Giustizia: accolto dal Consiglio di Stato l’appello dell’OUA che chiedeva la sospensione della mediazione obbligatoria

Redazione 14/02/14
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Anna Costagliola

Il Consiglio di Stato ha accolto il ricorso proposto dall’Organismo Unitario dell’Avvocatura (OUA) avverso la decisione con cui il TAR Lazio lo scorso dicembre aveva respinto la domanda di sospendere l’applicazione del decreto sulla determinazione, i criteri e le modalità di iscrizione e tenuta del registro degli organismi di mediazione e dell’elenco dei formatori per la mediazione, nonchè l’approvazione delle indennità spettanti agli organismi (D.M. 180/2010). Per l’OUA, infatti, nemico storico della mediazione, questa, così come è stata congegnata, si risolve in uno strumento che nega ai cittadini l’accesso immediato alla giustizia, provocando agli stessi un grave ed irreparabile danno. 

In pratica, i giudici di Palazzo Spada, considerando le questioni sottoposte meritevoli di un vaglio nel merito, hanno invitato il Tar Lazio alla «sollecita fissazione dell’udienza di merito». Nell’ordinanza non si parla di sospensiva, ma l’OUA ritiene che questa sia implicita e che il Tar non possa non muoversi in questa direzione. Dunque, si assisterebbe ad una sospensione della mediazione obbligatoria in attesa che venga fissata l’udienza nel merito.

Con l’ordinanza del Consiglio di Stato si riaprono, pertanto, i dubbi su di un istituto che, introdotto nel nostro ordinamento come vincolo di procedibilità per la maggior parte delle controversie civili e commerciali dal D.Lgs. 28/2010, ha sin dall’inizio suscitato forti perplessità e critiche sino alla pronuncia di incostituzionalità di cui alla sentenza della Corte 272/2012. Successivamente la obbligatorietà è stata ripristinata dal Governo tramite il decreto cd. «del fare» (D.L. 69/2013, conv. in L. 98/2013). Pertanto, a partire dal 20 settembre 2013, i soggetti che intendono risolvere una lite relativa a diritti disponibili in determinate materie civili e commerciali hanno ancora l’obbligo di tentare una mediazione prima di agire in giudizio.

Ora al Tar Lazio tocca una decisione nel merito o il rinvio alla Corte Costituzionale, come auspicato dall’OUA che, nella persona del suo presidente, Nicola Marino, ha sottolineato come la Corte Costituzionale, nella prima bocciatura, si sia soffermata solo sull’eccesso di delega, senza prendere in esame tutti gli altri profili di illegittimità, che quindi rimangono inalterati.

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