I contratti a distanza e la loro validità

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Sentiamo spesso parlare di call center e del fatto che attraverso loro molte aziende contattino dei potenziali clienti al fine di concludere dei contratti.

In relazione a questa modalità, ci si chiede se un contratto stipulato al telefono possa essere valido, non essendo firmato, di conseguenza ci si chiede che cosa preveda in proposito la legge.

Se la proposta è fatta da un’azienda o da un professionista nei confronti di un consumatore, si applica la normativa relativa ai cosiddetti “contratti conclusi fuori dai locali commerciali” nei quali vige il diritto di recesso nei quattordici giorni successivi.

Oltre a questo, per i contratti conclusi da operatori telefonici, vige un’apposita normativa che prevede la possibilità di porre in essere una registrazione vocale con successivo invio del documento scritto che contiene le condizioni del servizio.

Nonostante questo, non è impossibile che due persone, anche i rappresentanti di due aziende, si possano accordare attraverso il telefono al fine di concludere un contratto.

A questo proposito ci si chiede quale sia il valore di  uno scambio verbale di questo genere.

In questa sede si cercherà di dare risposta a queste domande, spiegando se e quando possa essere valido un contratto non firmato stipulato al telefono e quali sono le norme che si applicano in simili ipotesi.

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Il contratto e la sua forma

Sembra essere doveroso cominciare da un concetto che per un un giurista è scontato, ma non lo è  per i non addetti ai lavori.

Un contratto non deve essere obbligatoriamente un documento scritto.

Rappresenta lo “cambio di due o più volontà” rivolto a regolare interessi economici.

A questo proposito, si deve rilevare che le volontà possono essere espresse in diversi modi.

Ad esempio attraverso una dichiarazione verbale e una stretta di mani, attraverso un’email, attraverso un sms, attraverso un comportamento tacito, simile a quello di chi preleva un prodotto dallo scaffale del supermercato e lo ripone sulla cassa.

Il contratto non deve essere per forza scritto.

La legge o l’accordo delle parti possono stabilire quando il contratto debba essere stipulato attraverso una forma particolare.

Ad esempio, le compravendite immobiliari devono avvenire alla presenza del notaio e i contratti di affitto che, se non sono scritti e registrati, sono nulli.

Quelle sopra scritte, però, rappresentano delle eccezioni.

In altri casi, il contratto può essere stipulato anche in modo verbale.

Ad esempio, quando ci si siede al ristorante e si ordinano le pietanze, quandosi acquista un prodotto su Amazon, quando ci si reca in edicola a comprare un quotidiano, quando  si compri un biglietto del cinema o del treno, quando si chiede un parere a un professionista e altro.

In questi casi il contratto può essere anche verbale.

La validità del contratto a distanza

Ai fini della conclusione del contratto, come è noto, quello che conta è l’incontro delle volontà dei contraenti, non è neanche necessario che le persone in questione si trovino nello stesso posto.

Potrebbero essere anche in due parti opposte del globo e contattarsi “in differita”.

A questo proposito, la legge dice che il contratto, quando è concluso “a distanza”, si considera perfezionato nel momento nel quale il proponente, vale a dire colui che ha fatto l’offerta di carattere commerciale, viene a conoscenza dell’accettazione del cliente.

Ad esempio:

Tizio allestisce un sito di oggetti d’arte e su di esso, predispone un e-commerce.

Nel momento nel quale Caio, interessato, invia un ordine di acquisto e lo stesso arriva al venditore, il contratto si considera concluso.

Se le parti si parlano in tempo reale, anche se con mezzi di comunicazione a distanza, come ad esempio il telefono, la video chiamata e simili, il contratto si considera concluso nello stesso momento nel quale c’è lo scambio delle reciproche volontà, i fatidici “sì”.

La validità del contratto al telefono non scritto

Sulla scia di quello che è stato scritto in precedenza, due persone possono concludere un contratto al telefono accordandosi in modo meticoloso  su ogni aspetto dell’affare.

Il nocciolo della questione è che, non lasciando alcunché di scritto, si potrebbero facilmente verificare contestazioni in relazione alle condizioni concordate.

In presenza di simili circostanze, il documento cartaceo, firmato da entrambe le parti, nonostante non sia condizione di validità del contratto, servirà come prova in relazione al contenuto degli accordi raggiunti.

La legge non prevede discipline particolari per i contratti conclusi tra soggetti privati,  ad esempio l’acquisto di un’auto di seconda mano concordata al telefono.

Regole speciali sono relative al caso di vendite al consumatore e di operatori telefonici.

Sono le vendite al telefono di call center e altri operatori commerciali.

Se ti contatta un’azienda al fine di concludere un contratto, il codice del consumo assegna quattordici giorni per ripensarci, e rappresentano il diritto di recesso.

Il diritto di recesso non spetta sempre.

Ad esempio, se si ordina una pizza al telefono non si può più disdire.

Allo stesso modo se si spedisce una fotografia a una ditta di grafica e si chiedi che venga stampata su una maglietta.

Il Codice del consumo indica una serie di eccezioni al diritto di recesso.

I contratti realizzati al telefono e non firmati

In simili circostanze risulta essere spontaneo chiedersi se un contratto con una compagnia telefonica, ad esempio quello per l’intestazione di un’utenza o per l’attivazione di un servizio o una promozione, fatto alla cornetta se poi l’utente non firma nessun documento, sia valido.

La risposta è “si” e “no”.

Il consenso del consumatore non può essere raccolto esclusivamente in modo verbale, ma deve essere fissato su un supporto “durevole”.

Questo supporto non deve per forza essere un contratto scritto ma si può trattare anche di una registrazione vocale, archiviata dall’operatore in un momento successivo.

Dopo la registrazione, il cliente deve ricevere a casa un documento cartaceo o via email che contiene le condizioni contrattuali approvate nel corso del colloquio telefonico.

Il contratto telefonico non firmato è valido se è stata fatta una registrazione vocale del consenso dell’utente e questa viene custodita dalla compagnia, e se l’utente riceve a casa le condizioni del contratto.

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Dott.ssa Concas Alessandra

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