Modifiche a norme incriminatrici di cui al d.lgs. n. 101/2020

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Il legislatore modifica talune delle norme incriminatrici prevedute dal d.lgs. n. 101/2020: vediamo come:
Con il decreto legislativo, 25/11/2022, n. 203, il legislatore ha previsto delle disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, di attuazione della direttiva 2013/59/Euratom che, a sua volta, aveva previsto delle norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall’esposizione alle radiazioni ionizzanti, nonché abrogato le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom, riordinando al contempo normativa di settore in attuazione dell’articolo 20, comma 1, lettera a), della legge 4 ottobre 2019, n. 117 (che richiedeva l’introduzione di modifiche e integrazioni necessarie al corretto e integrale recepimento della direttiva 2013/59/Euratom, anche attraverso l’emanazione di un nuovo testo normativo di riassetto e semplificazione della disciplina di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, ovvero di un testo unico volto al riordino e all’armonizzazione della normativa di settore, con abrogazione espressa delle disposizioni incompatibili e, in particolare, del citato decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, del decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 187, e del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 52, assicurando altresi’ il necessario coordinamento tra le disposizioni oggetto di modifica o integrazione).
Orbene, scopo del presente scritto è quello di esaminare come alcune delle norme penali, prevedute nel decreto legislativo n. 101/2020 (d’ora in poi d.lgs. n. 101/2020), siano state modificate dal decreto legislativo n. 203/2022 (d’ora in poi d.lgs. n. 203/2022).

Indice

1. Le modifiche apportate all’articolo 205 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101

L’art. 45 del d.lgs. n. 203/022 è intervenuto sull’art. 205 del d.lgs. n. 101/2020 nei seguenti termini: “a) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. L’esercente che non effettua con le modalità e scadenze indicate le misurazioni e le valutazioni di cui agli art. 17, commi 1, 1-bis, 2 e 3, e articolo 22, commi 1, 2 e 3, è punito con l’arresto da uno a sei mesi o con l’ammenda da euro 2.000,00 ad euro 15.000,00.» b) il comma 6 è sostituito dal seguente: «6. L’omissione della notifica prevista dall’articolo 24 è punita con l’arresto da sei mesi ad un anno o con l’ammenda da euro 5.000.00 ad euro 30.000,00. L’inottemperanza alle prescrizioni date dall’amministrazione competente è punita con l’arresto da uno a tre mesi o con l’ammenda da euro 1.500,00 ad euro 5.000,00.»”.
Di conseguenza, se prima era disposto, sempre al primo comma di questo articolo, che l’“esercizio delle pratiche di categoria B senza il nulla-osta di cui all’articolo 52, comma 1, o in violazione delle condizioni e dei requisiti di esercizio della pratica indicati ai sensi dell’articolo 50, comma 7, e’ punito con l’arresto da due a sei mesi o con l’ammenda da euro 5.000,00 ad euro 30.000,00” (primo periodo) e la “violazione delle prescrizioni dettate con il nulla-osta e’ punito con l’arresto da un mese a quattro mesi o con l’ammenda da euro 3.000,00 ad euro 20.000,00” (secondo periodo), è adesso stabilito, come appena visto, che l’“esercente che non effettua con le modalità e scadenze indicate le misurazioni e le valutazioni di cui agli art. 17, commi 1[1], 1-bis[2], 2[3] e 3[4], e articolo 22, commi 1[5], 2[6] e 3[7], è punito con l’arresto da uno a sei mesi o con l’ammenda da euro 2.000,00 ad euro 15.000,00”.
Alla luce delle condotte criminose prevedute da questo “nuovo” primo comma, di conseguenza, la sanzione prevista, per questa fattispecie criminosa, è ora una sola e consiste nell’irrogazione dell’arresto da uno a sei mesi o dell’ammenda da euro 2.000,00 ad euro 15.000,00.
Trattandosi di una pena che può consistere alternativamente nell’arresto o nell’ammenda, ora come allora, si può ricorrere al c.d. oblazione facoltativa di cui all’art. 162-bis cod. pen.[8].
Ciò posto, l’altra modifica, che interessa sempre questa norma incriminatrice, riguarda il comma sesto posto che, se prima era disposto che l’“omissione della notifica prevista dall’articolo 24, nonche’ l’inottemperanza alle prescrizioni date dall’amministrazione competente, sono punite con l’arresto da sei mesi ad un anno o con l’ammenda da euro 5.000,00 ad euro 30.000,00”, è adesso previsto, come anche in questo caso già enunciato in precedenza, da un lato, che l’“omissione della notifica prevista dall’articolo 24 è punita con l’arresto da sei mesi ad un anno o con l’ammenda da euro 5.000.00 ad euro 30.000,00” (primo periodo), dall’altro, che l’“inottemperanza alle prescrizioni date dall’amministrazione competente è punita con l’arresto da uno a tre mesi o con l’ammenda da euro 1.500,00 ad euro 5.000,00” (secondo periodo).
Pertanto, l’omissione della notifica prevista dall’art. 24 del d.lgs. n. 101/2020, ossia la notifica avente ad oggetto le pratiche per le quali si verificano le condizioni di cui al comma 4 dell’articolo 22 sempre del d.lgs. n. 101[9] è punita, come in precedenza, con la pena dell’arresto da sei mesi ad un anno o con quella dell’ammenda da euro 5.000.00 ad euro 30.000,00  mentre, nel caso di inottemperanza alle prescrizioni date dall’amministrazione competente, la sanzione è stata ridotta da uno a tre mesi di arresto, per quella detentiva, e da euro 1.500,00 ad euro 5.000,00, per quella pecuniaria.
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2. Le modifiche apportate all’articolo 208 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101

Per quanto concerne l’art. 207 del d.lgs. n. 101/2020, l’art. 42 del d.lgs. n. 203/022 ha previsto che, nel secondo comma, “le parole: «comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «commi 1 e 2»”.
Pertanto, se prima era unicamente disposto, al primo comma, primo periodo, che l’“esercizio delle pratiche di categoria B senza il nulla-osta di cui all’articolo 52, comma 1, o in violazione delle condizioni e dei requisiti di esercizio della pratica indicati ai sensi dell’articolo 50, comma 7, e’ punito con l’arresto da due a sei mesi o con l’ammenda da euro 5.000,00 ad euro 30.000,00”, si deve adesso fare riferimento pure al comma secondo dell’art. 52 del d.lgs. n. 101/2020 che, come è noto, statuisce quanto segue: “Per le pratiche diverse da quelle disciplinate dal comma 1, il nulla osta e’ rilasciato dal Prefetto, sentiti i competenti organismi tecnici, tra i quali il Comando dei vigili del fuoco, l’Ispettorato Territoriale del lavoro e l’ARPA/APPA secondo quanto stabilito nell’allegato XIV”.

3. Le modifiche apportate all’articolo 210 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101

L’art. 43, co. 1, d.lgs. n. 203/022, a sua volta, è intervenuto sull’art. 210 del d.lgs. n. 101/2020 nella susseguente maniera: “All’articolo 210 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Chiunque pone in essere l’attività di cui all’articolo 96[10] senza il prescritto titolo autorizzativo o in violazione delle condizioni e dei requisiti per l’esercizio dell’attività è punito con l’arresto da sei mesi ad un anno o con l’ammenda da euro 30.000,00 ad euro 90.000,00. La violazione delle prescrizioni dettate nell’autorizzazione è punita con l’arresto da due a sei mesi o con l’ammenda da euro 10.000,00 ad euro 30.000,00.»”.
Pertanto, se prima era statuito che chiunque “pone in essere l’attivita’ di cui all’articolo 96 senza il prescritto titolo autorizzativo o in violazione delle prescrizioni contenute nel titolo e’ punito con l’arresto da sei mesi ad un anno o con l’ammenda da euro 30.000,00 ad euro 90.000,00”, è adesso previsto che tale pena si applica anche ove siano assenti i requisiti per l’esercizio dell’attività (sempre con l’arresto da sei mesi ad un anno o con l’ammenda da euro 30.000,00 ad euro 90.000,00) mentre, nel caso di violazione delle prescrizioni, che devono ora essere contenute nell’autorizzazione e non nel titolo, la pena è diminuita, essendo al momento previsto, per questa infrazione, l’arresto da due a sei mesi o l’ammenda da euro 10.000,00 ad euro 30.000,00.

4. Le modifiche apportate all’articolo 211 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101

L’art. 44, co. 1, d.lgs. n. 203/022, infine, interviene sull’art. 211 del d.lgs. n. 101/2020 nel seguente modo: “1. All’articolo 211, comma 3, del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, le parole: «commi 2 e 3» sono sostituite dalle seguenti: «commi 2, 3 e 9»”.
Pertanto, fermo restando che l’art. 211, co. 3, d.lgs. n. 101/2020 prevedeva originariamente che la “violazione degli obblighi e delle prescrizioni di cui agli articoli 109, commi 2 e 3, 122 e 131, comma 9, e’ punita con l’arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da euro  1.000,00  ad euro 3.000,00”, è adesso sanzionata, con la medesima pena, anche qualora siano violate le prescrizioni dell’art. 109, co. 9, d.lgs. n. 101/2020 che, come è notorio, stabilisce quanto sussegue: “I datori di lavoro trasmettono all’archivio nazionale dei lavoratori esposti, di cui all’articolo 126, comma 1, istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, i risultati delle valutazioni di dose effettuate dall’esperto di radioprotezione per i lavoratori esposti, secondo le modalità previste dal decreto di cui all’articolo 126, comma 2”, d.lgs. n. 101/2020[11].

  1. [1]

    Ai sensi del quale: “Nei luoghi di lavoro di cui all’articolo 16 l’esercente e’ tenuto a completare le misurazioni della concentrazione media annua di attivita’ di radon in aria entro ventiquattro mesi decorrenti: a) dall’inizio dell’attivita’ nell’ipotesi di cui all’articolo 16 comma 1, lettere a) e d); b) dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana dell’elenco di cui all’articolo 11, comma 2, nell’ipotesi di cui all’articolo 16, comma 1, lettera b); c) dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica Italiana del Piano di cui all’articolo 10 o delle sue successive modifiche, nell’ipotesi di cui all’articolo 16, comma 1, lettera c); d) dall’inizio delle attivita’ se questo e’ successivo al momento indicato nelle lettere b) e c)”.

  2. [2]

    Secondo cui: “Fermo restando quanto previsto dalle lettere a) e b) del comma 1 nei luoghi di lavoro in locali semisotterranei e situati al piano terra l’esercente è tenuto a completare le misurazioni entro 18 mesi dall’individuazione di cui all’articolo 11 comma 3 da parte delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano”.

  3. [3]

    Per il quale: “Qualora la concentrazione media annua di attivita’ di radon in aria non superi il livello di riferimento di cui all’articolo 12, comma 1, lettera c) l’esercente elabora e conserva per un periodo di otto anni un documento contenente l’esito delle misurazioni nel quale e’ riportata la valutazione delle misure correttive attuabili. Tale documento costituisce parte integrante del documento di valutazione del rischio di cui all’articolo 17, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. L’esercente ripete le misurazioni di cui al comma 1 ogni otto anni e ogniqualvolta siano realizzati gli interventi di cui all’articolo 3, comma 1, lettere b), c) e d) del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 che comportano lavori strutturali a livello dell’attacco a terra nonche’ gli interventi volti a migliorare l’isolamento termico”.

  4. [4]

    Secondo cui: “Qualora la concentrazione media annua di attivita’ di radon in aria superi il livello di riferimento di cui all’articolo 12, comma 1, lettera c), l’esercente e’ tenuto a porre in essere misure correttive intese a ridurre le concentrazioni al livello piu’ basso ragionevolmente ottenibile, avvalendosi dell’esperto di cui all’articolo 15, tenendo conto dello stato delle conoscenze tecniche e dei fattori economici e sociali. Dette misure sono completate entro due anni dal rilascio della relazione tecnica di cui al comma 6 e sono verificate, sotto il profilo dell’efficacia, mediante nuova misurazione. L’esercente deve garantire il mantenimento nel tempo dell’efficacia delle misure correttive. A tal fine ripete le misurazioni con cadenza quadriennale”.

  5. [5]

    Alla stregua del quale: “Per le pratiche di cui all’articolo 20, l’esercente, entro il ((30 giugno 2022)) o entro dodici mesi dall’inizio della pratica, provvede alla misurazione della concentrazione di attivita’ sui materiali presenti nel ciclo produttivo e sui residui derivanti dall’attivita’ lavorativa stessa ai sensi del comma 6”.

  6. [6]

    Secondo cui: “Fatto salvo quanto previsto nell’articolo 29, nel caso in cui i risultati delle misurazioni non siano superiori ai livelli di esenzione in termini di concentrazione di attivita’ di cui all’allegato II, l’esercente provvede alla ripetizione delle misure con cadenza triennale e comunque nel caso di significative variazioni del ciclo produttivo o delle caratteristiche radiologiche delle materie in ingresso. L’esercente conserva i risultati delle misurazioni per un periodo di sei anni”.

  7. [7]

    Per il quale: “Nel caso in cui i risultati delle misurazioni siano superiori ai livelli di esenzione in termini di concentrazione di attivita’ di cui all’allegato II, l’esercente, entro sei mesi dal rilascio della relazione tecnica di cui al comma 6, provvede alla valutazione delle dosi efficaci ai lavoratori e all’individuo rappresentativo derivanti dalla pratica. Nel caso in cui dalle valutazioni di dose efficace non risultino superati i livelli di esenzione di cui all’allegato II per i lavoratori e per l’individuo rappresentativo, l’esercente provvede a ripetere le misure di cui al comma 1 con cadenza triennale e comunque ogni volta che si verificano significative variazioni del ciclo produttivo o delle caratteristiche radiologiche dei materiali in ingresso. L’esercente trasmette la relazione tecnica di cui al comma 7 con i risultati delle valutazioni di dose efficace all’ISIN, nonché alle ARPA/APPA, agli organi del SSN e alla sede dell’INL territorialmente competenti e conserva la relativa documentazione per un periodo di 6 anni”.

  8. [8]

    Secondo cui: “Nelle contravvenzioni per le quali la legge stabilisce la pena alternativa dell’arresto o dell’ammenda, il contravventore può essere ammesso a pagare, prima dell’apertura del dibattimento, ovvero prima del decreto di condanna, una somma corrispondente alla metà del massimo dell’ammenda stabilita dalla legge per la contravvenzione commessa, oltre le spese del procedimento. Con la domanda di oblazione il contravventore deve depositare la somma corrispondente alla metà del massimo dell’ammenda. L’oblazione non è ammessa quando ricorrono i casi previsti dal terzo capoverso dell’articolo 99, dall’articolo 104 o dall’articolo 105, né quando permangono conseguenze dannose o pericolose del reato eliminabili da parte del contravventore. In ogni altro caso il giudice può respingere con ordinanza la domanda di oblazione, avuto riguardo alla gravità del fatto. La domanda può essere riproposta sino all’inizio della discussione finale del dibattimento di primo grado. Il pagamento delle somme indicate nella prima parte del presente articolo estingue il reato”.

  9. [9]

    Alla stregua del quale: “Ferma restando l’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 44, quando dalle valutazioni di dose efficace di cui al comma 3 risulta superato il livello di esenzione di dose efficace per i lavoratori o per l’individuo rappresentativo, l’esercente adempie gli obblighi previsti dall’articolo 24, e gli obblighi di cui al Titolo  XI nel caso di superamento della dose efficace per i lavoratori ovvero gli obblighi del Titolo XII nel caso di superamento della dose efficace per l’individuo rappresentativo”.

  10. [10]

    Per cui: “1. Il deposito temporaneo e occasionale di materie fissili speciali o di combustibili nucleari non irradiati, purche’ conservati negli imballaggi di trasporto e nelle quantita’ autorizzate per le singole spedizioni, puo’ essere costituito per non oltre trenta giorni con il nulla osta del prefetto che lo rilascia secondo le procedure di cui all’articolo 50, ferme tutte le disposizioni di cui alla legge 31 dicembre 1962, n. 1860, sull’obbligo della garanzia finanziaria per la responsabilita’ civile di cui agli articoli 19, 20 e 21 della stessa legge. Per i depositi di zona portuale e aeroportuale il nulla osta e’ rilasciato dal comando di porto, sentito il dirigente dell’ufficio di sanità marittima, aerea e di frontiera, o dal direttore della circoscrizione aeroportuale. 2. Del deposito temporaneo e occasionale e’ data preventiva comunicazione all’ISIN e al Comando provinciale dei vigili del fuoco e nei casi di deposito in zona portuale o aeroportuale, anche al Prefetto. 3. La sosta tecnica in corso di trasporto effettuata per non oltre ventiquattro ore non e’ soggetta alle disposizioni del presente articolo”.

  11. [11]

    Secondo il quale: “Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute, sentiti l’INAIL, l’Istituto Superiore di Sanita’, l’ISIN e il Garante per la protezione dei dati personali, sono stabilite le modalita’ e i criteri di costituzione, alimentazione e gestione dell’Archivio nazionale di cui al comma 1 nonche’ le modalita’ di accesso all’archivio da parte dell’ISIN, delle altre autorita’ di vigilanza e delle amministrazioni dello Stato interessate per le specifiche finalita’ istituzionali.
     

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Avv. Di Tullio D’Elisiis Antonio

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