La Corte di Cassazione, con sentenza n. 26285 del 4 luglio 2024, ha chiarito che, in tema di guida senza patente, l’aggravante della recidiva nel biennio prevede la pena detentiva oltre a quella pecuniaria.
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Indice
1. I fatti
La Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza pronunciata dal Tribunale con la quale l’imputato è stato ritenuto responsabile del reato di cui all’art. 116, comma 15, c.d.s. (guida senza patente) e condannato alla pena, condizionalmente sospesa, di giorni 10 di arresto ed € 800,00 di ammenda, oltre al pagamento delle spese processuali.
Avverso tale sentenza è stato proposto ricorso affidato a due motivi: con il primo si lamentava carenza di motivazione con riferimento alla sussistenza della recidiva nel biennio, necessaria affinché sia integrata la fattispecie incriminatrice in questione; con il secondo si deduceva violazione di legge per essere stata applicata la pena dell’arresto congiuntamente a quella dell’ammenda.
Secondo la tesi difensiva, la previsione secondo la quale “nell’ipotesi di recidiva nel biennio, si applica altresì la pena dell’arresto fino ad un anno”, dovrebbe essere letta con esclusione dell’avverbio “altresì” che non fa più riferimento a una pena pecuniaria, ma a una sanzione amministrativa.
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2. Guida senza patente e recidiva nel biennio: l’analisi della Cassazione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il primo motivo inammissibile e il secondo infondato.
Nello specifico, per quanto riguarda la recidiva nel biennio, la Corte osserva che tale deduzione non è stata proposta con l’atto di gravame e, secondo costante giurisprudenza, “non sono deducibili con ricorso per Cassazione questioni che non abbiano costituito oggetto di motivi di gravame, dovendosi evitare il rischio che in sede di legittimità sia annullato il provvedimento impugnato con riferimento ad un punto della decisione rispetto al quale si configura a priori un inevitabile difetto di motivazione per essere stato intenzionalmente sottratto alla cognizione del giudice di appello“.
Per ciò che concerne, invece, il secondo motivo, la Suprema Corte ricorda che l’art. 116, comma 15, c.d.s. dispone che “chiunque conduce veicoli senza aver conseguito la corrispondente patente di guida è punito con l’ammenda da 2.257 euro a 9.032 euro; la stessa sanzione si applica ai conducenti che guidano senza patente perché revocata o non rinnovata per mancanza dei requisiti fisici e psichici. Nell’ipotesi di recidiva nel biennio si applica altresì la pena dell’arresto fino a un anno. Per le violazioni di cui al presente comma è competente il tribunale in composizione monocratica“.
Viene rammentato che, nell’ipotesi punita con la sola pena pecuniaria, la contravvenzione è stata trasformata in illecito amministrativo dall’art. 1, comma 1, d. lgs. 15 gennaio 2016, n. 8, mentre inalterata è rimasta l’ipotesi punita con la pena detentiva.
3. La decisione della Cassazione
Alla luce di quanto finora esposto, la Corte di Cassazione ha osservato che l’ipotesi aggravata è stata trasformata in fattispecie autonoma di reato proprio in ragione del trattamento sanzionatorio previsto e, pertanto, nel d.lgs. 8/2016 non si rinviene alcun indice di una volontà legislativa tesa a modificare tale trattamento per sostituire alla pena congiunta, detentiva e pecuniaria, la sola pena detentiva.
Viene chiarito che “il rinvio al trattamento sanzionatorio previsto per l’ipotesi depenalizzata, rappresentato dall’avverbio ‘altresì’, deve essere inteso, dunque, come un rinvio materiale volto alla indicazione della cornice edittale al cui interno la pena pecuniaria dell’ammenda deve essere determinata“.
Ne consegue che, in caso di recidiva nel biennio, la guida senza patente è punita, oltre che con la pena dell’ammenda, “altresì” con la pena dell’arresto fino a un anno.
Per questi motivi, la Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
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