Gli strumenti finanziari, cioè le obbligazioni, che possono essere emessi da una società cooperativa

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Una delle più rilevanti novità introdotte dalla riforma della disciplina delle società cooperative del 2003, contenuta nel Decreto Legislativo n° 6 di quell’anno entrato in vigore il 1° Gennaio 2004, riguarda la possibilità per queste società di emettere strumenti finanziari o titoli di debito.

L’art. 2526, 1° comma, del Codice Civile stabilisce infatti che “l’atto costitutivo può prevedere l’emissione di strumenti finanziari, secondo la disciplina prevista per le società per azioni […] e stabilisce i diritti patrimoniali o anche amministrativi attribuiti ai loro possessori e le eventuali condizioni cui è sottoposto il loro trasferimento”. Ai possessori di questi strumenti finanziari, che altro non sono che le obbligazioni disciplinate dagli artt. da 2410 a 2420 – ter c.c. sulle società per azioni (o “bond”, per chi preferisce il termine anglosassone), “non può essere attribuito più di un terzo dei voti spettanti all’insieme dei soci presenti o rappresentati in ciascuna assemblea generale” (art. 2526, 2° comma c.c.) e “non può essere attribuito il diritto di eleggere più di un terzo degli amministratori” (art. 2542, 4° comma, c.c.). Ai sensi dell’art. 2410 c.c., se lo statuto o l’atto costitutivo (se unico atto) della società non dispone diversamente, l’emissione di queste obbligazioni è deliberata dagli amministratori.

Gli statuti delle cooperative a mutualità prevalente (cioè quelle che realizzano coi loro soci più del 50% della loro attività, secondo i criteri dettati dall’art. 2513 c.c.), ai sensi dell’art. 2514, lettera b), c.c., devono però prevedere il divieto di remunerare gli strumenti finanziari (titoli di debito) offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a 2 punti percentuali rispetto al limite massimo previsto per i dividendi, che è pari all’interesse massimo dei Buoni Postali Fruttiferi aumentato di 2,50 punti percentuali. Questo limite non si applica quindi alla remunerazione degli strumenti finanziari sottoscritti da soggetti che non sono soci cooperatori ed a quella di queste stesse obbligazioni emesse da cooperative a mutualità non prevalente, da chiunque sottoscritte.

Per fare un esempio del limite di remunerazione degli strumenti finanziari di una cooperativa a mutualità prevalente di cui alla lettera b) dell’art. 2514 c.c., nel mese di Febbraio 2013 il tasso annuo massimo dei Buoni Postali Fruttiferi (BFP) emessi in quel mese era del 5%, per cui il tasso annuo massimo di remunerazione dei titoli di debito offerti ai soci cooperatori era pari a 5 + 2,50 + 2 = 9,50%. Il tasso di interesse da prendere in considerazione è quello dell’ultima emissione di BFP ordinari, che sono titoli a tasso fisso annuale crescente nel tempo di durata ventennale, per cui l’interesse massimo di essi è quello del ventesimo anno.

Segnaliamo che l’art. 2411 c.c. permette alla società cooperativa che emette questi strumenti finanziari (obbligazioni) di subordinare la restituzione del capitale e/o il pagamento degli interessi alla preventiva soddisfazione di altri creditori chirografari (i cui crediti, cioè, non siano assistiti da ipoteca, pegno o privilegio) della società. Inoltre, l’art. 2414 – bis c.c. prevede che la deliberazione degli amministratori di emissione di questi strumenti finanziari possa costituire garanzie reali (cioè un’ipoteca su un immobile od un pegno, per esempio, di titoli) a favore dei sottoscrittori di essi, designando obbligatoriamente un notaio che “compia le formalità necessarie per la costituzione delle garanzie medesime”.

I privilegi previsti nella ripartizione degli utili e nel rimborso del capitale di queste obbligazioni non si estendono alle riserve indivisibili di cui all’art. 2545 – ter c.c.

Il recesso dei possessori di strumenti finanziari forniti del diritto di voto è disciplinato dagli artt. 2437 e ss. c.c. (3° comma dell’art. 2526 c.c.).

Ricordiamo che la lettera d) del 4° comma dell’art. 11 del Decreto Legislativo n. 385 del 1993, il “Testo Unico delle Leggi in materia bancaria e creditizia”, stabilisce che anche alla raccolta effettuata mediante l’emissione di obbligazioni dalle società cooperative non si applica il divieto di raccolta del risparmio tra il pubblico per i soggetti diversi dalle banche stabilito dal 2° comma dello stesso articolo. Il CICR – Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio stabilisce limiti e criteri per questo tipo di raccolta di risparmio effettuata dalle cooperative e ad esse sono sempre precluse la raccolta di fondi a vista (con una eccezione, ma solo di fatto, per i prestiti sociali trattati nel mio articolo precedente) ed “ogni forma di raccolta collegata all’emissione o alla gestione di mezzi di pagamento a spendibilità generalizzata” (comma 5°).

Di questo argomento si occupano le Delibere CICR del 3 Marzo 1994 (che all’art. 1° disciplina i “prestiti sociali” trattati nel paragrafo successivo) e del 3 Maggio 1999 che stabiliscono che l’ammontare delle obbligazioni emesse da una cooperativa non può superare il valore del capitale versato e delle riserve risultanti dall’ultimo bilancio approvato.

Le cooperative a cui si applicano le norme sulla società a responsabilità limitata (per quanto non previsto dalla disciplina specifica delle società cooperative) possono emettere strumenti finanziari come quelle a cui si applicano le norme della società per azioni, ma con due limitazioni in più (art. 2526, 4° comma):

  • la prima di carattere oggettivo, in quanto, come le Srl, queste cooperative possono emettere solo strumenti finanziari privi di diritti connessi all’amministrazione della società;

  • la seconda di carattere soggettivo, dato che tali strumenti possono essere offerti in sottoscrizione soltanto ad investitori qualificati e non ai risparmiatori.

Per “investitori qualificati” si intendono le Banche, le Società di Intermediazione Mobiliare (SIM), ecc. ed inoltre: il Foncooper – Fondo di rotazione per lo sviluppo della cooperazione istituito dalla Legge n. 49 del 1985, i fondi mutualistici per lo sviluppo della cooperazione disciplinati dagli artt. 11 e 12 della Legge n. 59 del 1992 ed i fondi pensione costituiti da società cooperative che sono individuati come “investitori istituzionali destinati alle società cooperative” dall’art. 111 – octies disp. att. c.c.

In forza di questa limitazione riteniamo che l’investitore qualificato che abbia sottoscritto queste ultime obbligazioni non possa poi rivenderle ai risparmiatori o, qualora lo faccia, debba quantomeno garantire “la solvenza della società (e quindi il rimborso dei titoli) nei confronti degli acquirenti che non siano investitori professionali ovvero soci della società” emittente come prevede l’art. 2483 c.c. per i titoli di debito emessi dalle società a responsabilità limitata.

Ricordiamo che, per quanto non previsto dalla disciplina specifica delle società cooperative (essenzialmente gli articoli da 2511 a 2548 del Codice Civile), le norme sulla società a responsabilità limitata si applicano sempre alle cooperative che hanno da tre ad otto soci persone fisiche e, solo se l’atto costitutivo lo prevede, a quelle con un numero di soci inferiore a venti e superiore ad otto oppure con un totale dell’attivo dello stato patrimoniale non superiore ad un milione di Euro (art. 2519, 2° comma, e art. 2522, 2° comma, c.c.). A tutte le altre cooperative si applica, come disciplina residuale, quella delle società per azioni.

Visconti Gianfranco

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