Il suddetto obiettivo viene realizzato attraverso la soppressione dell’inciso “titolare di una posizione autonoma e incompatibile”, che elimina ogni incertezza sulla legittimazione all’utilizzo di tale mezzo anche da parte del litisconsorte necessario pretermesso. Con tale disposizione, si omologa totalmente la legittimazione attiva all’impugnazione straordinaria in discorso rispetto a quella prevista per lo stesso rimedio nel codice di procedura civile.
Quanto, poi, al giudizio di ottemperanza, la disciplina implicata dal codice (prescrizione in ogni caso decennale ex art. 2953 c.c. dell’actio iudicati) si è rivelata eccessivamente estensiva, in quanto consentiva di esperire direttamente in ottemperanza anche la domanda risarcitoria c.d. autonoma (art. 112, comma 4, c.p.a.), la cui valutazione ha invece natura intrinsecamente cognitoria, sicché mal si concilia con le ristrettezze procedurali che caratterizzano, nella forma e nella sostanza, il giudizio di ottemperanza; per tale domanda si è ritenuto, dunque, di dover affermare l’esigenza di un ordinario giudizio di cognizione. Di conseguenza, è stato necessario specificare meglio e rimodulare le condizioni in presenza delle quali la domanda di risarcimento del danno possa essere proposta in sede di ottemperanza; ciò è possibile allorquando l’istanza risarcitoria scaturisca, in corso di causa, per la sopravvenuta impossibilità di eseguire altrimenti il giudicato di annullamento. Il correttivo, poi, precisa la disciplina dell’impugnazione degli atti formati nel giudizio di ottemperanza, distinguendo tra le parti del giudicato e i terzi: ai primi si dà la strada del reclamo al giudice dell’ottemperanza, ai secondi l’azione ordinaria d’impugnazione. (Biancamaria Consales)
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