Gli accordi dei genitori separati sull’affidamento e sull’assegno per i minori

Scarica PDF Stampa
 

Una coppia di fidanzati decide di sposarsi.

I due sono animati dalle migliori intenzioni e la loro unione sembra andare a gonfie vele.

Sulla scia del famoso detto “mai dire mai”, dopo dieci anni di matrimonio la moglie decide di lasciare il marito e i due si separano.

L’uomo non era molto d’accordo e, più volte, ha manifestato la volontà di riprovarci, almeno per il bene dei loro figli.

Lei si sente molto sicura della sua scelta e non vuole fare un passo indietro.

A questo punto, vista la posizione irremovibile della donna, anche a lui non resta che accettare la situazione e cercare un margine di incontro.

Se la coppia riesce a raggiungere un’intesa sulla regolamentazione di alcuni aspetti del loro matrimonio, può presentare un ricorso congiunto in Tribunale.

Si tratta della cosiddetta separazione consensuale che consente ai coniugi di mettere fine alla loro relazione in modo civile e pacifico.

Se l’accordo dovesse essere ritenuto equo, il giudice provvederà all’omologazione e il provvedimento in tempi successivi verrà annotato sull’atto di matrimonio da parte dell’Ufficiale di Stato civile.

Le condizioni potrebbero essere modificate se dovessero essere sopraggiunti dei giustificati motivi.

In questo articolo scriveremo qualcosa sulla separazione e sugli accordi in relazione al mantenimento e all’affido dei figli.

In che cosa consiste la separazione

Nonostante quello che a volte qualcuno potrebbe pensare, la separazione rappresenta esclusivamente un rimedio provvisorio alla crisi coniugale.

 

Se volessimo esprimere il concetto utilizzando altre parole, si potrebbe affermare che marito e moglie sono autorizzati a non vivere più insieme e possono avere relazioni sentimentali con altre persone, naturalmente, nel rispetto della dignità dell’ex coniuge.

Una simile situazione dura sino a quando non si abbia una riconciliazione oppure una pronuncia di divorzio che segna la fine definitiva del matrimonio.

A questo proposito, si deve dire che la separazione può essere consensuale oppure giudiziale.

Si ha la separazione consensuale, se la coppia raggiunge un accordo in relazione al mantenimento, all’assegnazione della casa coniugale, all’affidamento dei figli.

In queste circostanze, i coniugi  si possono rivolgere al giudice con un ricorso congiunto oppure, in alternativa, stipulare una convenzione di negoziazione assistita dagli avvocati oppure ancora presentarsi davanti al sindaco come ufficiale di Stato civile.

Si ha la separazione giudiziale, se in mancanza di accordo, un coniuge può presentare ricorso nei confronti dell’altro.

In simili circostanze, se il tentativo di conciliazione dovesse fallire, il giudice dovrà adottare provvedimenti temporanei e urgenti nell’interesse dei figli, se ci siano, e il procedimento proseguirebbe con un notevole allungamento dei tempi e dei costi.

È sempre possibile raggiungere un accordo nelle more del processo.

Gli accordi su mantenimento e affido dei figli

In questa sede la concentrazione verrà rivolta alla separazione consensuale, vale a dire, quando marito e moglie sono d’accordo a mettere fine al loro matrimonio e raggiungono un’intesa sulle questioni relative al mantenimento e all’affidamento dei loro figli.

Si deve subito mettere in chiaro che ogni genitore deve provvedere alle spese relative alla crescita, all’educazione e all’istruzione dei propri figli in proporzione alle rispettive capacità economiche.

I coniugi si possono lo stesso accordare sull’ammontare dell’assegno che il genitore non collocatario dovrà corrispondere ogni mese all’altro nell’interesse della prole e che dovrà considerare in particolare modo, le esigenze del minore e del suo tenore di vita del quale godeva prima della separazione.

La regola è che i figli vengano affidati sia alla mamma sia al papà in regime condiviso con collocamento prevalente presso uno dei due.

Nella maggior parte dei casi, i bambini restano con la madre e potranno vedere il padre una o due volte alla settimana e durante alcuni weekend al mese.

In queste circostanze si parla di diritto di visita.

Una simile soluzione consente ai minori di continuare a potere avere un rapporto sano e continuativo con entrambi i genitori, nonostante gli stessi non stiano più insieme, attraverso il cosiddetto principio della bigenitorialità.

Con l’affidamento condiviso i coniugi devono prendere di comune accordo qualsiasi decisione che sia rilevante nei confronti dei figli, mentre potranno adottare in completa autonomia le questioni meno importanti, come ad esempio, quale relative al cibo da comprare.

Quali sono gli effetti della Separazione

In relazione alle conseguenze della separazione, si è in precedenza scritto che la stessa non fa venire meno lo status di coniuge e non mette fine al matrimonio, mentre vengono meno alcuni effetti del vincolo matrimoniale, ad esempio, si scioglie la comunione legale dei beni e cessano gli obblighi di fedeltà e di coabitazione.

 

Non subiscono modifiche  il dovere di contribuire nell’interesse della famiglia, il dovere di mantenere il coniuge economicamente più debole, a meno che nei suoi confronti sia stato pronunciato l’addebito e gli sia attribuita la colpa della fine del matrimonio, il dovere di mantenere, istruire ed educare i figli.

Si deve precisare che il coniuge separato non è escluso dalla successione legittima né dalla quota di riserva della legittima, a parte l’ipotesi di separazione con addebito.

Gli accordi di separazione e le loro possibili modifiche

Le condizioni che contiene il provvedimento di omologazione della separazione consensuale possono essere modificate o revocate in qualsiasi momento, a patto che siano sopraggiunti giustificati motivi.

Un simile cambiamento può essere relativo sia agli aspetti patrimoniali, come, ad esempio, l’assegno di mantenimento, sia all’affidamento dei figli.

Anche in simili circostanze, i coniugi possono scegliere se rivolgersi al giudice, avvalersi della negoziazione assistita da un avvocato, oppure rendere le dichiarazioni davanti al sindaco.

Volume consigliato

La responsabilità genitoriale

L’opera si pone quale strumento utile al professionista per affrontare le problematiche e le questioni inerenti i rapporti genitori – figli, sul piano civilistico, penalistico e, altresì, internazionale.La trattazione delle singole tematiche è accompagnata dall’analisi della relativa giurisprudenza.Particolare rilievo è dato alle tipologie di tutela accordate ai figli e alle diverse forme di responsabilità dei genitori nei confronti dei figli stessi, nonché dei terzi.Completano l’opera i riferimenti alla normativa sovranazionale in materia di prole e, in particolare, di minori.Alessio AnceschiEsercita la professione legale a Sassuolo (MO). È Autore di numerosi contributi giuridici in materia di Diritto di famiglia, diritto privato internazionale e responsabilità professionale. Tra le sue opere giuridiche possono ricordarsi “Il minore autore e vittima di reato” (2011), “L’azione civile nel processo penale” (2012), “Il diritto comunitario e internazionale della famiglia” (2015) e “Il compenso dell’avvocato” (2017). Per questa casa editrice ha scritto, tra gli altri, “Inadempimenti e responsabilità civile, penale e disciplinare dell’avvocato” (2011), “Illeciti penali nei rapporti di famiglia e responsabilità civile” (2012) e “L’assegnazione della casa” (2013). Di recente ha pubblicato anche il libro “Geografia degli antichi Stati emiliani” (2018) e varie monografie sulla storia dei confini d’Italia.

Alessio Anceschi | 2021 Maggioli Editore

35.00 €  33.25 €

Dott.ssa Concas Alessandra

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento