Giudizio di esecuzione su misure di sicurezza personale: quale giudice?

Chi è il giudice nel giudizio d’esecuzione deputato a decidere sulle sole statuizioni che applicano misure di sicurezza personali?

Allegati

Chi è il giudice dell’esecuzione deputato a decidere sulle sole statuizioni che applicano misure di sicurezza personali? Volume consigliato per approfondire: Formulario annotato dell’esecuzione penale dopo la Riforma Cartabia

Corte di Cassazione -sez. I pen.- sentenza n. 647 del 1-10-2024

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Indice

1. La questione: conflitto negativo di competenza


A seguito delle decisioni del Tribunale di Ravenna e del Magistrato di Sorveglianza di Bologna, sorgeva un conflitto negativo di competenza riguardo a due procedimenti: uno incardinato presso il Tribunale di Ravenna, e uno presso il Tribunale di Sorveglianza di Bologna.
In particolare, il Tribunale di Ravenna aveva assolto l’imputato, per difetto di imputabilità e aveva disposto la libertà vigilata per un anno.
Invece, dal canto suo, il Tribunale di Sorveglianza di Bologna aveva dichiarato eseguibile la misura di sicurezza, ma successivamente il Magistrato di Sorveglianza, ritenendo illegale la misura, aveva rimesso gli atti al Tribunale di Ravenna.
Il pubblico ministero, a sua volta, aveva chiesto la revoca della sorveglianza speciale, ma il Tribunale di Ravenna, ritenendo che la competenza spettasse esclusivamente alla magistratura di sorveglianza, aveva sollevato un conflitto negativo di competenza, trasmettendo gli atti alla Corte di Cassazione per la risoluzione del conflitto.

FORMATO CARTACEO

Formulario annotato dell’esecuzione penale

Con il presente Formulario – aggiornato al D.Lgs. 19 marzo 2024, n. 31 (c.d. correttivo Riforma Cartabia) e alla Legge 8 agosto 2024, n. 112, di conversione del D.L. n. 92/2024 (c.d. decreto Carceri) – gli Autori perseguono l’obiettivo di guidare l’operatore del diritto penale verso la conoscenza dei vari istituti che caratterizzano la fase dell’esecuzione penale di una sentenza di condanna divenuta irrevocabile, analizzando tutte le misure alternative alla detenzione praticabili, attraverso un testo che si caratterizza per la sua finalità estremamente pratica e operativa, ma anche per la sua struttura snella che ne consente un’agevole e mirata consultazione.Il formulario rappresenta un valido strumento operativo di ausilio per l’Avvocato penalista, mettendo a sua disposizione tutti gli schemi degli atti difensivi rilevanti nella fase dell’esecuzione penale, contestualizzati con il relativo quadro normativo di riferimento, spesso connotato da un elevato tecnicismo, e corredati da annotazioni dirette ad inquadrare sistematicamente l’istituto processuale evidenziando questioni problematiche, riferimenti giurisprudenziali e suggerimenti per una più rapida e completa redazione dell’atto difensivo.L’opera è corredata da un’utilissima appendice con pratici schemi riepilogativi in grado di agevolare ulteriormente l’attività del professionista. Le formule sono disponibili anche online in formato personalizzabile.Valerio de GioiaConsigliere della Corte di Appello di Roma.Paolo Emilio De SimoneMagistrato presso il Tribunale di Roma.

 

Valerio de Gioia. Paolo Emilio De Simone | Maggioli Editore 2024

2. La soluzione adottata dalla Cassazione


Il Supremo Consesso riteneva come la competenza andasse attribuita al Magistrato di Sorveglianza di Bologna.
Nel dettaglio, gli Ermellini, dopo avere ricostruito la vicenda giudiziaria summenzionata, evidenziavano prima di tutto come la peculiarità della situazione imponesse una sintetica disamina del quadro d’insieme del sistema contenuto nel Titolo X del codice di procedura penale e, specificamente nel Titolo III, Capi I e II, il che veniva effettuato nei seguenti termini: “L’art. 665 e seguenti cod. proc. pen. e gli artt. 181 bis e seguenti disp. att. cod. proc. pen. contengono i criteri per individuare il giudice, indicano le competenze a questo attribuite e disciplinano le forme con le quali si celebra il procedimento di esecuzione. L’art. 665 cod. proc. pen. stabilisce che il giudice competente a conoscere dell’esecuzione di un provvedimento è, in generale, quello che lo ha deliberato e prevede i criteri da applicare per individuarlo nel caso in cui l’esecuzione concerna una pluralità provvedimenti e questi siano stati emessi da giudici diversi. L’art. 666 cod. proc. pen. regola il procedimento “ordinario” e gli artt. 676 e 667, comma 4, cod. proc. pen. quello “speciale” di esecuzione (Sez. 1, n. 19726 del 4/4/2024, omissis, n.m.; Sez. 1, n. 28917 del 26/3/2024, omissis, n.m.; Sez. 1, n. 6378 del 11/12/2023, omissis, n.m.). Le competenze attribuite al giudice dell’esecuzione sono specificamente indicate dagli articoli 668, 669, 670, 671, 672, 672, 673, 674 e 675 cod. proc. pen., e dagli artt. 667 e 676 cod. proc. pen. Alle prime – quelle in cui vi sia il dubbio che sia stata condannata una persona in luogo di un’altra, il caso in cui sono state pronunciate una pluralità di sentenza nei confronti di una medesima persona per il medesimo fatto, le questioni sul titolo esecutivo, le richieste di riconoscere la disciplina del concorso formale e del reato continuato, le istanze per l’applicazione dell’amnistia e dell’indulto, quelle per la revoca della sentenza per abolizione del reato o di altre statuizioni e provvedimenti in merito alla sospensione condizionale della pena, della grazia o dell’amnistia o dell’indulto condizionati e della non menzione, nonché quelle relative alla dichiarazione di falsità di documenti – si applica il procedimento “ordinario”. Alle seconde, il caso in cui vi siano dubbi sull’identità fisica della persona detenuta e quelle definite come “altre competenze”, si applica il procedimento “speciale”. Tra queste ultime – oltre all’estinzione del reato dopo la condanna, all’estinzione della pena quando questa non consegue alla liberazione condizionale o all’affidamento in prova al servizio sociale, alle decisioni in materia di pene accessorie ovvero per la restituzione di cose sequestrate o, anche, nel caso si debba procedere alla riduzione della pena prevista dall’art. 442, comma 2 bis cod. proc. pen. – è espressamente indicata la competenza in ordine alle decisioni relative alla confisca. In tale norma, l’art. 676 cod. proc. pen., né in quelle in precedenza indicate, tutte contenute nel Libro X, Esecuzione, Titolo III, Organi Giurisdizionali, Capo Giudice dell’esecuzione, non vi è uno specifico riferimento alle altre misure di sicurezza, quelle personali”.
Orbene, concluso siffatto excursus normativo, per la Corte di legittimità, la mancata previsione delle misure di sicurezza personali, tra le materie comprese tra quelle attribuite al giudice dell’esecuzione individuato ai sensi dell’art. 665 cod. proc. pen., è coerente con il sistema, tenuto conto altresì del fatto che le decisioni relative alle sole misure di sicurezza personali, d’altro canto, sono attribuite alla magistratura di sorveglianza alla quale, in tali casi, venuta meno ogni ragione di sottrarre la valutazione a quello che è il giudice naturale della materia, è attribuita una competenza funzionale esclusiva (in tal senso Sez. 1, n. 51161 del 09/05/2018; Sez. 1, n. 11139 del 02/12/2015; Sez. 2, n. 45325 del 16/07/2013).
Ad avviso dei giudici di legittimità ordinaria, infatti, “a. Il combinato disposto degli artt. 579 e 680 cod. proc. pen., per la fase di cognizione successiva alla pronuncia di primo grado, prevede che l’impugnazione proposta avverso le sole disposizioni della sentenza che riguardano le misure di sicurezza diverse dalla confisca è decisa dal Tribunale di sorveglianza in sede di appellò. b. Il giudizio di rinvio a seguito dell’annullamento delle sole disposizioni della sentenza che riguardano le misure di sicurezza, anche in caso di omessa applicazione delle medesime, è devoluto al tribunale di sorveglianza e non al giudice d’appello (Sez. 1, n. 51161 del 09/05/2018, omissis, Rv. 274652 – 02; Sez. 1, n. 11139 del 02/12/2015, dep. 2016, omissis, n. m.; Sez. 2, n. 45325 del 16/07/2013, omissis, Rv. 257492 – 01; Sez. 1, n. 18510 del 17/03/2010, omissis, Rv. 247201 – 01). c. L’art. 679, comma 1, cod. proc. pen. stabilisce che ogni ulteriore e diversa decisione, cioè quelle relative all’accertamento della pericolosità e alla revoca, in ordine alle misure di sicurezza diverse dalla confisca ordinate con la sentenza e all’applicazione di misure di sicurezza non disposte con la sentenza irrevocabile di condanna deve essere assunta dal magistrato di sorveglianza. d. L’art. 679, comma 2 cod. proc. pen. statuisce espressamente che il magistrato di sorveglianza sovraintende all’esecuzione delle misure di sicurezza personali dovendosi quindi ritenere che tutto ciò che si riferisce all’erronea applicazione di una misura di sicurezza fuori dai casi consentiti rientra nei suoi poteri decisionali (da ultimo Sez. 1, n. 14222 del 24/02/2023, omissis, Rv. 284507 – 01; risalante nel tempo Sez. 1, n. 4077 del 06/07/1995, omissis, Rv. 202432 – 01)”.
Pertanto, alla luce delle considerazioni sin qui esposte, la Suprema Corte enunciava il seguente principio di diritto: “Il giudizio di esecuzione relativo alle sole statuizioni che applicano misure di sicurezza personali è attribuito alla competenza funzionale esclusiva della magistratura di sorveglianza”.
Dunque, declinando questo principio di diritto rispetto al caso di specie, per i giudici di piazza Cavour, posto che il conflitto in questione riguardava una questione relativa all’esecuzione di una misura di sicurezza personale ed era sorto tra il Tribunale di Ravenna, giudice dell’esecuzione individuato ex art. 665, cod. proc. pen., e il Magistrato di sorveglianza di Bologna, che si era anche già espresso in ordine alla concreta eseguibilità della libertà vigilata applicata con la sentenza, il giudice competente, a prendere cognizione del procedimento e al quale erano trasmessi gli atti, per gli Ermellini, era il Magistrato di sorveglianza di Bologna.

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3. Conclusioni: il giudizio di esecuzione relativo alle sole statuizioni che applicano misure di sicurezza personali spetta alla magistratura di sorveglianza


La decisione in esame desta un certo interesse essendo ivi chiarito chi è il giudice dell’esecuzione deputato a decidere sulle sole statuizioni che applicano misure di sicurezza personali.
Si afferma difatti in tale pronuncia, sulla scorta di un pregresso indirizzo interpretativo, che il giudizio di esecuzione per le misure di sicurezza personali è di competenza esclusiva della magistratura di sorveglianza.
Tale provvedimento, quindi, deve essere preso nella dovuta considerazione al fine di correttamente individuare chi è il giudice competente in siffatta ipotesi.
Ad ogni modo, il giudizio in ordine a quanto statuito in codesta sentenza, poiché prova a fare chiarezza su tale tematica procedurale sotto il versante giurisprudenziale, non può che essere positivo.

Avv. Di Tullio D’Elisiis Antonio

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