre Henri Imbert", Parigi 1999
3Vedi Michele de Salvia, “Ambiente e Convenzione Europea dei diritti dell’Uomo” in “Rivista internazionale dei diritti dell’uomo”, 2/1997, pagg. 246 ss.
4Vedi Ganshof Van Der Meersch, “Le caractère autonome des termes et la marge d’appréciation des gouvernements dans l’interprétation de la Convention Européenne des droits de l’homme”, in “Mélanges Wiarda”, pagg. 201 ss.
5Vedi Pietro Pustorino, "L’interpretazione della CEDU nella prassi della Commissione e della Corte di Strasburgo", Napoli 1998
6Vedi Adriano Cavanna, "Storia del diritto moderno in Europa – Le fonti ed il pensiero giuridico", Milano 1982
7Vedi Zweigert e Kotz, "Introduzione al diritto privato comparato", Milano 1992
8Vedi Tribe, "American Constitutional Law", Milano 1983 e Gambaro, Sacco, "Sistemi giuridici Comparati", Torino 2008
9Vedi Maria Castellaneta, “L’individuo e la protezione dell’ambiente nel diritto internazionale”, in “Rivista di diritto internazionale”, 4/2000
 

Romani Mauro

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