Giurisprudenza in materia di qualificabilità come olografo di un testamento

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In giurisprudenza, molteplici le problematiche poste sui requisiti minimi di un testamento olografo.
In particolare, è stata considerata sufficiente la sottoscrivibilità senza indicazione del nome e cognome del testatore, purché idonea a designarne con certezza la di lui persona, il che contempera, ad un tempo, il principio di conservazione del negozio con le esigenze di riferibilità delle disposizioni al testatore, già assicurata dall’olografia, oltre che della paternità e responsabilità del medesimo nel disporre del suo patrimonio senza ripensamento alcuno (ex plurimis, Cass. 1 dicembre 2000, n. 15379);
 
Ad avviso di Cass. 21 ottobre 1992, n. 11504, il citato requisito della riferibilità dell’atto è ritenuto sussistente “pur quando sia indicato il termine “mamma”, con altri elementi inseriti nella scrittura, quali la destinazione dello scritto “ai cari figli”, la specificazione di fatti compiuti e di spese sopportate dagli stessi nell’interesse della genitrice, la rievocazione di altre vicende familiari, nonché la disposizione della “casa” unico bene del patrimonio della testatrice.
 
Ancora, secondo Cass.. 28 ottobre 1994 n. 8899, in Mass. giur. it., 1994, poi, non è necessario, ai fini della validità dell’atto, l’uso di una grafia leggibile e/o regolare;
 
Inoltre, si è stabilita la sussistenza dell’olografia pur quando lo scritto contenga aggiunte allografe collocate in una parte diversa da quella occupata dalla disposizione testamentaria e tali da non eliminare il carattere di stretta personalità dell’atto e di abitualità grafica (fattispecie tratta da Cass. 5 agosto 2002 n. 11733, in Mass. giur. it., 2002: qui in calce al documento cartaceo, contenente la disposizione di ultima volontà interamente scritta dal de cuius, comparivano, redatte da mano aliena, le sottoscrizioni di due infermiere che gli prestavano assistenza e altre scritte in stampatello riproducenti i di loro nomi ed indirizzi; id., 7 gennaio 1992, n. 32, ha ammesso la validità dell’atto in cui un terzo abbia guidato la mano del de cuius per conferire maggior chiarezza all’apposizione della data, elemento la cui presenza è prevista a pena di annullabilità e non di nullità (conf., id., 7 luglio 2004 n. 12458; contra, id., 10 luglio 1991 n. 7636, in Mass. giur. it., 1991, ha asserito la nullità per il caso in cui la mano aliena aveva solamente guidato quella del disponente per sopperire alla di lui carenza d’istruzione ed allo stato invalidante; Trib. Perugia 10 febbraio 1998, per altro caso di nullità di scheda contenente ripassi, correzioni e cancellature dovuti al fatto che il testatore, gravemente malato alle articolazioni, si sia fatto guidare la mano da altro soggetto, pur se le dette alterazioni non eliminino la riferibilità dell’atto al de cuius).
Analogamente, si è affermata la validità dell’olografo redatto in stampatello (App. Torino 19 dicembre 2000), o con grafia non leggibile o irregolare, purché decifrabile e quindi idonea a far desumere la volontà del dante causa (Cass. 8899/1994 cit.; contra, Trib. Ferrara 21 luglio 2003, ha affermato la validità dello stampatello solo a condizione che tale modalità scrittoria sia abituale per il de cuius. Per la validità di un atto da cui si evinca una costante leggibilità e coerenza di pensiero, ancorché presenti, perché asseverate dai periti, tracce di stanchezza fisio – psichica (testualmente, grafia “con tratti di ritiro a perfezionamento di lettere e cifre incomplete”), Trib. Terni 10 aprile 1996, in Rass. giur. umbra, 1996, 381.
 
 
Avvocato in Napoli

Vanacore Giorgio

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