Gli effetti della recidiva sulla procedibilità del reato: una lettura costituzionalmente orientata degli artt. 99 e 649 bis c.p.

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La recidiva, oggetto di numerose riforme legislative, è da sempre al centro di un vivace dibattito sia dottrinale che giurisprudenziale.

Si tratta di una circostanza aggravante inerente alla persona del colpevole (art. 70 c.p.) che testimonia la ricaduta nel reato da parte di un soggetto già precedentemente condannato per altro delitto.

L’attuale disciplina legislativa, contenuta nell’art. 99 c.p., eliminata qualsivoglia forma di recidiva obbligatoria, ne individua quattro ipotesi, prevedendo per ciascuna di esse differenti aumenti di pena.

In particolare, se la recidiva semplice ( 1 comma) può determinare un aumento di pena fino ad un terzo, quella aggravata – specifica, infraquinquennale o vera- (commi 2 e 3) può comportare un aggravamento della pena della metà, così come avviene nel caso in cui venga ritenuta sussistente la recidiva pluriaggravata.

Infine, il legislatore prevede la recidiva reiterata che può incidere sul trattamento sanzionatorio in misura ancora più incisiva, determinando, nel caso di recidiva reiterata semplice, un aumento della pena della metà o, nel caso di recidiva aggravata, di due terzi.

La scelta di politica criminale di prevedere un aumento di pena per il soggetto che ricade nel reato risiede nella natura stessa della recidiva, quale elemento di maggiore capacità a delinquere del reo, ma non anche, come l’abitualità, la professionalità nel reato o la tendenza a delinquere, di esclusiva pericolosità sociale.

Ed invero, la recidiva, non comporta di per sé l’applicazione di una misura di sicurezza, ma consente di adeguare il trattamento sanzionatorio ad un fatto che, per la sua riprovevolezza e per la maggiore pericolosità del suo autore, richiede un aggravamento della pena.

Perché la recidiva produca l’effetto, tra gli altri, di aggravare il trattamento sanzionatorio è necessario che la stessa venga riconosciuta dal giudice che, attraverso un rigoroso accertamento di tutte le condizioni del caso concreto, rilevi la maggiore riprovevolezza e pericolosità del reo in relazione al nuovo delitto,  al di là del mero e indifferenziato riscontro formale dell’esistenza di precedenti penali.

Ed è proprio in tale prospettiva che occorre guardare per verificare se e in che termini la recidiva possa influire sul regime di procedibilità dei reati, pur attenendo alla persona del colpevole.

Si anticipa che la questione, peraltro oggetto di un contrasto giurisprudenziale, è stata di recente risolta dalle Sezioni Unite della Cassazione secondo una lettura costituzionalmente orientata della norma in materia, l’art. 649 bis c.p.

Tuttavia, prima di richiamare gli approdi cui è giunto da ultimo il Supremo Consesso, occorre aver chiara la portata effettuale della recidiva.

Si è detto che, quale circostanza inerente alla persona del colpevole, la recidiva deve essere oggetto di un rigoroso accertamento da parte del giudice per verificare se la reiterazione nell’illecito sia effettivamente espressione di una maggiore riprovevolezza e pericolosità, tenuto conto della natura dell’illecito, delle modalità nelle quali si è concretizzato, del margine di offensività della condotta, della distanza temporale e di ogni altro possibile parametro individualizzante dal quale desumere la personalità del reo e il grado di colpevolezza.

In tale valutazione, la recidiva non viene considerata solo come una circostanza inerente ad uno status soggettivo o ad una qualità del soggetto, del tutto sganciata dal fatto di reato commesso, ma è a questo inscindibilmente legata, costituendo al contempo il parametro per verificarne la maggiore gravità e, di conseguenza, adeguarne in modo proporzionato la risposta punitiva.

Da ciò si comprende la necessità per il giudice di compiere quell’accertamento così penetrante e rigoroso che gli consente di valutare la relazione qualificata che si viene ad instaurare tra il nuovo fatto di reato e lo status di recidivo, in virtù di un sistema penale che, rifiutando qualsivoglia forma di diritto penale dell’autore, punisce il soggetto per ciò che ha fatto e non per ciò che è.

La recidiva, dunque, è sì “la ricaduta del reo”, ma è “la ricaduta del reo nel fatto di reato” e da questo non sembra poter essere del tutto sganciata.

Ed è in tale ordine di idee che si inserisce la soluzione da ultimo adottata dalle Sezioni Unite che, superando un precedente orientamento, valorizza l ‘incidenza della recidiva non solo sulla quantità del fatto di reato, ma anche sulla sua qualità.

Sebbene la recidiva sia una circostanza aggravante e, quindi, per definizione rappresenti un elemento accidentale del reato ( letteralmente che “sta attorno”), non può escludersi una sua incidenza sull’intera fattispecie, non solo dal punto di vista quantitativo, determinando un aumento della pena, ma anche da quello qualitativo, attribuendo a quel fatto un disvalore maggiore.

Proprio la stretta correlazione tra la recidiva, l’autore e il fatto di reato ricalca lo schema costituzionale della colpevolezza, in virtù del quale può essere punito solo il fatto di reato che, oltre ad essere tipico, antigiuridico ed offensivo, è anche attribuibile almeno a titolo di colpa al suo autore.

L’imprescindibile nesso di causalità tra fatto e soggetto agente si ripete nella valutazione della recidiva, ove si accerta la maggiore pericolosità del soggetto in relazione, non ad un suo status, ma in ragione del suo collegamento con il nuovo reato commesso.

Ed è in ciò che si coglie l’esigenza costituzionale che impone di riconoscere un’incidenza della recidiva sul fatto di reato e, più precisamente, di quella qualificata sulla procedibilità d’ufficio di un reato contro il patrimonio ex art. 649 bis c.p. che, per espressa previsione legislativa, inserisce le circostanze aggravanti ad effetto speciale, ossia quelle che comportano un aumento della pena superiore ad un terzo, tra le condizioni di procedibilità.

Proprio il maggior disvalore del fatto commesso dal recidivo, dunque, giustifica la scelta del legislatore di prevedere un regime processuale meno favorevole per il reo, al pari di tutti gli ulteriori effetti che la recidiva determina, in aggiunta a quello principale dell’aumento di pena.

Non stupisce, allora, che il Supremo Consesso adotti una soluzione costituzionalmente conforme ai principi in materia di responsabilità penale personale che, com’è noto, è finalizzata alla rieducazione del condannato.

La finalità rieducativa della pena può essere allora agevolmente garantita solo adeguando la stessa al singolo caso concreto e, quindi, compiendo quella valutazione articolata e complessa che il giudice è chiamato ad effettuare anche nel caso in cui debba riconoscere o meno la recidiva che, al pari delle altre circostanze, rileva anche ai fini del giudizio di bilanciamento ex art. 69 c.p.

Ed è infatti in tale prospettiva che si inseriscono le recenti pronunce della giurisprudenza di legittimità che, in materia di accertamento della recidiva con riferimento al giudizio di bilanciamento, hanno valorizzato la necessità per il giudice di evitare qualsivoglia forma di automatismo sanzionatorio tra precedenti penali e riconoscimento della recidiva, accertando caso per caso, alla luce di tutti gli elementi e parametri individualizzanti, la pericolosità del soggetto e il maggiore disvalore del fatto.

A ciò si aggiunga la necessità per lo stesso giudice di motivare, anche implicitamente, le ragioni logico-giuridiche che lo hanno determinato in un senso piuttosto che in un altro.

In conclusione, dunque, può rilevarsi come la recidiva e, in particolare quella qualificata ad effetto speciale, pur costituendo una circostanza aggravante inerente alla persona del colpevole, influisca sulla qualità del fatto di reato, rendendolo maggiormente riprovevole e meritevole di una risposta sanzionatoria aggravata, incidendo altresì sul profilo processuale della sua procedibilità d’ufficio qualora si versi in materia di reati contro il patrimonio.

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Fonti:

Codice penale

Cass., Sez. Un. 24 settembre 2020, n. 358

Federica Colantonio

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