I criteri di calcolo nella rivaluzione e negli interessi

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1. Premessa

In tema di risarcimento del danno per debiti di valore (es. incidente stradale), la somma calcolata dev’essere (oltre il lucro cessante e il danno emergente e ancora il risarcimento a titolo di danno morale, esistenziale e/o biologico) aumentata con la rivalutazione secondo i dati ISTAT e gli interessi.

La rivalutazione ha la funzione di reintegrare il danneggiato nella stessa situazione patrimoniale nella quale si sarebbe trovato se il danno non si fosse verificato, adeguando l’importo della somma (che viene liquidata con riguardo al fatto in cui il danno si è verificato) in valori monetari correnti alla data in cui è compiuta la liquidazione giudiziale.

Normalmente questa operazione viene effettuata avvalendosi del coefficiente di rivalutazione elaborato dall’ISTAT, su base annuale.

Inoltre, sulla somma così determinata (il danno sommato alla rivalutazione annua) andranno calcolati gli interessi, che hanno la funzione di coprire il ritardo (che in questo caso si chiameranno “compensativi”, perchè compensano il ritardo). In ordine al tasso di interesse da applicare, considerando che il danno in questione può essere liquidato in base al criterio equitativo, la sua determinazione è rimessa alla discrezionalità del giudice, il quale potrà considerare congruo il tasso d’interesse legale, ovvero una misura maggiore o minore a seconda della fattispecie concreta. L’operazione, che può presentare qualche difficoltà pratica, dev’essere eseguita secondo quanto sancito dalla Sent. Cass., ss.uu., n. 1712/1995: “gli interessi, determinati nel loro ammontare dal giudice, vanno calcolati dalla data del fatto non sulla somma complessiva rivalutata alla data della liquidazione, bensì sulla somma originaria rivalutata anno dopo anno, cioè con riferimento ai singoli momenti con riguardo ai quali la predetta somma si incrementa nominalmente in base agli indici di rivalutazione monetaria“.

2. Le obbligazioni di valore e di valuta

Le obbligazioni pecuniarie possono essere di due tipologie:

a) “obbligazioni di valore”;

b) “obbligazioni di valuta”.

Le due distinte categorie si differenziano, secondo la Sent. Cass. Civ. n. 1254/1995, avuto riguardo “non alla natura dell’oggetto nel quale la prestazione avrebbe dovuto concretarsi al momento del fatto dannoso, bensì all’oggetto diretto ed originario della prestazione che nelle obbligazioni di valore consiste in una cosa diversa dal denaro, mentre nelle obbligazioni pecuniarie è proprio una somma di denaro”.

Pertanto, in riferimento al punto a), le obbligazioni di valuta hanno dunque ad oggetto, sin dal momento genetico, una determinata somma di danaro. Esse sono disciplinate dall’art. 1277 c.c. per il quale “i debiti pecuniari si estinguono con moneta avente corso legale nello Stato al tempo del pagamento e per il suo valore nominale” (cd. principio nominalistico). In caso di inadempimento di obbligazioni pecuniarie decorrono dunque gli interessi moratori nella misura legale o nella misura superiore in cui, eventualmente, erano già dovuti prima della mora stessa. Ai sensi dell’art. 1124, comma 1 c.c., “gli interessi si producono (salvo alcun eccezioni) automaticamente, senza alcun onere di prova da parte del creditore, con decorrenza dal primo giorno di ritardo nel pagamento“. L’art. 1224, comma 2 c.c. disciplina la richiesta di risarcimento del “maggior danno”. Quest’ultimo, oltre a dover essere oggetto di specifica domanda, deve essere provato. Va precisato, però, che gli interessi moratori ed il risarcimento del maggior danno costituiscono due voci distinte di uno stesso danno, da far valere con separate domande nello stesso giudizio.

In riferimento al punto b), le obbligazioni di valore hanno, invece, ad oggetto una prestazione di dare diversa dal denaro (tipicamente il risacimento del danno da illecito, es. extracontrattuale, come le lesioni personali). Data l’impossibilità di richiedere l’adempimento in forma specifica (cioè ripristinando lo status quo ante, la condizione esistente prima del danno), il risarcimento dovrà essere quantificato in una somma di denaro. Diversamente dalle obbligazioni di valuta, esse sono sottratte al principio nominalistico: ne deriva l’automatica rivalutazione del credito, senza alcun onere della prova incombente sul creditore, in considerazione dell’esigenza di reintegrare il patrimonio del creditore di una somma pari, al momento della liquidazione al potere d’acquisto espresso da quella equivalente entità del danno al momento del suo verificarsi (aestimatio) (es. Sent. Cass. Civ., n. 11257/1994).

3. Gli interessi

Gli interessi, secondo la migliore dottrina (Bianca), sono “prestazioni pecuniarie percentuali e periodiche dovute da chi utilizza un capitale altrui o ne ritarda il pagamento”.

A seconda della funzione economica alla quale corrispondono, si suddividono in:

a) interessi moratori;

b) interessi compensativi;

c) interessi corrispettivi.

In riferimento al punto a), gli interessi moratori (cioè da ritardo colpevole o comunque imputabile), hanno la funzione risarcitoria, costituendo una liquidazione fortettaria del danno da ritardo nelle obbligazioni pecuniarie.

In riferimento al punto b), gli interessi compensativi, invece, assolvono la funzione remunerativa, rappresentando un compenso dovuto in cambio del vantaggio della disponibilità di una somma di denaro spettante al creditore. In ordine alla decorrenza degli interessi (compensativi) bisogna distinguere a seconda che si sia in presenza di: 1) illecito extracontrattuale (o da fatto illecito), per cui gli interessi vanno calcolati dal giorno in cui si è verificato l’evento dannoso, trovando applicazione il disposto dell’art. 1219 c.c., per il quale la mora è automatica (cd. mora ex re);
2) illecito contrattuale, per cui gli interessi decorrono dal giorno della domanda giudiziale o di altro atto idoneo a costituire in mora il debitore (cd. mora ex persona).

In riferimento al punto c), gli interessi corrispettivi, di creazione giurisprudenzale, sono da corrispondere sulle somme date a mutuo e sulle somme liquide ed esigibili.

Altro punto controverso è costituito dalla base di calcolo su cui vanno applicati gli interessi in parola. Come si è detto, sul punto rimane un punto fermo quando statuito dalla Sent. Cass. ss.uu. n. 1712/1995, per cui la base di calcolo è valore del bene al momento dell’illecito, rivalutato anno per anno, giacché solo in tal modo può addivenirsi al pieno ristoro del pregiudizio subito, evitando, al contempo, l’ingiustificato arricchimento.

4. I rapporti tra la rivalutazione e gli interesse

Ci si chiede: “La rivalutazione si può cumulare con gli interessi?“.

La risposta è ora affermativa.

La rivalutazione, in ossequio alla funzione risarcitoria, copre il danno emergente, ripristinando la situazione patrimoniale del creditore al momento del verificarsi dell’inadempimento ovvero del fatto illecito, laddove gli interessi, aventi funzione remunerativa, mirano a ristorare il creditore del lucro cessante, coprendo i danni derivati dalla perdita dell’utilità che il danneggiato avrebbe ottenuto dal bene reale.

Perrotta Giulio

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