Guida in stato di ebbrezza e messa alla prova: parzialmente incostituzionale

Davide Morandi 27/05/21
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Nota a Corte Costituzionale, sentenza n. 75/2020 (Dep. 24/04/2020)

SOMMARIO: 1. La questione di legittimità costituzionale sollevata dal Tribunale di Bergamo – 2. L’istituto della confisca nel reato di guida in stato di ebbrezza alcolica – 3. Il giudizio di ammissibilità e rilevanza della quaestio iuris – 4. Il giudizio innanzi alla Corte Costituzionale.

Con la pronuncia n. 75 del 24/04/2020, la Corte Costituzionale1 si è pronunciata in merito alla questione di legittimità costituzionale sollevata dal giudice di prime cure del Tribunale di Bergamo2 in materia di applicazione dell’istituto della messa alla prova degli imputati adulti3 nel reato di guida in stato di ebbrezza.

Risulta necessario ripercorrere l’iter argomentativo della pronuncia della Consulta che ha portato alla dichiarazione parziale di illegittimità costituzionale dell’art. 224-ter VI° C.d.s.4

La questione di legittimità costituzionale sollevata dal Tribunale di Bergamo

Il Tribunale Ordinario di Bergamo aveva sollevato, con ordinanza n. 215/20195, una questione di legittimità costituzionale in merito all’art. 224-ter comma VI° C.d.s., per contrasto con l’articolo 3 della Costituzione.

Secondo il giudice lombardo di prime cure, infatti, la norma censurata violerebbe il principio di ragionevolezza sancito all’art. 3 della nostra Carta Fondamentale: «Nella parte in cui non prevede che, in caso di estinzione del reato (di guida in stato di ebbrezza) a seguito di esito positivo della messa alla prova, il Prefetto, anziché verificare la sussistenza delle condizioni di legge per l’applicazione della sanzione amministrativa accessoria della confisca e procedere ai sensi dell’art. 231 C.d.s, disponga la restituzione del veicolo sequestrato all’avente diritto, ovvero nella parte in cui non prevede che, nel medesimo caso di estinzione del reato (di guida in stato di ebbrezza) a seguito di esito positivo di messa alla prova, il giudice civile, adito in sede di opposizione avverso il provvedimento del Prefetto che applica la sanzione amministrativa accessoria della confisca, disponga la restituzione del veicolo sequestrato all’avente diritto.»6

L’istituto della confisca nel reato di guida in stato di ebbrezza

 

A titolo di mera premessa, utile al lettore per comprendere la vicenda de qua, giova soffermarsi sull’applicazione dell’istituto giuridico della confisca in caso di reato di guida in stato di ebbrezza.7

Il reato di guida sotto l’influenza dell’alcol, previsto nel nostro codice della strada all’art. 186, è un reato di pericolo astratto8, caratterizzato dalla presenza di soglie di punibilità9, variabili a seconda della quantità di alcol presente nel sangue dell’agente al momento della commissione del fatto.

In tema di confisca del veicolo, la fattispecie contemplata dall’art. 186 II° lett. c) C.d.s., dispone che: «In caso di sentenza di condanna ovvero di applicazione della pena su richiesta delle parti (art. 444 e ss. c.p.p.), anche in caso di sospensione condizionale della pena, è sempre disposta la confisca del veicolo con il quale è stato commesso il reato, salvo che il veicolo stesso appartenga a persona estranea al reato. Ai fini del sequestro si applicano le disposizioni di cui all’art. 224-ter C.d.s10

Nel caso in cui un soggetto venga imputato del reato di cui all’art. 186 C.d.s., in assenza di incidente stradale e recidiva, è possibile la sostituzione della pena detentiva e pecuniaria attraverso il rimedio previsto al comma IX° bis del medesimo articolo11, ovvero il lavoro di pubblica utilità12.

In caso di esito positivo dello svolgimento del lavoro di pubblica utilità, ai sensi dell’articolo 186 C.d.s.: «Il giudice fissa una nuova udienza e dichiara estinto il reato, dispone la riduzione alla metà della sanzione della sospensione della patente e revoca la confisca del veicolo sequestrato»13.

Il beneficio della revoca della confisca del veicolo in caso di svolgimento positivo del lavoro di pubblica utilità, ai sensi dell’art. 186 IX° bis C.d.s. cit., non trova applicazione in caso di sospensione del procedimento con messa alla prova dell’imputato.14 L’art. 168 ter II° c.p., infatti, in materia di effetti della sospensione della messa alla prova recita: «L’esito positivo della prova estingue il reato per cui si procede. L’estinzione del reato non pregiudica l’applicazione delle sanzioni amministrative accessorie, ove previste dalla legge.15»

Terminata questa premessa introduttiva, utile al lettore per comprendere la vicenda de qua, risulta necessario proseguire per analizzare il giudizio di costituzionalità.

Il giudizio di ammissibilità e rilevanza della quaestio iuris

 

Nell’ordinanza di rimessione alla Corte Costituzionale, il giudice di prime cure sottolinea come: «L’autore del reato di guida in stato di ebbrezza subisce un’irragionevole e deteriore disparità di trattamento in ordine alla confisca del veicolo, qualora il giudice penale abbia disposto nei suoi confronti la messa alla prova, anziché il lavoro di pubblica utilità di cui all’art. 186 IX° bis C.d.s.16».

Prima di procedere nel merito della vexata quaestio sollevata dal giudice di prime cure innanzi alla Consulta, è necessario verificare la fondatezza di tale questione. La Corte, nel vaglio del giudizio di ammissibilità e rilevanza, esclude preliminarmente che la questione sia stata formulata in modo “apparentemente ancipite17.

Risulta infatti costante l’indirizzo giurisprudenziale della Consulta che definisce:

«L’alternatività del petitum che rende ancipite, e pertanto inammissibile la questione di legittimità costituzionale, è quella che non può essere sciolta per via interpretativa, e che si configura, quindi, come un’alternatività irrisolta18

Nella vicenda in esame, l’interpretazione complessiva dei termini di formulazione suggerisce che il rimettente non abbia prospettato un’alternativa irrisolta tra le questioni plurime, ma si sia limitato ad una presentazione sequenziale della medesima questione, dove la congiunzione “ovvero” non ha valore disgiuntivo, bensì esplicativo.

Il giudizio innanzi alla Corte Costituzionale

 

Superato il vaglio del giudizio di ammissibilità e rilevanza della questione, la Corte dichiara la questione fondata19. Il Supremo Collegio apre il giudizio incidentale di costituzionalità analizzando in primis l’istituto della messa alla prova degli adulti e successivamente la pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità.

Secondo l’orientamento della Corte, l’istituto di nuovo conio introdotto nel 201420 della sospensione del procedimento con messa alla prova dell’imputato, pur non costituendo una pena tout court nei confronti dell’imputato adulto21, manifesta una “innegabile

Nel proseguo della sentenza de qua, la Corte si sofferma analizzando l’istituto del lavoro di pubblica utilità, sancito dall’art. 186 IX° bis C.d.s.25 Secondo l’orientamento prevalente della Consulta, l’istituto del lavoro sostitutivo di pubblica utilità rappresenta a tutti gli effetti “una pena sostitutiva26, assumendo una “funzione premiale27 nei confronti dell’imputato.
Inoltre, l’istituto della messa alla prova dell’imputato comporta la prestazione di condotte volte all’eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose derivanti dal reato, nonché, ove possibile, il risarcimento del danno allo stesso cagionato, ed anche l’affidamento dell’imputato al servizio sociale per lo svolgimento di un programma redatto dall’Ufficio di Esecuzione Penale Esterna24 (che può implicare attività di volontariato di rilievo sociale, ovvero l’osservanza di prescrizioni relative ai rapporti con il servizio sociale o con una struttura sanitaria, alla dimora, alla libertà di movimento, al divieto di frequentare determinati locali).

Tale connotazione trova riscontro nell’art. 186 IX° bis C.d.s., in quanto il positivo svolgimento del lavoro sostitutivo determina per il condannato le favorevoli conseguenze: la declaratoria di estinzione del reato, la riduzione a metà della durata della sospensione della patente e la revoca della confisca del veicolo.28

La Corte sottolinea, inoltre, che l’istituto del lavoro di pubblica utilità può essere applicato dal giudice ex officio, alla sola condizione che l’imputato non si opponga.29Terminata la disamina degli istituti giuridici appena citati, risulta pacifico, a parere della Corte, che sia la messa alla prova dell’imputato e sia il lavoro sostitutivo di pubblica utilità hanno ad oggetto la prestazione di attività non retribuita in favore della collettività.30 Tuttavia, nonostante il requisito di base volontaria che la distingue dalla pena tout court, l’istituto della sospensione del procedimento con messa alla prova dell’adulto determina, come ut supra richiamato, un “trattamento sanzionatorionei confronti dell’imputato.31

Alla luce delle considerazioni fin qui esposte, la Corte Costituzionale definisce “manifestamente irragionevole32 la relazione tra i due istituti dove, pur in presenza di una prestazione analoga quale sia il lavoro di pubblica utilità, e pur a fronte della medesima conseguenza dell’estinzione del reato, la confisca del veicolo venga meno per revoca del giudice a seguito di svolgimento positivo del lavoro sostitutivo, mentre invece possa essere disposta per ordine del Prefetto in caso di esito positivo dell’istituto della messa alla prova.

L’irragionevolezza, prosegue la Corte, viene resa ancor più evidente dal fatto che la sanzione amministrativa accessoria della confisca, venendo meno in caso di revoca giudiziale nell’ipotesi di svolgimento positivo del lavoro sostitutivo, possa essere disposta per ordinanza prefettizia nell’ipotesi di esito positivo di messa alla prova, nonostante quest’ultima costituisca una misura “più articolata ed impegnativa dell’altra” (in quanto il lavoro di pubblica utilità vi configura insieme alla prestazione di atti riparatori da parte dell’imputato e all’affidamento dello stesso al servizio sociale)33.

In proposito, è necessario rilevare, sottolinea la Corte che: «Al momento dell’introduzione dell’art. 224-ter C.d.s., avvenuta contestualmente all’aggiunta dell’art. 186 IX° bis C.d.s., l’ordinamento non prevedeva ancora l’istituto della messa alla prova di cui all’art. 168 bis c.p.34, di conseguenza, l’interna coerenza di questo

“microsistema” è stata alterata dalla sopravvenuta disciplina della messa alla prova, con effetti distorsivi sull’attuale portata applicativa dell’art. 224-ter C.d.s35

L’iter argomentativo focalizzato sull’analisi dei due istituti giuridici ha portato la Corte a definire l’art. 224-ter VI° C.d.s. come “manifestamente irragionevole36 (cfr. infra).

Per le motivazioni sopra esposte, la Corte Costituzionale ha quindi dichiarato “l’illegittimità costituzionale dell’art. 224-ter VI° C.d.s. per violazione dell’art. 3 Cost., nella parte in cui prevede che il Prefetto verifichi la sussistenza delle condizioni di legge per l’applicazione della sanzione amministrativa accessoria della confisca del veicolo, anziché disporne la restituzione all’avente diritto, in caso di estinzione del reato di guida sotto l’influenza dell’alcol per esito positivo della messa alla prova”.

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Note

1Corte Costituzionale, sentenza n. 75/2020 (ud. 07/04/2020, dep. 24/04/2020).

2Tribunale Ordinario di Bergamo, ordinanza 8 maggio 2019.

3L’istituto della messa alla prova degli adulti, introdotto con legge n. 67/2014, è sancito dagli artt. 168 bis c.p., 464 bis e ss. c.p.p.

4Decreto legislativo n. 285/1992 (“Nuovo Codice Della strada”).

5Tribunale Ordinario di Bergamo, Ordinanza n. 215 del 8 maggio 2019.

6In questo senso, Ordinanza del Tribunale di Bergamo del 8 maggio 2019, cit.

7Art. 186 C.d.s., recante “Guida sotto l’influenza dell’alcol”.

8Per una disamina sulla definizione dei reati di pericolo presunto e astratto si veda: G. MARINUCCI, E. DOLCINI,

Manuale di diritto penale: Parte Generale, Milano, 2017, Giuffré Editore, pag. 225 e ss.

9Art. 186 comma II° lett. a), b), c), d) C.d.s.

11Art. 186 comma IX° bis C.d.s.10Art. 186 comma II° lett. c), cit.

12Il lavoro sostitutivo di pubblica utilità viene disciplinato dall’art. 54 d.lgs. 274/2000, nel corpus normativo del procedimento penale innanzi al Giudice di Pace.

13Art. 186 IX° bis C.d.s., cit.

14Art. 168 bis c.p., art. 464 bis c.p.p., cit.

15Art. 168 ter II° c.p.

16Tribunale di Bergamo, ordinanza del 8 maggio 2019, cit.

17In questo senso, Corte Costituzionale sentenza n. 75/2020, par.2, in Diritto.

18In questo senso: Corte Costituzionale sentenza n. 175/2018, 22/2016, 247/2015, 248/2014, ordinanze n. 221 e n. 130/2017, ex multis.

19In questo senso: Corte Costituzionale sentenza n. 75/2020, par.3, in Diritto, cit.

20L’istituto della sospensione del procedimento con mesa alla prova dell’imputato venne introdotto con legge n. 67/2014.

21La sospensione del procedimento con messa alla prova dell’imputato, istituto sancito dall’art. 168 bis c.p., è applicabile nei confronti degli imputati maggiorenni. L’omonimo istituto presente all’art. 28 D.P.R. 488/1988, caratterizzato da diversi presupposti, è applicabile nei confronti degli imputati minorenni. connotazione sanzionatoria

22. Tale connotazione viene evidenziata nella prestazione del lavoro di pubblica utilità, che a norma dell’art. 168-bis III° c.p.

23In questo senso: Corte Costituzionale sentenza n. 68/2019, cit.

24U.E.P.E.

25Art. 186 IX° bis C.d.s., cit.22In questo senso, Corte Costituzionale, sentenza n. 68/2019.

26In questo senso, Corte Costituzionale, ordinanza n. 43/2013.

27In questo senso, Corte Costituzionale, sentenza n. 198/2015.

28In questo senso, Corte Costituzionale, sentenza n. 198/2015, cit.

29In questo senso, Corte Costituzionale, ordinanza n. 43/2013.

30In questo senso, Corte Costituzionale, sentenza n. 75/2020, par. 3.3, in Diritto.

 31In questo senso, come ut supra richiamato, Corte Costituzionale, sentenza n. 91/2018. V. Rif. Corte di Cassazione, Sez. Unite, sentenza n. 36272/2016.

32In questo senso, Corte Costituzionale, sentenza n. 75/2020, par. 3.4.1., in Diritto. 33 In questo senso, Corte Costituzionale, sentenza n. 75/2020, par. 3.4.1., in Diritto. 34 In questo senso, Corte Costituzionale, sentenza n. 75/2020, par. 3.4.4., in Diritto.

 

Davide Morandi

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