Google e Diritto all’Oblio: ecco le FAQ in tema di privacy e dati personali

Redazione 15/02/17
Scarica PDF Stampa

Il diritto all’oblio, nell’ambito della sua elaborazione dottrinale e giurisprudenziale, si configura sempre di più come naturale corollario del diritto di cronaca giornalistica. Nello specifico, infatti, si atteggia come contro interesse rispetto a quello attuale della collettività ad essere informata su fatti rilevanti. Vediamo insieme cosa c’è da sapere a riguardo per tutelare la propria identità personale (digitale).

 

Dopo quanto tempo posso richiedere la rimozione dei contenuti?

Ribadendo che il nesso diretto che intercorre tra la pubblicazione di una notizia personale e il corrispettivo diritto alla riservatezza risiede nell’altrettanto rilevante diritto di cronaca, il limite è individuato in un arco temporale ben preciso: in particolare, a giustificazione del sacrificio in termini di privacy vi è l’attualità dell’interesse pubblico ad essere informati del fatto. Tuttavia, è bene sapere che l’attualità cessa di esistere dal momento in cui siano passati due anni dalla pubblicazione o comunque dall’avvenimento del fatto in questione.

Il suddetto termine temporale, però, ha per ora valore meramente giurisprudenziale, non essendo stato ancora disciplinato con legge il c.d. diritto ad essere dimenticati.

Tuttavia, anche l’art. 11 del d.lgs. n. 196/2003 prevede che il mantenimento dei dati personali in rete sia illegittimo qualora sia perpetuato per un periodo di tempo superiore a quello necessario agli scopi per i quali sono stati raccolti o trattati.

Secondo la giurisprudenza, poi, influirebbero sulla determinazione dell’attualità dell’interesse anche la gravità del fatto e la risonanza a livello sociale che ha avuto la notizia.

 

Quali sono le soluzioni che posso pretendere dai gestori dei siti?

A discrezione del titolare della testata giornalistica, secondo la sentenza n. 13161/2016 della Cassazione, è possibile sia cancellare la pagina che include la notizia, sia limitarsi alla rimozione del mero nominativo dell’interessato. Ciò di cui bisognerà assicurarsi, tuttavia, è che il nome del soggetto, nonostante sia stato eliminato dalla pagina, continui ad essere collegato alla pagina in questione qualora lo si digiti sul motore di ricerca di Google.

In alternativa, potrebbe rimanere intatto sia il nome che la pagina, purché però venga deindicizzata, ossia venga inibito a qualsivoglia motore di ricerca di raggiungerla.

 

A chi posso rivolgermi per tutelare la mia reputazione?

Nel caso in cui il gestore del sito non provveda a rimuovere i contenuti riguardanti il soggetto che ne faccia istanza, lo stesso potrà rivolgersi direttamente alla Polizia Postale.

Redazione

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento