Le innovazioni apportate al decreto c.d. anti-rave

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Esame delle novità introdotte in materia penale dalla legge, 30/12/2022, n. 199, che a sua volta ha convertito il c.d. decreto anti-rave, vale a dire il decreto legge, 31/10/2022, n. 162.
In particolare, verranno esaminate le disposizioni previste nella legge n. 199/2022 per l’appunto in materia penale (ivi compreso il diritto penitenziario e la normativa transitoria inerente la riforma Cartabia), in relazione alle innovazioni ivi previste rispetto a quanto originariamente disposto nel decreto legge n. 162/2022.
Premesso ciò, non resta che esaminare siffatti precetti normativi, uno per uno.
>>>Leggi la legge 30/12/2022, n. 199<<<

Per approfondimento leggere anche: Rinvio riforma Cartabia e norme anti-rave: commento al d.l. n. 162/2022 in materia penale

Indice

1. Le modifiche apportate in materia di ordinamento penitenziario

Per quanto concerne l’art. 4-bis della legge n. 354 del 1975, l’allegato I della legge n. 199/2022 prevede innanzitutto che “al comma 1: alla lettera a): al numero 1), dopo le parole: «al comma 1» sono inserite le seguenti: «, al primo periodo, le parole: “o a norma dell’articolo 323-bis, secondo comma, del codice penale” e le parole: “314, primo comma, 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis,” sono soppresse ed»; al numero 2), capoverso 1-bis.1, le parole: «della presente legge o dell’articolo 323-bis del codice penale» e le parole: «314, primo comma, 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis,» sono soppresse”.
Pertanto, a differenza di quanto previsto in sede di decretazione d’urgenza, l’assegnazione al lavoro all’esterno, i permessi premio e le misure alternative alla detenzione previste dal capo VI, esclusa la liberazione anticipata, possono essere concessi ai detenuti e internati per i seguenti delitti nei casi in cui tali detenuti e internati collaborino con la giustizia a norma anche, in ordine ai delitti previsti dagli articoli 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322 e 322-bis cod. pen., per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che l’attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l’individuazione degli altri responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite (così recita il comma secondo dell’art. 323-bis cod. pen.), fermo restando che, la necessità che si debba collaborare a norma dell’art. 58-ter della legge n. 354/1974, rileva anche per coloro che sono stati condannati per i delitti di cui agli articoli 314, primo comma, 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis, cod. pen..
Invece, i benefici summenzionati, per effetto dell’intervento operato sul capoverso del comma 1-bis.1., sempre dell’art. 4 della legge n. 354 del 1975, non rilevano più nelle ipotesi sin qui menzionate, vale a dire quelle di cui agli articoli 323-bis, 314, primo comma, 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis, cod. pen., per quanto attiene la condizione richiesta in tale comma, ossia che i detenuti o gli internati, come recita il comma 1-bis.1., “dimostrino l’adempimento delle obbligazioni civili e degli obblighi di riparazione pecuniaria conseguenti alla condanna o l’assoluta impossibilità di tale adempimento e alleghino elementi specifici, diversi e ulteriori rispetto alla regolare condotta carceraria e alla partecipazione del detenuto al percorso rieducativo, che consentano di escludere l’attualità di collegamenti, anche indiretti o tramite terzi, con il contesto nel quale il reato è stato commesso, tenuto conto delle circostanze personali e ambientali, delle ragioni eventualmente dedotte a sostegno della mancata collaborazione, della revisione critica della condotta criminosa e di ogni altra informazione disponibile”.
Inoltre, sempre alla stregua di quanto disposto in questo allegato, è adesso sancito che, dopo il capoverso 1-bis.1, è inserito il seguente, vale a dire il comma 1-bis.1.1., il quale contempla quanto segue: “Con il provvedimento di concessione dei benefici di cui al comma 1 possono essere stabilite prescrizioni volte a impedire il pericolo del ripristino di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva o che impediscano ai condannati di svolgere attività o di avere rapporti personali che possono portare al compimento di altri reati o al ripristino di rapporti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva. A tal fine il giudice può disporre che il condannato non soggiorni in uno o più comuni, o soggiorni in un comune determinato”.
Pertanto, per effetto di questo innesto legislativo, è adesso previsto che, con il provvedimento con cui sono concessi i benefici penitenziari, possono, e quindi non devono, essere stabilite delle prescrizioni volte ad evitare il pericolo che i beneficiari possano riallacciare i contatti con sodalizi criminali, organizzati, e/o di natura terroristica o eversiva ovvero, in alternativa, in grado di impedire che i condannati possano porre in essere operazioni, o intrattenere rapporti, atti a determinare il compimento di illeciti penali o a ripristinare delle relazioni con le suddette associazioni criminali.
Per tale scopo, come appena visto, il giudice può, e quindi pure in questo caso non è tenuto a farlo, disporre che il condannato non soggiorni in uno o più comuni oppure soggiorni in un comune determinato.
Inoltre, in relazione al comma secondo dell’art. 4-bis della legge n. 354/75, se prima era stabilito, nel decreto legge, che, nei casi di cui ai commi 1-bis e 1-bis.1, il giudice, prima di decidere sull’istanza, chiede altresì il parere del pubblico ministero presso il giudice che ha emesso la sentenza di primo grado o, se si tratta di condanne per i delitti indicati all’articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, del pubblico ministero presso il tribunale del capoluogo del distretto ove è stata pronunciata la sentenza di primo grado e del Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, acquisisce informazioni dalla direzione dell’istituto ove l’istante è detenuto o internato e dispone, nei confronti del medesimo, degli appartenenti al suo nucleo familiare e delle persone ad esso collegate, accertamenti in ordine alle condizioni reddituali e patrimoniali, al tenore di vita, alle attività economiche eventualmente svolte e alla pendenza o definitività di misure di prevenzione personali o patrimoniali, è adesso enunciato, in sede di conversione, che l’organo giudicante acquisisce, anche al fine di verificare la fondatezza degli elementi offerti dall’istante, dettagliate informazioni in merito al perdurare dell’operatività del sodalizio criminale di appartenenza o del contesto criminale nel quale il reato è stato consumato, al profilo criminale del detenuto o dell’internato e alla sua posizione all’interno dell’associazione, alle eventuali nuove imputazioni o misure cautelari o di prevenzione sopravvenute a suo carico e, ove significative, alle infrazioni disciplinari commesse durante la detenzione.
Invece, per mere esigenze di coordinamento normativo, derivante dalle modifiche suddette, è ora disposto che al secondo periodo, le parole: «accertamenti di cui al quarto periodo» sono sostituite dalle seguenti: «accertamenti di cui al quinto periodo» e, al sesto periodo, le parole: «ai sensi del quarto periodo» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi del quinto periodo».
Ciò posto, il legislatore, in sede di conversione, è sempre intervenuto sempre sull’art. 4-bis della legge n. 354 del 1975, sia modificando il comma 2-ter, inserito nel decreto legge n. 162/2022 (aggiungendovi il seguente periodo: «In tal caso, se ha sede in un distretto diverso, il pubblico ministero può partecipare all’udienza mediante collegamento a distanza»), sia immettendo un ulteriore comma, cioè il comma 2.bis.1., che così dispone: “Le disposizioni di cui ai commi 2 e 2-bis non si applicano quando è richiesta la modifica del provvedimento di ammissione al lavoro all’esterno e non sono decorsi più di tre mesi dalla data in cui il provvedimento medesimo è divenuto esecutivo a norma dell’articolo 21, comma 4. Allo stesso modo si procede quando è richiesta la concessione di un permesso premio da parte di un condannato già ammesso a fruirne e non sono decorsi più di tre mesi dal provvedimento di concessione del primo permesso premio”.
Terminata la disamina delle modificazioni apportate all’art. 4-bis della legge n. 354 del 1975, sempre per quanto concerne l’ordinamento penitenziario, le lettere b) e c) del paragrafo 5 dell’art. 1 del d.l. n. 162/2022 sono state soppresse e dunque sono state abrogate, in sede di conversione, le susseguenti statuizioni di legge: I) “all’articolo 21, comma 4, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Quando sono ammessi al lavoro esterno detenuti o internati condannati per delitti commessi per finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell’ordine democratico mediante il compimento di atti di violenza, nonché per i delitti di cui all’articolo 416-bis del codice penale o commessi avvalendosi delle condizioni previste dallo stesso articolo ovvero al fine di agevolare l’attività delle associazioni in esso previste, all’approvazione provvede il tribunale di sorveglianza.»”; II) “all’articolo 30-ter: 1) al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «magistrato di sorveglianza» sono inserite le seguenti: «o, quando si tratta di condannati per delitti commessi per finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell’ordine democratico mediante il compimento di atti di violenza, nonché per i delitti di cui all’articolo 416-bis del codice penale o commessi avvalendosi delle condizioni previste dallo stesso articolo ovvero al fine di agevolare l’attività delle associazioni in esso previste, il tribunale di sorveglianza,»; 2) al comma 7, dopo le parole: «permessi premio» sono aggiunte le seguenti: «, emesso dal magistrato di sorveglianza,» e dopo le parole: «le procedure di cui all’art. 30-bis» sono inserite le seguenti: «, entro il termine di quindici giorni dalla comunicazione del provvedimento medesimo»”.
In materia di disciplina transitoria, infine, è disposto che “al comma 2, le parole: «le misure alternative alla detenzione di cui al capo VI del titolo I della citata legge n. 354 del 1975» sono sostituite dalle seguenti: «i benefici di cui al comma 1 dell’articolo 4-bis della citata legge n. 354 del 1975»” il che vuol significare che se, nel decreto legge n. 162, era preveduto che solo siffatte misure alternative (e segnatamente quelle di cui al capo VI del titolo I della citata legge n. 354 del 1975) potevano essere concesse, unitamente alla liberazione condizionale, secondo la procedura di cui al comma 2 dell’articolo 4-bis della medesima legge n. 354 del 1975, purché siano acquisiti elementi tali da escludere l’attualità di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva, in relazione a quei condannati e internati che, prima della data di entrata in vigore del presente decreto, abbiano commesso delitti previsti dal comma 1 dell’articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, nei casi in cui la limitata partecipazione al fatto criminoso, accertata nella sentenza di condanna, ovvero l’integrale accertamento dei fatti e delle responsabilità, operato con sentenza irrevocabile, rendano comunque impossibile un’utile collaborazione con la giustizia, nonché nei casi in cui, anche se la collaborazione che viene offerta risulti oggettivamente irrilevante, nei confronti dei medesimi detenuti o internati sia stata applicata una delle circostanze attenuanti previste dall’articolo 62, numero 6, anche qualora il risarcimento del danno sia avvenuto dopo la sentenza di condanna, dall’articolo 114 ovvero dall’articolo 116, secondo comma, del codice penale, adesso ciò è consentito a proposito di tutti i benefici penitenziari di cui all’art. 4-bis, co. 1, legge n. 354/1975, e, di conseguenza, anche per quel che riguarda l’assegnazione al lavoro all’esterno e i permessi premio.

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2. Le modifiche apportate in materia di diritto penale

Per quanto concerne il diritto penale, va subito fatto presente che diverse sono state le modificazioni apportate per quanto riguardo il reato, introdotto nel d.l. n. 162/2022, volto a contrastare in particolare il fenomeno dei rave illegali.
In particolare, la norma incriminatrice in questione è stata collocata, in sede di conversione, dai delitti contro l’incolumità pubblica ai delitti contro il patrimonio, essendo stato rinumerato l’articolo che lo prevede, dall’art. 434-bis cod. pen. all’art. 633-bis cod. pen..
Premesso ciò, anche la rubrica di questa norma incriminatrice è stata mutata da “Invasione di terreni o edifici per raduni pericolosi per l’ordine pubblico o l’incolumità pubblica o la salute pubblica” a “Invasione di terreni o edifici con pericolo per la salute pubblica o l’incolumità pubblica”, venendo quindi meno il riferimento ai “raduni pericolosi” e all’“ordine pubblico”.
Ciò posto, anche la condotta incriminata è stata considerevolmente modificata.
Se infatti prima l’art. 434-bis, co. 1, cod. pen. disponeva che l’“invasione di terreni o edifici per raduni pericolosi per l’ordine pubblico o l’incolumità pubblica o la salute pubblica consiste nell’invasione arbitraria di terreni o edifici altrui, pubblici o privati, commessa da un numero di persone superiore a cinquanta, allo scopo di organizzare un raduno, quando dallo stesso può derivare un pericolo per l’ordine pubblico o l’incolumità pubblica o la salute pubblica” (co. 1) e che chiunque “organizza o promuove l’invasione di cui al primo comma è punito con la pena della reclusione da tre a sei anni e con la multa da euro 1.000 a euro 10.000” (co. 2) mentre per “il solo fatto di partecipare all’invasione la pena è diminuita” (co. 3), è adesso disposto, in unico comma (il primo), che chiunque “organizza o promuove l’invasione arbitraria di terreni o edifici altrui, pubblici o privati, al fine di realizzare un raduno musicale o avente altro scopo di intrattenimento, è punito con la reclusione da tre a sei anni e con la multa da euro 1.000 a euro 10.000, quando dall’invasione deriva un concreto pericolo per la salute pubblica o per l’incolumità pubblica a causa dell’inosservanza delle norme in materia di sostanze stupefacenti ovvero in materia di sicurezza o di igiene degli spettacoli e delle manifestazioni pubbliche di intrattenimento, anche in ragione del numero dei partecipanti ovvero dello stato dei luoghi”.
Di conseguenza, procedendo ad un primo raffronto comparativo fra norma previgente e quella attualmente in vigore, corre l’obbligo di osservare, in riferimento a quella adesso vigente, che: 1) è sanzionato solo l’organizzatore e il promotore dell’invasione arbitraria, non più il mero partecipe; 2) è richiesto che si organizzi o si promuova siffatta invasione allo scopo di realizzare un raduno musicale o avente altro scopo di intrattenimento, non essendo più sufficiente un mero raduno (come previsto prima); 3) si richiede che dall’invasione derivi un concreto pericolo; 3) non è più richiesto che tale pericolo riguardi l’ordine pubblico, mentre adesso è richiesto che il concreto pericolo per la salute pubblica o per l’incolumità pubblica sia dipeso dall’inosservanza delle norme in materia di sostanze stupefacenti ovvero in materia di sicurezza o di igiene degli spettacoli e delle manifestazioni pubbliche di intrattenimento, anche in ragione del numero dei partecipanti ovvero dello stato dei luoghi; 4) scompare una definizione di invasione in relazione alla fattispecie criminosa introdotta nella legge di conversione (come, invece, era stato fatto nel decreto-legge).
Inoltre, se nel decreto legge, era disposto che è “sempre ordinata la confisca ai sensi dell’articolo 240, secondo comma, del codice penale, delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato di cui al primo comma nonché di quelle utilizzate nei medesimi casi per realizzare le finalità dell’occupazione”, è ora enunciato che è “sempre ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato di cui al primo comma, nonché di quelle utilizzate per realizzare le finalità dell’occupazione o di quelle che ne sono il prodotto o il profitto”.
Oltre a ciò, è stato altresì previsto che all’“articolo 634, primo comma, del codice penale, le parole: “nell’articolo precedente” sono sostituite dalle seguenti: “negli articoli 633 e 633-bis” cod. pen. mentre sono stati soppressi i commi 2 e 3 dell’art. 5 del d.l. n. 162/2022 i quali prevedevano rispettivamente quanto segue: a) “All’articolo 4, comma 1, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, dopo la lettera i-ter), è aggiunta la seguente:  «i-quater) ai soggetti indiziati del delitto di cui all’articolo 434-bis del codice penale.»; b) “Le disposizioni del presente articolo si applicano dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana”.

3. La disciplina transitoria inerente la riforma Cartabia

Se l’art. 6 del d.l. n. 162/2022 si limitava a rinviare l’efficacia della riforma Cartabia al 30 dicembre del 2022, nella legge di conversione, sono stati previsti ulteriori differimenti per alcune delle materie interessate da questa riforma.
Orbene, vediamo in cosa esse consistono.
Per quanto concerne l’articolo 85 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, recante disposizioni transitorie in materia di modifica del regime di procedibilità, sempre nell’allegato summenzionato, attraverso l’inserimento dell’art. 5-bis, è contemplato prima di tutto che il comma 2 è sostituito dal seguente: “2. Fermo restando il termine di cui al comma 1, le misure cautelari personali in corso di esecuzione perdono efficacia se, entro venti giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l’autorità giudiziaria che procede non acquisisce la querela. A questi fini, l’autorità giudiziaria effettua ogni utile ricerca della persona offesa, anche avvalendosi della polizia giudiziaria. Durante la pendenza del termine indicato al primo periodo i termini previsti dall’articolo 303 del codice di procedura penale sono sospesi”.
Quindi, se prima era disposto al comma secondo che, quando “per i reati di cui al comma 1, alla data di entrata in vigore del presente decreto è stata già esercitata l’azione penale, il giudice informa la persona offesa dal reato della facoltà di esercitare il diritto di querela e il termine decorre dal giorno in cui la persona offesa è stata informata” (primo periodo) fermo restando che, ai “fini di cui al primo periodo, il giudice effettua ogni utile ricerca anagrafica, ove necessaria” (secondo periodo) mentre, prima “dell’esercizio dell’azione penale, provvede il pubblico ministero”, è adesso disposto che, salvo il termine di cui al comma primo dell’art. 85 del d.lgs. n. 150 (vale a dire la data di entrata in vigore dello stesso), le misure cautelari personali in corso di esecuzione perdono efficacia se, entro venti giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l’autorità giudiziaria che procede non acquisisce la querela e, a questi fini, l’autorità giudiziaria effettua ogni utile ricerca della persona offesa, anche avvalendosi della polizia giudiziaria ma, durante la pendenza del termine indicato al primo periodo i termini previsti dall’articolo 303 del codice di procedura penale sono sospesi.
Sempre in riferimento all’art. 85 del d.lgs. n. 150/2022, sono inseriti due ulteriori commi.
In particolare, il “nuovo” comma 2-bis che prevede che durante “la pendenza del termine di cui ai commi 1 e 2 si applica l’articolo 346 del codice di procedura penale” che, come è noto, dispone quanto segue: “Fermo quanto disposto dall’articolo 343, in mancanza di una condizione di procedibilità che può ancora sopravvenire, possono essere compiuti gli atti di indagine preliminare necessari ad assicurare le fonti di prova e, quando vi è pericolo nel ritardo, possono essere assunte le prove previste dall’articolo 392” cod. proc. pen..
Ciò posto, il secondo nuovo comma è il comma 2-ter il quale stabilisce quanto segue: “Per i delitti previsti dagli articoli 609-bis, 612-bis e 612-ter del codice penale, commessi prima della data di entrata in vigore del presente decreto, si continua a procedere d’ufficio quando il fatto è connesso con un delitto divenuto perseguibile a querela della persona offesa in base alle disposizioni del presente decreto”.
Per effetto del nuovo articolo 5-ter, è inoltre contemplata una apposizione disposizione volta a regolamentare la disciplina transitoria in materia di termini per la costituzione di parte civile, vale a dire l’art. 85-bis, che stabilisce quanto sussegue: “Nei procedimenti nei quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono già stati ultimati gli accertamenti relativi alla costituzione delle parti nell’udienza preliminare, non si applicano le disposizioni di cui all’articolo 5, comma 1, lettera c), del presente decreto (ossia quelle che riguardano l’art. 79 cod. proc. pen. ndr.) e continuano ad applicarsi le disposizioni dell’articolo 79 e, limitatamente alla persona offesa, dell’articolo 429, comma 4, del codice di procedura penale, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore del presente decreto”.
L’art. 5-quater, invece, interviene sull’art. 87 del d.lgs. n. 150/2022, ossia l’articolo che prevede disposizioni transitorie in materia di processo penale telematico, nei seguenti termini: I) a) al comma 6, le parole: “, e dell’articolo 24, commi da 1 a 3, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176” sono soppresse; II) dopo il primo periodo sono aggiunti i seguenti: “Entro il medesimo termine le parti private possono presentare l’atto di impugnazione davanti a un agente consolare all’estero. In tal caso, l’atto è immediatamente trasmesso alla cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato”.
Quindi, per effetto di queste modificazioni, da un lato, non continua più ad applicarsi l’art. 24, co. 1[1], co. 2[2], co. 2-bis[3], 2-ter[4] e co. 3[5],  del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 mentre è adesso disposto che, entro il medesimo termine le parti private possono presentare l’atto di impugnazione davanti a un agente consolare all’estero e, in tal caso, l’atto è immediatamente trasmesso alla cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato.
Infine, dopo il comma 6 sono stati inseriti i seguenti commi: 1) comma 6-bis ai sensi del quale: Sino al quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione dei regolamenti di cui ai commi 1 e 3, ovvero sino al diverso termine previsto dal regolamento di cui al comma 3 per gli uffici giudiziari e le tipologie di atti in esso indicati, il deposito di memorie, documenti, richieste e istanze indicati dall’articolo 415-bis, comma 3, del codice di procedura penale, dell’opposizione alla richiesta di archiviazione indicata dall’articolo 410 del codice di procedura penale, della denuncia di cui all’articolo 333 del codice di procedura penale, della querela di cui all’articolo 336 del codice di procedura penale e della relativa procura speciale, nonché della nomina del difensore e della rinuncia o revoca del mandato indicate dall’articolo 107 del codice di procedura penale, negli uffici delle procure della Repubblica presso i tribunali avviene esclusivamente mediante deposito nel portale del processo penale telematico individuato con provvedimento del Direttore generale per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia e con le modalità stabilite nel medesimo provvedimento, anche in deroga al regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia 21 febbraio 2011, n. 44. Il deposito degli atti si intende eseguito al momento del rilascio della ricevuta di accettazione da parte dei sistemi ministeriali, secondo le modalità stabilite dal provvedimento. Il deposito è tempestivo quando è eseguito entro le ore 24 del giorno di scadenza”; 2) comma 6-ter secondo cui: “Con uno o più decreti del Ministro della giustizia sono individuati gli ulteriori atti per i quali è consentito il deposito telematico con le modalità di cui al comma 6-bis”; 3) 6-quater alla stregua del quale: “Il malfunzionamento del portale del processo penale telematico è attestato dal Direttore generale per i sistemi informativi automatizzati, con provvedimento pubblicato nel portale dei servizi telematici del Ministero della giustizia con indicazione del relativo periodo. In tali ipotesi, il termine di scadenza per il deposito degli atti è prorogato di diritto fino al giorno successivo al ripristino della funzionalità del portale. L’autorità giudiziaria può autorizzare il deposito di singoli atti e documenti in formato analogico per ragioni specifiche”; 4) 6-quinquies per cui: “Per gli atti di cui al comma 6-bis e per quelli individuati ai sensi del comma 6-ter, l’invio tramite posta elettronica certificata non è consentito e non produce alcun effetto di legge”.
Detto questo, il “nuovo” art. 5-quinquies prevede un apposito precetto normativo volto a regolare la disciplina transitoria in materia di semplificazione delle attività di deposito di atti, documenti e istanze, ossia l’art. 87-bis del d.lgs. n. 150/2022, che così dispone: “1. Sino al quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione dei regolamenti di cui ai commi 1 e 3 dell’articolo 87, ovvero sino al diverso termine previsto dal regolamento di cui al comma 3 del medesimo articolo per gli uffici giudiziari e le tipologie di atti in esso indicati, per tutti gli atti, i documenti e le istanze comunque denominati diversi da quelli previsti nell’articolo 87, comma 6-bis, e da quelli individuati ai sensi del comma 6-ter del medesimo articolo, è consentito il deposito con valore legale mediante invio dall’indirizzo di posta elettronica certificata inserito nel registro generale degli indirizzi elettronici di cui all’articolo 7 del regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia 21 febbraio 2011, n. 44. Il deposito con le modalità di cui al periodo precedente deve essere effettuato presso gli indirizzi di posta elettronica certificata degli uffici giudiziari destinatari, indicati in apposito provvedimento del Direttore generale per i sistemi informativi automatizzati, pubblicato nel portale dei servizi telematici del Ministero della giustizia. Con il medesimo provvedimento sono indicate le specifiche tecniche relative ai formati degli atti e alla sottoscrizione digitale e le ulteriori modalità di invio. Quando il messaggio di posta elettronica certificata eccede la dimensione massima stabilita nel provvedimento del Direttore generale per i sistemi informativi automatizzati di cui al presente comma, il deposito può essere eseguito mediante l’invio di più messaggi di posta elettronica certificata. Il deposito è tempestivo quando è eseguito entro le ore 24 del giorno di scadenza. 2. Ai fini dell’attestazione del deposito degli atti dei difensori inviati tramite posta elettronica certificata ai sensi del comma 1, il personale di segreteria e di cancelleria degli uffici giudiziari provvede ad annotare nel registro la data di ricezione e ad inserire l’atto nel fascicolo telematico. Ai fini della continuità della tenuta del fascicolo cartaceo, il medesimo personale provvede altresì all’inserimento nel predetto fascicolo di copia analogica dell’atto ricevuto con l’attestazione della data di ricezione nella casella di posta elettronica certificata dell’ufficio e dell’intestazione della casella di posta elettronica certificata di provenienza. 3. Quando il deposito di cui al comma 1 ha ad oggetto un’impugnazione, l’atto in forma di documento informatico è sottoscritto digitalmente secondo le modalità indicate con il provvedimento del Direttore generale per i sistemi informativi automatizzati di cui al comma 1 e contiene la specifica indicazione degli allegati, che sono trasmessi in copia informatica per immagine, sottoscritta digitalmente dal difensore per conformità all’originale. 4. L’atto di impugnazione è trasmesso tramite posta elettronica certificata dall’indirizzo di posta elettronica certificata del difensore a quello dell’ufficio che ha emesso il provvedimento impugnato, individuato ai sensi del comma 1, con le modalità e nel rispetto delle specifiche tecniche ivi indicate. 5. I motivi nuovi e le memorie sono proposti, nei termini rispettivamente previsti, secondo le modalità indicate nei commi 3 e 4, con atto in formato elettronico trasmesso tramite posta elettronica certificata dall’indirizzo di posta elettronica certificata del difensore a quello dell’ufficio del giudice dell’impugnazione, individuato ai sensi del comma 1. 6. Le disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 si applicano a tutti gli atti di impugnazione comunque denominati e, in quanto compatibili, alle opposizioni di cui agli articoli 461 e 667, comma 4, del codice di procedura penale e ai reclami giurisdizionali previsti dalla legge 26 luglio 1975, n. 354. Nel caso di richiesta di riesame o di appello contro ordinanze in materia di misure cautelari, personali o reali, l’atto di impugnazione, in deroga a quanto disposto dal comma 3, è trasmesso all’indirizzo di posta elettronica certificata del tribunale di cui all’articolo 309, comma 7, del codice di procedura penale. 7. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 591 del codice di procedura penale, nel caso di proposizione dell’atto ai sensi del comma 3 del presente articolo l’impugnazione è altresì inammissibile: a) quando l’atto di impugnazione non è sottoscritto digitalmente dal difensore; b) quando l’atto è trasmesso da un indirizzo di posta elettronica certificata che non è presente nel registro generale degli indirizzi elettronici di cui al comma 1; c) quando l’atto è trasmesso a un indirizzo di posta elettronica certificata non riferibile, secondo quanto indicato dal provvedimento del Direttore generale per i sistemi informativi automatizzati di cui al comma 1, all’ufficio che ha emesso il provvedimento impugnato o, nel caso di richiesta di riesame o di appello contro provvedimenti resi in materia di misure cautelari, personali o reali, a un indirizzo di posta elettronica certificata non riferibile, secondo quanto indicato dal provvedimento del Direttore generale per i sistemi informativi automatizzati di cui al comma 1, all’ufficio competente a decidere il riesame o l’appello. 8. Nei casi previsti dal comma 7, il giudice che ha emesso il provvedimento impugnato dichiara, anche d’ufficio, con ordinanza l’inammissibilità dell’impugnazione e dispone l’esecuzione del provvedimento impugnato. 9. Ai fini dell’attestazione del deposito degli atti trasmessi tramite posta elettronica certificata ai sensi dei commi da 4 a 6 e della continuità della tenuta del fascicolo cartaceo, la cancelleria provvede ai sensi del comma 2”.
A sua volta l’art. 5-sexies, anch’esso inserito in sede di conversione, contempla delle disposizioni transitorie in materia di indagini preliminari, attraverso il varo di un’apposita disposizione legislativa, vale a dire l’art. 88-bis del d.lgs. n. 150/22, il quale stabilisce quanto segue: “1. Le disposizioni degli articoli 335-quater, 407-bis e 415-ter del codice di procedura penale, come introdotte dal presente decreto, non si applicano nei procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto in relazione alle notizie di reato delle quali il pubblico ministero ha già disposto l’iscrizione nel registro di cui all’articolo 335 del codice di procedura penale, nonché in relazione alle notizie di reato iscritte successivamente, quando ricorrono le condizioni previste dall’articolo 12 del codice di procedura penale e, se si procede per taluno dei delitti indicati nell’articolo 407, comma 2, del codice di procedura penale, anche quando ricorrono le condizioni previste dall’articolo 371, comma 2, lettere b) e c), del medesimo codice. Tuttavia, le disposizioni dell’articolo 335-quater del codice di procedura penale, come introdotte dal presente decreto, si applicano in ogni caso in relazione alle iscrizioni che hanno ad oggetto notizie di reati commessi dopo la data di entrata in vigore del presente decreto. 2. Nei procedimenti di cui al comma 1 continuano ad applicarsi le disposizioni degli articoli 405, 406, 407, 412 e 415-bis del codice di procedura penale e dell’articolo 127 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore del presente decreto”.
Per quanto invece riguarda la materia di inappellabilità delle sentenze di non luogo a procedere, il “nuovo” art. 5-septies prevede un apposito precetto normativo che ne regola la disciplina transitoria, cioè l’art. 88-ter del d.lgs. n. 150/2022, che così dispone: “1. Le disposizioni di cui all’articolo 23, comma 1, lettera m)[6], in materia di inappellabilità delle sentenze di non luogo a procedere relative a reati puniti con la sola pena pecuniaria o con pena alternativa, si applicano alle sole sentenze di non luogo a procedere emesse dopo la data di entrata in vigore del presente decreto”.
Invece, l’art. 5-octies introduce delle disposizioni transitorie in materia di udienza predibattimentale, per effetto della previsione di cui all’art. 89-bis del d.lgs. n. 150/2022, il quale prevede che le “disposizioni di cui all’articolo 32, comma 1, lettera d)[7], relative all’udienza di comparizione predibattimentale a seguito di citazione diretta, si applicano nei procedimenti penali nei quali il decreto di citazione a giudizio è emesso in data successiva a quella di entrata in vigore del presente decreto” mentre l’art. 5-novies ha modificato l’articolo 92 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, recante disposizioni transitorie in materia di giustizia riparativa), aggiungendo, dopo il comma 2, il seguente: “2-bis. Le disposizioni in materia di giustizia riparativa di cui all’articolo 1, comma 1, lettera b), lettera h), numero 2), e lettera l), all’articolo 5, comma 1, lettera e), numero 5), e lettera f), all’articolo 7, comma 1, lettera c), all’articolo 13, comma 1, lettera a), all’articolo 18, comma 1, lettera c), numero 2), all’articolo 19, comma 1, lettera a), numero 1), all’articolo 22, comma 1, lettera e), numero 3), lettera f) e lettera l), numero 2), all’articolo 23, comma 1, lettera a), numero 2), e lettera n), numero 1), all’articolo 25, comma 1, lettera d), all’articolo 28, comma 1, lettera b), numero 1), lettera c), all’articolo 29, comma 1, lettera a), numero 4), all’articolo 32, comma 1, lettera b), numero 1), lettera d), all’articolo 34, comma 1, lettera g), numero 3), all’articolo 38, comma 1, lettera a), numero 2), e lettera c), all’articolo 41, comma 1, lettera c), all’articolo 72, comma 1, lettera a), all’articolo 78, comma 1, lettera a), lettera b) e lettera c), numero 2), all’articolo 83, comma 1, e all’articolo 84, comma 1, lettere a) e b), si applicano nei procedimenti penali e nella fase dell’esecuzione della pena decorsi sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto”.
Ciò posto, dal canto suo, l’art. 5-decies, per quel che riguarda le disposizioni transitorie in materia di mutamento del giudice nel corso del dibattimento, ha inserito, dopo l’articolo 93 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, il seguente precetto normativo: “Art. 93-bis (Disposizioni transitorie in materia di mutamento del giudice nel corso del dibattimento). – 1. La disposizione di cui all’articolo 495, comma 4-ter, del codice di procedura penale[8], come introdotta dal presente decreto, non si applica quando è chiesta la rinnovazione dell’esame di una persona che ha reso le precedenti dichiarazioni in data anteriore al 1° gennaio 2023″.
Viceversa, l’art. 5-undecies ha modificato l’articolo 94 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, in materia di disciplina transitoria per le videoregistrazioni, statuendo che al comma primo le parole: “decorso un anno” sono sostituite dalle seguenti: “decorsi sei mesi”, il che vuole dire che le disposizioni di cui all’articolo 30, comma 1, lettera i), d.lgs. n. 150/2022[9] si applicano decorso, non più un anno (come previsto in precedenza), ma sei mesi, dalla data di entrata in vigore della riforma Cartabia.
L’art. 5-duodecies, a sua volta, modifica l’articolo 94 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, che prevede la disciplina transitoria per i giudizi di impugnazione, essendo ivi disposto che il comma 2 è sostituito dal seguente: “”2. Per le impugnazioni proposte entro il 30 giugno 2023 continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all’articolo 23, commi 8, primo, secondo, terzo, quarto e quinto periodo, e 9, nonché le disposizioni di cui all’articolo 23-bis, commi 1, 2, 3, 4 e 7, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176. Se sono proposte ulteriori impugnazioni avverso il medesimo provvedimento dopo il 30 giugno 2023, si fa riferimento all’atto di impugnazione proposto per primo”.
Prima, al contrario, era invece stabilito quanto sussegue: “Le disposizioni degli articoli 34, comma 1, lettere c), e), f), g), numeri 2), 3), 4), e h), 35, comma 1, lettera a), e 41, comma 1, lettera ee), si applicano a decorrere dalla scadenza del termine fissato dall’articolo 16, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15”.
Sempre in materia di disciplina transitoria di questa riforma, l’art. 5-terdecies introduce infine una apposita norma giuridica, in materia di iscrizione nel casellario giudiziale di provvedimenti di condanna alle sanzioni sostitutive, vale a dire l’articolo 97-bis del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, che così dispone: “1. Ai provvedimenti di condanna alle sanzioni sostitutive e ai relativi provvedimenti di conversione continuano ad applicarsi le disposizioni dell’articolo 3, comma 1, lettera g), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore del presente decreto”. 2. Nel decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, le parole: “casellario giudiziario”, ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: “casellario giudiziale”. 
Queste, dunque, sono in buona sostanza le novità introdotte in sede di conversione, rispetto a quanto originariamente previsto nel decreto legge n. 162 del 2022 in materia penale. 

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Antonio Di Tullio D’Elisiis | Maggioli Editore 2022

  1. [1]

    Ai sensi del quale: “In deroga a quanto previsto dall’articolo  221,  comma  11,  del decreto-legge n. 34 del 2020 convertito con modificazioni dalla legge n. 77​del 2020, fino al 31 luglio 2021​, il deposito di memorie, documenti, richieste ed istanze indicate dall’articolo  415-bis,  comma  3,  del codice di procedura penale presso  gli  uffici  delle  procure  della repubblica  presso  i  tribunali  avviene,  esclusivamente,  mediante deposito dal portale del processo penale telematico  individuato  con provvedimento  del  Direttore  generale  dei  sistemi  informativi  e automatizzati del  Ministero  della  giustizia  e  con  le  modalità  stabilite nel medesimo provvedimento, anche in  deroga  alle  previsioni  del decreto emanato ai sensi dell’articolo 4, comma 1, del  decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla  legge 22 febbraio 2010, n. 24. Il deposito degli atti si  intende  eseguito al momento del rilascio della ricevuta di accettazione da  parte  dei sistemi   ministeriali,   secondo   le   modalità   stabilite    dal provvedimento. Il deposito è tempestivo quando è eseguito entro le ore 24 del giorno di scadenza”.

  2. [2]

    Secondo cui: “Con uno o più decreti del Ministro della  giustizia,  saranno indicati gli  ulteriori  atti  per  quali  sarà  reso  possibile  il deposito telematico nelle modalità di cui al comma 1”.

  3. [3]

    Alla stregua del quale: “Il malfunzionamento del portale del processo penale è attestato dal Direttore generale per i servizi informativi automatizzati, con provvedimento pubblicato nel Portale dei servizi telematici del Ministero della giustizia con indicazione del relativo periodo. In tali ipotesi, il termine di scadenza per il deposito degli atti di cui ai commi 1 e 2 è prorogato di diritto fino al giorno successivo al ripristino della funzionalità del Portale”.

  4. [4]

    Secondo cui: “L’autorità giudiziaria può autorizzare il deposito di singoli atti e documenti in formato analogico per ragioni specifiche”.

  5. [5]

    Per il quale: “Gli uffici giudiziari, nei quali è reso possibile il deposito telematico ai sensi dei commi 1 e 2, sono autorizzati all’utilizzo del portale, senza necessità di ulteriore verifica o accertamento da parte del Direttore generale dei servizi informativi automatizzati”.

  6. [6]

    Ai sensi del quale: “all’articolo 428, comma 3-quater, le parole: «contravvenzioni punite» sono sostituite dalle seguenti: «reati puniti» e le parole: «dell’ammenda» sono sostituite dalla seguente: «pecuniaria»”.

  7. [7]

    Secondo cui: “Al libro VIII, Titolo II del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni: (…) alla lettera h) il segno di interpunzione «.» è sostituito dal seguente «;» e, dopo la lettera h), è aggiunta la seguente: «h-bis) l’avviso che l’imputato e la persona offesa hanno facoltà di accedere a un programma di giustizia riparativa.»”.

  8. [8]

    Per cui: “Se il giudice muta nel corso del dibattimento, la parte che vi ha interesse ha diritto di ottenere l’esame delle persone che hanno già reso dichiarazioni nel medesimo dibattimento nel contraddittorio con la persona nei cui confronti le dichiarazioni medesime saranno utilizzate, salvo che il precedente esame sia stato documentato integralmente mediante mezzi di riproduzione audiovisiva. In ogni caso, la rinnovazione dell’esame può essere disposta quando il giudice la ritenga necessaria sulla base di specifiche esigenze”.

  9. [9]

    Secondo il quale: “all’art.510 1) dopo il comma 2, è inserito il seguente: «2-bis. L’esame dei testimoni, dei periti, dei consulenti tecnici, delle parti private e delle persone indicate nell’articolo 210, nonché gli atti di ricognizione e confronto, sono documentati anche con mezzi di riproduzione audiovisiva, salva la contingente indisponibilità di strumenti di riproduzione o di personale tecnico.»; 2) dopo il comma 3, è aggiunto il seguente: «3-bis. La trascrizione della riproduzione audiovisiva di cui al comma 2-bis è disposta solo se richiesta dalle parti.».

Avv. Di Tullio D’Elisiis Antonio

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