Gratuito patrocinio, compensazione anche per studi associati

Redazione 25/09/17
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Gratuito patrocinio, il Ministero cambia idea

La circolare del 1° settembre scorso modifica quello che era stato stabilito nel mese di ottobre 2016. Ora, anche per gli studi associati sarà possibile effettuare la compensazione tra spese e onorari degli avvocati che operano con il gratuito patrocinio. Inizialmente,. il divieto stabilito dal Ministero, veniva giustificato sulla base della natura individuale del credito che l’avvocato matura a fronte della nomina di difensore a spese dello Stato. Invece, occorre considerare che è l’ente, il soggetto tenuto ad adempiere agli obblighi fiscali; dunque, risulterebbe irragionevole il differente trattamento.

I nuovi compensi degli avvocati

L’opera consiste, con disamina limitata alla professione forense, in un commento sistematico del Decreto Ministeriale 20 luglio 2012 n. 140 (Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale dei compensi per le professioni regolarmente vigilate dal Ministero della giustizia, ai sensi dell’articolo 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n.1, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n.27). L’autore vi espone l’analisi delle nuove disposizioni, descrivendo i criteri guida dettati ai fini della liquidazione giudiziale dei compensi degli avvocati, con specifico riferimento alle diverse fasi processuali nelle quali ora l’attività forense è stata segmentata. In più punti viene, inoltre, operato un raffronto fra le proposte elaborate dalla Commissione Tariffe del C.N.F., da questo poi avanzate al Ministero, e le soluzioni adottate nel decreto ministeriale. L’opera è completata da un’ampia appendice, che riporta la Relazione illustrativa del D.M., le più significative Osservazioni dell’Ufficio Studi del C.N.F., i testi da questo proposti quali fac-simile dei disciplinari d’incarico e numerose simulazioni di parcelle, utili a consentire la formulazione di preventivi ragionati e la definizione convenzionale di compensi congrui, elaborate dall’autore assumendo a criterio guida il metodo a suo tempo proposto dal C.N.F. , consistente nell’accorpare, per ciascuna fase processuale, i diritti e gli onorari desumibili dalla previgente tariffa ed adeguando gli importi ottenuti con la rivalutazione monetaria. – Mancata descrizione dell’attività stragiudiziale. – Consulenza, assistenza, assistenza continuativa. – La rilevanza del numero delle ore impiegate. – L’aumento del compenso in caso di conciliazione. – Le macro-fasi processuali. – I criteri per valutare le prestazioni in ambito civile. – La difesa di più soggetti. – L’aumento del compenso in caso di conciliazione. – Valutazione negativa delle condotte abusive. – Il valore delle controversie civili. – Il valore delle cause amministrative. – Il valore indeterminabile. – Innovativa diversità di disciplina fra arbitrati rituali e irrituali. – I limiti delle responsabilità dell’avvocato nell’esercizio dei diritti del cliente. – Le conseguenze dell’eventuale inadempimento. – Le fasi processuali e le prestazioni comprese in esse. – L’esecuzione come “fase” anziché come “processo”. – I moltiplicatori per la difesa di più soggetti e per la “class-action”. – Inclusione delle prestazioni accessorie e delle trasferte. – Le controversie d’importo superiore a euro 1.500.000. – Problemi e soluzioni per il decreto ingiuntivo ed il precetto. – Le macro-fasi del processo penale. – L’incarico non portato a termine e la sopravvenienza di una causa estintiva del reato. – I criteri di valutazione dell’attività difensiva in materia penale. – La difesa di più persone. – La riduzione fino a metà dei compensi in caso di difesa d’ufficio di minori e della metà in caso di patrocinio a spese dello Stato. – Valutazione negativa delle condotte dilatorie.

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La norma non fa distinzioni

La norma relativa alla compensazione (art. 1, comma 788 della Legge 208/2015) non specifica nulla riguardo alla titolarità dei crediti da porre in compensazione; tuttavia, si ritiene necessario circoscrivere l’operatività dell’espressione “soggetti che vantano crediti”, altrimenti verrebbero ammessi anche non avvocati. Tuttavia, il dato letterale non permette di escludere gli avvocati che esercitano la professione in forma associata, pena un’ingiustificata discriminazione rispetto a coloro che non hanno scelto lo svolgimento collettivo dell’attività. Del resto, in entrambi i casi, si tratta sempre di difendere qualcuno in giudizio.

L’attività in forma collettiva non può penalizzare

La compensazione è dunque ora possibile anche in relazione alle fatture intestate a studi associati, configurandosi altrimenti una disparità di trattamento senza giusta causa, a danno di quei professionisti che operano in forma collettiva. La circolare del 3 ottobre 2016 deve pertanto ritenersi rettificata. L’assistenza e la difesa di un soggetto ammesso al gratuito patrocinio ha la medesima natura, sia che venga resa da un legale che opera in uno studio associato, sia che sia svolta da un avvocato non che opera in forma individuale. Analogamente, anche il conseguente credito ha la medesima natura e, dunque, deve essere liquidato nel medesimo modo.

 

Scarica qui la Circolare del Ministero

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