I contratti a titolo oneroso, gratuito e liberalità

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I contratti patrimoniali possono essere distinti in contratti a titolo gratuito e contratti a titolo oneroso.

Questi corrispondono al caso ordinario, nel quale cioè la diminuzione patrimoniale di una parte è collegata all’assunzione di un corrispondente vantaggio (ad esempio nella compravendita chi vende si priva del bene, ma si avvantaggia del prezzo che riceve come controprestazione).

I contratti a prestazioni corrispettive sono per definizione a titolo oneroso, e non sempre l’onerosità della contrattazione è evidente.

Si danno ipotesi nelle quali il concetto giuridico di onerosità si divarica rispetto alla normale accezione economica.

Ad esempio la cessione di un contratto che viene effettuata in assenza di corrispettivo oppure addirittura verso il pagamento di una somma di denaro al cedente da parte del cessionario.

La vicenda sembra meno impossibile di quello che possa sembrare, basti pensare ad un contratto di somministrazione che provochi nel somministrante una perdita costante in dipendenza delle condizioni contrattuali particolarmente gravose a suo carico.

Se egli riesce a rinvenire un soggetto disposto a rilevarne la posizione, non si potrebbe sostenere la gratuità dell’azione.

L’aspetto oneroso della stessa sembra evidente nell’equilibrio delle posizioni di chiara marca sinallagmatica che viene raggiunto dalle parti nella cessione in parola.

I contratti a titolo gratuito comportano a favore di una delle parti un vantaggio, senza che ad essa faccia in corrispondenza carico nessun sacrificio patrimoniale, non c’è sinallagma, non esiste controprestazione.

Nel mutuo gratuito, ad esempio, non viene pattuita la corresponsione di interessi.

Nel comodato, analogamente, il comodatario gode del bene senza pagare nessun canone.

Se Tizio, per fare un favore all’amico Caio che ha bisogno di garanzie per ottenere una somma a mutuo da un istituto bancario, concede fidejussione o ipoteca su un bene immobile di sua proprietà, si tratta analogamente di un contratto gratuito.

Il codice civile, anche se non evidenzia il concetto di gratuità e di onerosità, in alcune ipotesi presume la gratuità dell’atto (ex art. 1767 c.c.), in altre, viceversa, l’onerosità ( ex artt. 1815 e 1709 c.c.).

Il concetto di liberalitàa sua volta non coincide con quello di gratuità, la liberalità è qualificata dal fatto che all’arricchimento del beneficiario corrisponde un complementare depauperamento del disponente.

Alcune volte la distinzione è sfuggente, è stato deciso ad esempio che il patto inserito in un contratto preliminare di vendita immobiliare con il quale non il promittente alienante, ma il proprietario di un fondo vicino si obbliga a trasferire senza corrispettivo al promissario acquirente questo fondo allo scopo di consentire la riscossione al promittente di un corrispettivo maggiore non configura una donazione, ma un contratto gratuito a favore di terzo.

Un tipico negozio liberale è, ad esempio, la donazione.

Se Tizio dona a Caio un appartamento, all’incremento patrimoniale che segue al passaggio della proprietà dell’immobile nel patrimonio di Caio segue il corrispondente depauperamento in pari misura della sfera patrimoniale di Tizio.

Nell’atto semplicemente gratuito, come ad esempio il mutuo, la somma che ne costituisce l’oggetto deve sempre essere restituita.

La gratuità riguarda la mancanza di corresponsione degli interessi legati alla naturale fertilità del denaro.

Non si ha depauperamento in senso tecnico del mutuatari,  sarebbe diverso se Tizio non mutuasse gratuitamente a Caio una somma di denaro, ma la consegnasse a costui, rinunciando a qualsiasi diritto di chiederne la restituzione.

Si tratterebbe di donazione avente ad oggetto la somma di denaro.

Quella esposta corrisponde alla opinione tradizionale e più consolidata, che concepisce l’impoverimento come un decremento patrimoniale netto.

In realtà, sembra che nei casi di atto a titolo gratuito si possa parlare di un arricchimento a favore di una parte e di un depauperamento dell’altra, almeno in termini di mancata produzione di un lucro o impiego non retribuito di energie.

Se Tizio concede senza canone a Caio il godimento di un appartamento, Caio si arricchisce nella misura nella quale non corrisponde la pigione.

Tizio in corrispondenza si depaupera, perchè potrebbe locare il bene ad altri ricavandone un utile. Se Primo compie un’attività giuridica per conto di Secondo senza nessun compenso per il lavoro svolto (ad esempio, mandato gratuito) in realtà Secondo si giova di un lavoro che avrebbe dovuto compiere personalmente oppure assoldando un’altra persona e Primo perde il valore economico dell’attività profusa.

In realtà i casi di contratto gratuito che non vengono considerati liberalità hanno a che fare con l’impiego del tempo, con il trascorrere del tempo in relazione alla naturale fertilità del denaro oppure dell’utilizzo dei beni o del lavoro.

A questa regola si può dire faccia eccezione la costituzione di vincoli quale il fondo patrimoniale, atto che si deve qualificare come a titolo gratuito, anche se non contrassegnato dalla causa liberale quando non si sostanzi in una parallela attribuzione patrimoniale.

La  ripugnanza a considerare mutuo gratuito, comodato, mandato gratuito come atti di liberalità, forse dipende dal retaggio di una temperie storico-sociale nella quale la corresponsione di un interesse in relazione al prestito di denaro veniva considerata con riprovazione, da qui la mancata valorizzazione del fattore cronologico quale autonomo elemento suscettibile di valutazione economica.

Questo scaturisce conseguenze giuridiche notevoli, esclusivamente in relazione agli atti di liberalità vengono in esame rimedi quali la riducibilità (ex artt. 553 e ss.c.c.), derivano obblighi come la collazione tra coeredi (ex art. 737 c.c.).

A volte la distinzione tra atti a titolo oneroso e atti a titolo gratuito non si presenta come evidente.

Se è chiaro che la concessione di ipoteca contestuale alla stipulazione del mutuo che va a garantire deve essere considerata a titolo oneroso, non è altrettanto chiaro giungere alle stesse conclusioni quando la costituzione della garanzia ad opera di un terzo avvenga successivamente all’erogazione del prestito e contestualmente rispetto alla concessione di una proroga.

La questione riveste particolare importanza ai fini della proposizione sia dell’azione revocatoria ordinaria (ex art. 2901 c.c. ), sia della revocatoria fallimentare (ex art. 67 l.f. ).

Si discute anche della natura giuridica delle convenzioni in forza delle quali i privati trasferiscono, in assenza di corrispettivo, al Comune porzioni di aree allo scopo di soddisfare particolari standards urbanistici, oppure realizzare strade o altri lavori.

Si può dire quando sussiste un obbligo a carico del privato, come ad esempio quando sia stata in precedenza stipulata convenzione di lottizzazione o altre stipulazioni in forza delle quali, a scomputo del pagamento di oneri di urbanizzazione per l’edificazione di fabbricati, venga pattuito l’obbligo di trasferire la proprietà dei beni, l’atto non si può qualificare né come liberale né come gratuito.

Si tratta di un semplice atto di adempimento che rinviene esternamente la propria causa. In modo diverso si tratta di liberalità, della quale dovrà pertanto rivestire il peculiare formalismo.

L’acquirente a titolo gratuito si può dire tutelato con minore forza rispetto a colui che acquista un diritto a titolo oneroso, basti pensare alla diversa disciplina tra compravendita e donazione.

Nella vendita l’alienante è tenuto alla garanzia per i vizi (ex artt. 1490 , 1491 , 1492 , 1493 , 1494 , 1495 e 1496 c.c.).

Nella donazione il disponente, a meno che non sia in dolo, non risponde dei vizi dei  quali sia affetta la cosa donata (ex art. 798 c.c. ).

La gratuità o l’onerosità dell’acquisto rileva anche in relazione al grado di tutela dell’acquirente in rapporto alle alterazioni patologiche delle quali il titolo sia eventualmente affetto.

In materia di annullabilità (per causa diversa dall’incapacità legale) si può rammentare che la tutela della quale all’articolo 1445 del codice civile è riservata esclusivamente a colui che ha acquistato in buona fede a titolo oneroso.

In relazione alle regole di interpretazione del contratto, ai sensi dell’articolo 1371 del codce civile, in caso di dubbio il contratto deve essere inteso, se è a titolo gratuito, nel senso meno gravoso per l’obbligato.

Dott.ssa Concas Alessandra

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