I colletti bianchi: dalla realtà alla finzione televisiva

Redazione 28/06/19
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Si è fatto riferimento alle pratiche criminali che, secondo un certo linguaggio, vanno inserite in un ambito, pur lato sensu, lavorativo (79). Si tratta di un accostamento ineludibile, nel senso che anche le organizzazioni che delinquono hanno una manodopera, specializzata in compiti (pur essi delittuosi) che svolgono sotto le loro direttive.

Il crimine di impresa

Cambieranno metodi e sistemi di disciplina dei rapporti, ma non può negarsene il carattere imprenditoriale, da una parte, e di subordinazione, dall’altra (80). Del resto, non è forse lavoro pure il contrabbando di armi, di carburante, di sigarette, lo spaccio di stupefacenti o, comunque, la direzione di compagini che sono smaccatamente votate al misfatto, ove il rispetto delle gerarchie e della puntualità negli adempimenti (contra legem, ma sempre adempimenti) costituisce il presupposto della loro sopravvivenza? (81). Alla fine, ciò che terrebbe separata un’impresa “sana” da una immersa nel crimine è solo l’oggetto dell’attività, di cui tuttavia non è sempre agevole individuare l’appartenenza, se all’una o all’altra categoria. Possono, infatti, registrarsi facciate occupazionali del tutto legittime, ma che hanno come punto d’interesse ben altri campi, sicché la “normalità” funge da mera copertura. Ci riferiamo a certe strutture aziendali, prima facie inappuntabili, che celano vere e proprie associazioni a delinquere, la cui tenuta dipende spesso da una meticolosa intelaiatura delle relazioni interne ed esterne con tanto di impiegati in regola, ma alle dipendenze di soggetti, anch’essi dall’aspetto inappuntabile, le cui iniziative sono tuttavia legate ad affari scellerati, come il riciclaggio di “denaro sporco”. Il tema introduce al fenomeno dei c.d. colletti bianchi che vede il mondo dell’economia incontrarsi con quello delle mafie in un connubio che solo negli ultimi decenni ha mostrato il proprio volto: i predetti, appaltando la violenza, assumono le vesti anche esteriori della legalità; giusto le camicie bianche di coloro che, a differenza delle tute blu (degli operai), non si sporcano le mani. Parliamo dei white collar workers, il cui primo approfondito studio si fa risalire alla metà del secolo scorso, allorché furono individuate le caratteristiche soggettive (elevata posizione, con relativa rispettabilità sociale) ed oggettive delle fattispecie delittuose, vale a dire il contesto professionale e la violazione della fiducia dei terzi ai fini di un personale arricchimento (82).

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L’aggiotaggio

Si va dalla falsità di rendiconti societari all’aggiotaggio in borsa, dalla corruzione diretta o indiretta di pubblici ufficiali al fine di assicurarsi contratti e pronunce favorevoli alla frode commerciale, dall’appropriazione indebita e distrazione di fondi alla frode fiscale, ecc. (83). Dai due elementi, strettamente interconnessi sul piano personale e contenutistico, si fa derivare il c.d. crimine economico, da tenere distinto dal comune reato economico, come può essere il furto (84). La giurisprudenza connette spesso ai «colletti bianchi» la qualificazione di soggetti che, “per ed in ragione del loro status sociale e di un’attiva e fitta rete di relazioni sociali e professionali ai più alti livelli, si sono resi responsabili di reati di natura economica quali bancarotta fraudolenta, corruzione, violazioni fiscali, ecc.” (85).

Il tessuto portante di siffatta criminalità è rappresentato da reati perpetrati da individui al di sopra di ogni sospetto, che avrebbe sfatato il mito della delinquenza, quale prodotto dell’ignoranza, del disagio economico, se non della malattia mentale (86). Saremmo qui, infatti, in una cornice che si colloca al di fuori ed in posizione più elevata (per ambizioni e mezzi, anche culturali, a disposizione) della malavita che si estrinseca nel racket di quartiere o di più ampia scala territoriale (87). I “colletti bianchi”, proprio grazie alla loro posizione e preparazione di base, ragionerebbero in maniera socialmente più raffinata, rispetto agli estorsori e gangsters protagonisti di tanta filmografia, non solo italiana, conosciuta dal grande pubblico (88). Va, in proposito, aggiunto qualcosa sulla personalità operativa di questi personaggi, i “colletti bianchi”. Vi è un interessante spaccato, a carattere psico-penitenziario, offerto dal Ministro della giustizia in un suo intervento del 2016, che li dipinge come “psicopatici di successo” (89) che, non abituati all’atmosfera delle case circondariali, hanno tuttavia necessità di conservare, a fronte della natura narcisistica che li contraddistingue, un’immagine di “magnificenza” che li differenzi dal resto della popolazione carceraria: mantengono la loro spregiudicatezza, avvertendo l’esigenza di serbare anche il controllo ed il potere sull’ambiente che li circonda, connotato, al contrario, da ospiti con ben diverse storie, ossia di povertà, ovvero di indigenza economica, e da esigenze di effettivo inserimento occupazionale (90). Altrove, non si è comunque mancato di porre in risalto la difficoltà di delineare le fattispecie in cui si sostanzierebbero i reati dei white collars, rilevando come la nozione, di origine statunitense, sarebbe ben più datata rispetto alla metà circa del secolo scorso e che comunque il suthErland l’avrebbe per la prima volta teorizzata nel 1939 nel corso di una prolusione tenuta alla American Sociological Society. D’altra parte – viene dalla stessa fonte precisato – non potrebbe ritenersi appagante la sua definizione come semplice attività criminale non violenta e commessa “da un soggetto rispettabile, di elevata condizione sociale, in occasione della sua attività lavorativa” (91).

Alla fine, ci si troverebbe al cospetto di una malvivenza espletata nel contesto di dinamismi del tutto leciti, quali le attività commerciali, le libere professioni e le pubbliche funzioni statali. È una malvivenza inafferrabile, eppure molto perniciosa per la tenuta della democrazia, perché, secondo approfondimenti condotti su italiche vicende di corruzione di alti funzionari (non adeguatamente perseguite, secondo recenti indagini (92)), inquina la trama delle relazioni, soprattutto dell’economia e del lavoro (93). Lo stesso Parlamento europeo ha a suo tempo sottolineato come il contrasto al crimine organizzato debba tenere pienamente conto della cosiddetta “criminalità dei colletti bianchi” (94). Il fenomeno è tanto realistico da aver offerto occasione e spunto ad una fortunata serie televisiva statunitense, White Collar, appunto, andata in onda dal 2009 al 2014 (95), creata da Jeff Eastin e con al centro delle vicende un giovane e geniale truffatore, Neal Caffrey, che collabora con l’agente dell’FBI Peter Burke. In Italia è stata inizialmente trasmessa col titolo White Collar- Fascino criminale, il che offre il senso non solo dell’attualità a carattere internazionale dei delitti che si consumano sotto l’etichetta dei “colletti bianchi”, ma della loro natura. Caffrey, infatti, mette al servizio della polizia l’esperienza maturata nel settore delle falsificazioni, dei furti d’arte – e, in genere, della delinquenza non violenta – frequentato da persone di stato sociale medio-alto e spesso nell’ambito della loro professione.

Il presente contributo è tratto da

Il lavoro nero

Il presente volume intende affrontare le diverse sfaccettature del lavoro nero, cercando di guidare il professionista nelle problematiche, di carattere non solo nazionale ma altresì transfrontaliero, che lo caratterizzano. Infatti, il fenomeno è assai complesso e può presentarsi sotto molteplici forme ed aspetti, ponendosi sempre come vulnus di diritti individuali, sociali ed economici: il lavoro non dichiarato ha gravi implicazioni per i lavoratori interessati che si trovano spesso a dovere accettare condizioni di lavoro assai precarie, con retribuzioni inferiori rispetto a quelle contrattual-collettive, con violazioni dei diritti individuali e ridotta tutela in materia di sicurezza sul lavoro, a non avere opportunità di sviluppo delle proprie competenze. Il lavoro nero determina quindi danni sia al lavoratore, sia a tutta la società, per il minor gettito fiscale e dei contributi e all’intera economia per l’evidente distorsione che determina alla concorrenza.Il testo non è una mera ricognizione di commento a disposizioni di legge, ma ha in sé il valore aggiunto di avere sempre sullo sfondo il valore del lavoro e della persona. Michele Di Lecce Magistrato, dal giugno 2003 a febbraio 2012 é stato Procuratore della Repubblica presso il tribunale di Alessandria. Dal febbraio 2012 al dicembre 2015 é stato Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Genova e ha assunto anche l’incarico di Procuratore Distrettuale Antimafia e Antiterrorismo per il distretto di Genova. E’ stato professore a contratto di Diritto Giurisprudenziale del Lavoro presso la Facoltà di Scienze Politiche dell’Università degli Studi di Pavia, nonché docente di Diritto Penale presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università del Piemonte Orientale. Ha fatto parte di commissioni ministeriali per la riforma del sistema sanzionatorio penale e del diritto penale del lavoro. Fa parte di Comitati Scientifici di riviste giuridiche e tecniche. È stato di recente nominato Garante di Ateneo dall’Università degli studi di Genova per gli anni accademici 2017-2021.Corrado Marvasi, Avvocato, attualmente si dedica alla ricerca in campo giuridico, cercando di coniugare l’esperienza maturata in tanti anni di professione con l’approfondimento del diritto nei suoi vari settori. Autore di diverse monografie in tema di diritti reali, di espropriazione per pubblica utilità, di mandato e di carattere processualistico.

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