Gli architetti e la competenza alla tutela dei beni artistici e storici

sentenza 18/03/10
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N. 01457/2010 REG.DEC.

N. 03161/2002 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

 


ha pronunciato la presente

DECISIONE

Sul ricorso numero di registro generale 3161 del 2002, proposto da:
****************, ***************, rappresentati e difesi dagli avv.ti ***** e *********************, ed elettivamente domiciliati in Roma, via Crescenzio 19, presso **************;

contro

Comune di Chianciano Terme, rappresentato e difeso dall’avv. *************, con domicilio eletto presso ******************** in Roma, via di Monserrato 25;

nei confronti di

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Siena, rappresentato e difeso dall’avv. ***************, con domicilio eletto presso *************** in Roma, corso V.Emanuele II, N.18;
Consiglio Nazionale dei Periti Industriali, rappresentato e difeso dall’avv. ******************, con domicilio eletto presso ************** in Roma, via Crescenzio 19;
Collegio dei Periti Industriali della Provincia di Siena;

per la riforma

della sentenza del TAR TOSCANA – FIRENZE :Sezione III n. 00664/2001, resa tra le parti, concernente CONCESSIONE EDILIZIA PER REALIZZAZIONE ALLOGGI PEEP.

 

Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;

Visti tutti gli atti di costituzione e le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 26 gennaio 2010 il Cons. ************* e uditi per le parti gli avvocati ***** su delega di *******, ****** e *********;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

FATTO

la Soc. Coop. Edilizia Orsa Maggiore a r.l. nel 1994 ha richiesto al Comune di Chianciano Terme il rilascio di concessione edilizia per la costruzione di 10 appartamenti; il relativo progetto – sottoscritto dai ricorrenti, periti edili – riguardava la realizzazione di un piano seminterrato adibito a garage, di un piano terreno ed altri due piani, con ossatura portante costituita da struttura a telaio in cemento armato, mentre il complesso delle fondazioni era costituito da travi continue incrociate, anch’esse in cemeto armato.

La Commissione edilizia, in relazione alle caratteristiche strutturali e dimensionali dell’erigendo edificio riteneva l’intervento non definibile di modesta entità, come previsto dall’ordinamento delle competenze dei periti edili e decideva di “sospendere ogni determinazione ritenendo necessario la presentazione del progetto a firma di un tecnico professionalmente competente”.

Conseguentemente, la stessa società in data 16.3.1995 presentava nuovi elaborati di progetto a firma di un ingegnere; il Comune di Chianciano Terme, in data 26.5.1995, emanava la concessione edilizia n. 431/bis/1.

I due progettisti iniziali hanno impugnato, avanti il T.A.R. per la Toscana il parere della C.E. n. 33 in data 2.3.1995,deducendo quattro motivi di ricorso per violazione di legge ( artt. 17, 18 e 19 Legge 12 marzo 1957 n. 146, art. 2 Legge 5 novembre 1971 n. 1086, art. 3 L. n. 241/1990 ) ed eccesso di potere sotto vari indici rivelatori.

Con sentenza n. 664/2001 il TAR ha dichiarato improponibile il ricorso per difetto di giurisdizione del G. A..

Avverso la predetta decisione hanno interposto appello gli originari ricorrenti. Si sono costituiti in grado d’appello il Consiglio Nazionale ed il Collegio provinciale dell’Ordine dei Periti industriali e l’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Siena.

Alla pubblica udienza del 26 gennaio 2010 è stata versata in atti comunicazione di rinuncia al mandato da parte dell’avv. ****************** e la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

1 – Preliminarmente, deve dichiararsi priva di effetti, ai fini della decisione, la comunicazione, in pubblica udienza, di rinuncia al mandato dell’avv. ******************, difensore di parte appellante, tenuto conto che tale rinuncia non determina né effetti interruttivi né sospensivi del processo ( Consiglio di stato, sez. V, 7 settembre 2009 , n. 5239 ).

Nel merito il ricorso è fondato.

Con il gravame si lamenta il grave vizio logico e l’errore di diritto in cui sarebbe incorso il Giudice di prime cure, laddove ha affermato la giurisdizione dell’AGO in relazione alla pretesa fatta valere dai ricorrenti. Così statuendo il TAR avrebbe omesso del tutto di considerare che nella specie la violazione dedotta dai ricorrenti in primo grado riguardava un profilo connesso ad un atto preparatorio di un provvedimento autoritativo quale è la concessione edilizia, di fronte al quale la posizione dei ricorrenti è qualificabile come di interesse legittimo e sicuramente esclude qualsiasi rilievo di diritto soggettivo, per altro non evocabile nella fase procedimentale di cui si controverte.

Si oppone a tale tesi degli appellanti l’Ordine degli Ingegneri, riportandosi alle memorie di primo grado.

 

2 – Le doglianze sollevate con l’atto d’appello colgono nel segno, laddove il Giudice di primo grado ha anzitutto osservato, correttamente, che i ricorrenti, nella loro qualità di “periti industriali edili”, avevano impugnato la nota con la quale l’Amministrazione aveva sospeso l’esame di una domanda di concessione edilizia, da altri presentata, “ritenendo necessaria la presentazione del progetto a firma di un tecnico professionalmente competente”, concessione, peraltro, successivamente rilasciata.

Da questa esatta premessa in fatto la sentenza appellata ha, tuttavia, fatto scaturire la errata considerazione che i ricorrenti non chiedevano al T.A.R. di soddisfare l’interesse legittimo ad ottenere una concessione edilizia, ma l’accertamento del loro “ diritto soggettivo ad esercitare un piu’ vasto ambito della propria professione, altrimenti rientrante nelle sole competenze degli ingegneri “.

Tale accertamento esulerebbe – secondo il TAR – dalla giurisdizione generale di legittimità del Giudice Amministrativo, rientrando in quella del Giudice Ordinario; sul punto si richiamano anche sporadici precedenti di T.A.R. Toscana, sez. II, 17.4.89 n. 144 e 12.11.88 n. 1725 e di T.A.R. Campania, sez. II, 17.11.88 n. 453.

 

3 – La motivazione e statuizione recata in sentenza va riformata, in quanto non si contestava, da parte degli interessati, un presunto caso di carenza di potere a disciplinare o limitare l’esercizio di una professione regolamentata, ma solo il cattivo e scorretto uso del potere determinativo in ordine all’emanazione del provvedimento finale ed all’altrettanto scorretto potere valutativo di tutti i presupposti di legittimità per l’adozione dell’atto finale, compreso quello inerente la capacità e legittimazione a firmare un progetto in relazione alle caratteristiche concrete di esso. In questi casi l’attività amministrativa di diritto pubblico non può qualificarsi come strumento teso a comprimere o negare un diritto soggettivo, ma a verificarne il regolare esercizio nell’ambito di un procedimento amministrativo nell’ambito del quale la disciplina della professione e della capacità progettuale assume rilievo meramente incidentale e la relativa valutazione fatta dalla P. A. un effetto meramente strumentale all’adozione del provvedimento concessorio finale.

 

4 – D’altra parte, l’esperienza del G. A. è da decenni consolidata – escluse sporadiche pronunce – nel trattenere presso di sé la cognizione di controversie – di segno opposto a quella in esame – attivate dai Consigli degli ordini professionali nei confronti di titoli edilizi rilasciati sulla base di attività professionali svolte da professionisti iscritti a contrapposti Ordini o i Collegi, come quello dei geometri.

Sul punto basterà ricordare, a titolo meramente esemplificativo:

– Consiglio Stato , sez. IV, 16 maggio 2006 , n. 2776, la quale, dopo avere ribadito principi consolidati in tema di legittimazione ad impugnare atti lesivi delle competenze professionali dei propri iscritti da parte degli Ordini e Collegi professionali; ha ritenuto che gli architetti, in ragione dello specifico corso di laurea che sono tenuti a percorrere e della conseguente professionalità e sensibilità artistica ed estetica che acquisiscono, sono più idonei, rispetto agli ingegneri e ai geometri, a tutelare l’interesse pubblico connesso alla tutela dei beni artistici e storici e quindi a redigere i progetti di restauro e ripristino degli edifici che si caratterizzano per la loro valenza culturale;

– Consiglio di stato, sez. V, 16 settembre 2004 , n. 6004 ( richiamante a sua volta sez. IV n. n. 784 del 9.8.1997 ; Sezione V, n. 25 del 13.1.1999, nonché Cass. sez. II n. 15327 del 29.11.2000, nonché, ancora, Cass. pen., sez. III, n. 10125 del 26.11.1996) secondo cui, proprio nella materia che qui interessa e con specifico riferimento alle tematiche sollevate con il ricorso di primo grado e riproposte anche con l’atto d’appello, la competenza dei geometri è limitata alle sole costruzioni di modeste dimensioni, con esclusione delle opere con impiego di cemento armato, in misure e modalità tali da implicare specifica preparazione professionale in relazione alla destinazione dell’opera ed ai conseguenti pericoli per l’incolumità delle persone in caso di difetto strutturale stante l’evidente favore che le varie norme ordinamentali pongono per la competenza esclusiva dei tecnici laureati.

– Consiglio, sez. IV n. n. 784 del 9.8.1997, dalla quale si ricava che anche quando è stata ammessa la competenza del geometra per la progettazione di strutture civili in cemento armato, tale competenza è stata comunque limitata alle opere di dimensioni minori.

– Consiglio di stato, sez. V, 1 dicembre 2003 , n. 7821, (che richiama a sua volta Sezione V, n. 348 del 31.1.2001) con cui si è ribadito che per valutare l’idoneità del geometra a firmare il progetto di un’opera edilizia che comporta l’uso del cemento armato occorre considerare le specifiche caratteristiche dell’intervento al fine di ammetterla solo se si tratti di un’opera di modeste dimensioni, a nulla valendo il fatto che il geometra si limiti alla redazione del progetto architettonico mentre la progettazione ed i calcoli, nonchè la successiva direzione dei lavori, sarebbero effettuati da tecnici laureati, in quanto quello che rileva è che al momento del rilascio della concessione edilizia si tiene conto di un progetto redatto da geometra ;

– Consiglio Stato , sez. V, 3 ottobre 2002 , n. 5208, la quale ha concluso nel senso che in mancanza di specificazioni da parte dell’art. 16 lett. m) del r.d. 11 febbraio 1929 n. 274, il discrimine della competenza dei geometri nel campo delle costruzioni civili è dato dalla modestia dell’opera, in senso tecnico-qualitativo e con riguardo alla struttura dell’edificio e delle relative modalità costruttive, che non devono implicare la soluzione di problemi tecnici particolari, devoluti esclusivamente alla competenza professionale degli ingegneri e degli architetti.

 

5 – Dal complessivo, seppur sintetico quadro giurisprudenziale sopra riportato emerge come in tutte queste ipotesi, di analogo contenuto a quella in causa, si controverte di concreti poteri valutativi e accertativi delle capacità e competenze dei professionisti chiamati dai loro committenti a svolgere attività libero professionale nel quadro di un procedimento amministrativo teso al rilascio di titoli concessori o abilitativi edilizi, nell’ambito del quale la disciplina delle professioni ed il conseguente regime giuridico viene in rilievo solo a fini incidentali e strumentali all’adozione dell’atto finale.

Opinandosi diversamente, come ha fatto il TAR, dovrebbe concludersi per la sussistenza sempre e comunque della giurisdizione ordinaria per tutti i numerosi procedimenti amministrativi in cui non si faccia questione diretta di diritti soggettivi ( quelli all’esercizio professionale ) ma nei quali la valutazione e configurazione di quei diritti sia preordinata soltanto al corretto esercizio di potestà amministrativa. Non a caso l’articolo 8 della legge 6 dicembre 1971 n. 1034 ha devoluto alla cognizione del G. A. ogni “ questione relativa a diritti “, necessaria per pronunciarsi sulla questione principale.

In conclusione, il ricorso va accolto, con conseguente declaratoria della giurisdizione del Giudice amministrativo e rimessione della causa al TAR Toscana, ai sensi dell’articolo 35, comma 2, della legge n. 1034 del 1971, al quale spetterà la decisione di ogni questione di rito e di merito in questa sede impropriamente riproposta.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale ( sezione Quarta ) accoglie l’appello e per l’effetto dichiara la giurisdizione del Giudice Amministrativo con rinvio della causa al TAR Toscana.

Spese compensate.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 26 gennaio 2010 con l’intervento dei Signori:

*****************, Presidente FF

*************, ***********, Estensore

Vito Poli, Consigliere

*************, Consigliere

Vito Carella, Consigliere

 

 

L’ESTENSORE    IL PRESIDENTE

 

Il Segretario

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 12/03/2010

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

Il Dirigente della Sezione

sentenza

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