I creditori chirografari, chi sono e in che modo agiscono

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La parola “chirografari” deriva dal greco ed è composta da due parole.
“Chiros” che tradotto significa mano e “graphos”, che significa scrivere.

La traduzione letterale sarebbe “scritto a mano”.
Il termine in questione si utilizza nel diritto delle obbligazioni per indicare un credito che sorge da un documento sottoscritto direttamente dal debitore.

Costituiscono esempi fatture dirette, documenti di trasporto, assegni, cambiali.
Documenti che contengono la firma del debitore, che, in cambio di una fornitura o di una prestazione ricevuta, avrebbe dovuto eseguire in controprestazione il pagamento del prezzo, e non lo ha fatto.

I documenti

Il possesso di uno dei documenti sopra menzionati, fa sorgere in capo ai soggetti, che rivendicano le somme per la prestazione o fornitura effettuata, la qualifica di creditori chirografari.

Con simili documenti, lo stesso soggetto potrà agire contro il debitore insolvente, ottenendo un provvedimento di condanna giudiziale al pagamento delle somme dovute, e in tempi successivi, può procedere al pignoramento dei beni del debitore, oppure instaurare una procedura, detta “concorsuale”, per farne dichiarare il fallimento, se si tratta di una società.

Una volta iniziata la procedura finalizzata al recupero del credito vantato contro il debitore, i creditori chirografari cercheranno di pignorare i beni del debitore, di farli vendere all’asta, e di ricavarne il prezzo.
I creditori chirografari si potrebbero trovare in compagnia di altri creditori, in relazione allo stesso procedimento esecutivo, che hanno allo stesso modo l’obiettivo di recuperare il loro credito.
Al fine di accontentare una pluralità di creditori, il legislatore ha stabilito che ognuno degli aventi diritto debba essere trattato allo stesso modo, attraverso il principio della “par condicio creditorum”.
Nonostante questo, il principio dell’uguaglianza dei creditori, subisce delle deroghe tecniche e sostanziali.

Le prime sono relative alle tempistiche di azione del creditore nella procedura esecutiva o concorsuale.
Le seconde sono relative alla natura del credito da recuperare, dove si rilevano i limiti dei creditori chirografari.
Esistono alcuni creditori, detti “privilegiati”, che portano con sé, oltre alla documentazione che prova il loro credito, un diritto di prelazione, vale a dire, un diritto ad essere preferiti rispetto agli ai creditori chirografari.

I privilegi

Queste preferenze possono derivare da diverse cause legittime e riconosciute dallo Stato, che sono il pegno, l’ipoteca e i privilegi.

Le prime due hanno la stessa natura, differenziandosi dall’oggetto che garantiscono l’ipoteca, i beni immobili e i beni mobili registrati, il pegno, i beni mobili o crediti.
Il privilegio ha diversa natura, e viene riconosciuto dalla legge sulla base della causa del credito.
Ad esempio i crediti di lavoro o i crediti alimentari.

Se è presente questa categoria di crediti, i chirografari non potranno concorrere per il soddisfacimento del loro diritto.
In sede di esecuzione, o fallimento, dovranno aspettare che vengano soddisfatti prima i creditori privilegiati, e in un secondo tempo, potranno tutelare il loro diritto di credito.
La conseguenza è che pagati i creditori privilegiati, i beni e i valori del debitore, vengono meno per incapienza.
I creditore chirografari si potrebbero ritrovare con niente, realizzando che quel diritto di credito resterà insoddisfatto.

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Dott.ssa Concas Alessandra

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