Giudizio di ottemperanza decisioni e mezzi di impugnazione

Redazione 01/07/10
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L’effetto devolutivo connesso all’appello impedisce al Consiglio di Stato, in sede di accoglimento del gravame proposto avverso sentenza declinatoria (per questioni cognitorie di rito o di merito) di ricorso per ottemperanza a sentenza pronunciata dal T.A.R., di fermarsi al momento rescindente, quindi ad annullare la sentenza appellata con rinvio al giudice di primo grado.

Vi osta, in primo luogo, la tassatività delle ipotesi, di stretta interpretazione, di annullamento con rinvio contemplate dall’art. 35, commi 1 e 2, l. n. 1034/1971 e succ. mod., dal cui novero esula la fattispecie in esame, trovando dunque applicazione il principio generale della ritenzione della causa da parte del Consiglio di Stato, in caso di accoglimento d’appello proposto contro sentenza del T.A.R., ai fini della decisione nel merito.

A favore di tale soluzione militano, in secondo luogo, esigenze di garanzia dell’effettività degli strumenti di tutela giurisdizionale, che – specie in sede esecutiva – rimarrebbero fortemente compresse dalle lungaggini processuali conseguenti ad una pronuncia meramente rescindente con rinvio al primo giudice, e che, in un’ottica interpretativa costituzionalmente orientata, devono ritenersi prevalenti sul principio processuale dell’attribuzione della competenza dell’esecuzione del giudicato allo stesso giudice, davanti al quale questo si è formato.

N. 03727/2010 REG.DEC.

N. 08290/2009 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)


ha pronunciato la presente

DECISIONE

Sul ricorso numero di registro generale 8290 del 2009, proposto da:
Istituto Neurologico Mediterraneo Neuromed Irccs S.r.l., rappresentata e difesa dall’Avv. ******************, con domicilio eletto presso Cons. di Stato Segreteria in Roma, p.za Capo di Ferro 13;

contro

Regione Molise, rappresentata e difesa dall’Avv. **************, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi 12;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. MOLISE – CAMPOBASSO, SEZIONE I n. 00556/2009, resa tra le parti, concernente APPLICAZIONE TARIFFE REGIONALI.

Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio di Regione Molise;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 2 marzo 2010 il Cons. **************** e uditi per le parti l’Avv. Di *****;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

1. Con ricorso-istanza ex art. 21-bis, comma 2, l. 6 dicembre 1971, n. 1034 e succ. mod., notificato il 22 aprile 2009 e depositato il 27 aprile 2009, l’Istituto Neurologico Mediterraneo Neuromed s.r.l., in qualità di Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico (I.R.C.C.S.), adiva il T.A.R. per il Molise, chiedendo la nomina di un commissario ad acta per l’esecuzione delle sentenze n. 259/2006 del 22 marzo 2006 e n. 1147/2008 del 3 dicembre 2008, pronunciate dallo stesso T.A.R.

2. In particolare, la sentenza 259/2006 aveva dichiarato l’obbligo della Regione Molise di pronunciarsi con provvedimento formale espresso e motivato sulla richiesta, presentata il 18-28 febbraio 2005 e rinnovata il 16 novembre 2005, diretta ad ottenere la maggiorazione di rango universitario delle tariffe regionali per le prestazioni di assistenza specialistica, riabilitativa e ospedaliera erogate dalla ricorrente e basata sull’intesa sottoscritta il 26 ottobre 2004 tra la Regione Molise, l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” e l’Istituto ricorrente – attributiva a quest’ultimo delle funzioni di polo didattico dell’Università contraente, ossia di sede di corsi di laurea delle professioni sanitarie e di scuole di specializzazione post-laurea, con previsione di un aumento delle tariffe regionali in funzione della correlata valorizzazione dell’attività assistenziale –, assegnando termine di trenta giorni per provvedere, con l’avvertenza che, in difetto, sarebbe stato nominato un commissario ad acta.

3. La sentenza successiva n. 1147/2008, pronunciata in sede di ricorso per ottemperanza alla prima sentenza, proposto dalla Neuromed s.r.l. ex art. 21-bis, comma 2, l. n. 1034/1971 e succ. mod., prendeva atto che la Regione Molise aveva dato avvio al procedimento finalizzato a dare risposta alla richiesta della ricorrente senza tuttavia concluderlo con un provvedimento espresso, assegnando alla Regione intimata un ulteriore termine di sessanta giorni per concludere il procedimento con un atto espresso, con riserva di nomina di un commissario ad acta per il caso di protrazione del silenzio-inadempimento.

4. Con la sentenza in epigrafe, qui impugnata, il T.A.R. per il Molise dichiarava l’improcedibilità del ricorso di cui sopra sub 1., rilevando la sopravvenienza di un provvedimento espresso di diniego, costituito dall’atto a firma del Presidente della Regione Molise prot. n. 635/09 del 12 gennaio 2009, con conseguente cessazione del comportamento silente ed omissivo dell’Amministrazione e sopravvenuta carenza d’interesse alla decisione del ricorso.

5. Avverso tale sentenza interponeva appello l’Istituto Neurologico Mediterraneo Neuromed s.r.l., lamentando che la gravata sentenza fosse viziata da travisamento di fatto e conseguente erronea pronuncia in rito, in quanto il citato atto della Regione atterrebbe ad un’altra controversia, relativa alla natura di I.R.C.C.S. di essa appellante e trattenuta in decisione dal T.A.R.-Molise nella medesima udienza in camera di consiglio, nella quale era stata chiamata la presente causa. Chiedeva dunque, in riforma della gravata sentenza, l’accoglimento del ricorso proposto in primo grado.

6. L’appellata si costituiva in giudizio con memoria depositata il 27 febbraio 2010, resistendo.

7. Alla camera di consiglio del 2 marzo 2010 la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

1. L’appello è fondato.

2. Si premette che la pronuncia in epigrafe deve ritenersi senz’altro appellabile, in quanto – a prescindere dalla ricostruzione dell’esecuzione della sentenza emessa in materia di silenzio della pubblica amministrazione ai sensi dell’art. 21-bis l. n. 1034/1971 quale ottemperanza “anomala” o “speciale”, oppure quale vero e proprio giudizio di ottemperanza – secondo orientamento consolidato di questo Consiglio, dal quale non vi è motivo di discostarsi, le decisioni adottate in sede di ottemperanza sono inappellabili solo se contengano disposizioni meramente attuative del giudicato, mentre, qualora risolvano anche questioni di natura cognitoria, in rito o in merito, sono soggetti all’appello (v., per tutte, C.d.S., Sez. VI, 25 giugno 2007, n. 3602; C.d.S., Sez. VI, 29 luglio 2004, n. 5353; C.d.S., Sez. V, 18 settembre 2003, n. 5319). E non v’è dubbio, che la sentenza qui impugnata, dichiarando l’improcedibilità del ricorso per sopravvenienza di provvedimento espresso ritenuto conclusivo del procedimento, abbia definito il ricorso-istanza per ottemperanza proposto dall’odierna appellante, pronunciandosi su una sopravvenuta condizione impeditiva dell’azione esecutiva e dunque risolvendo una questione cognitoria di rito.

3. Orbene, la qualificazione, ad opera dei primi giudici, dell’atto a firma del Presidente della Regione Molise prot. n. 635/09 del 12 gennaio 2009 come atto espresso e conclusivo di diniego sull’istanza presentata dalla ricorrente il 18-28 febbraio 2005 e rinnovata il 16 novembre 2005, tesa ad ottenere “l’applicazione per la propria attività assistenziale delle tariffe regionali classificate nella fascia a più elevata complessità maggiorate nella misura di almeno il 5,5%”, deve ritenersi erronea, in quanto:

(i) l’Amministrazione, con l’atto citato – che peraltro è rivolto in modo diretto al Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, e solo per conoscenza all’odierna appellante –, lungi dall’esprimersi sulla richiesta di maggiorazione tariffaria, si è limitata a dichiarare “che non può esprimere al momento un parere favorevole in ordine alla conferma della natura di IRCCS della Neuromed di Pozzilli, soprattutto nella attuale fase esecutiva del Piano di rientro che impone la ricerca dell’equilibrio finanziario regionale”;

(ii) a desumere dal contenuto dell’atto, lo stesso si inserisce nell’ambito di un diverso contenzioso, pendente dinnanzi al T.A.R. per il Molise sub N.R.G. 41/2009 ed avente ad oggetto la natura di I.R.C.C.S. della Neuromed s.r.l. (v. documentazione prodotta dall’appellante; il ricorso sub N.R.G. 41/2009, integrato da motivi aggiunti, risulta proposto dall’Istituto Neurologico Mediterraneo Neuromed I.R.C.C.S. S.r.l. contro la Regione Molise, il Ministero della Salute, il Ministero dell’Economia e delle Finanze, nonché l’Azienda Sanitaria Regionale del Molise, ed è diretto all’annullamento, previa sospensiva, della nota prot. 0016185 del 17 novembre 2008 della Regione Molise, Direzione Generale V, Politiche per la Tutela della Salute e Assistenza Socio Sanitaria e di ogni atto prodromico, consequenziale o connesso e, per quanto riguarda i motivi aggiunti, della nota del Presidente della Giunta della Regione Molise prot. 635/09 del 12 gennaio 2009).

4. Appare dunque fondata la doglianza dell’appellante, secondo cui il T.A.R., nel riferire l’atto in esame alla richiesta di maggiorazione tariffaria, in realtà mai evasa, sia incorso in travisamento di fatto, con conseguente erronea declaratoria d’improcedibilità del ricorso per ottemperanza alle due sentenze n. 259/2006 del 22 marzo 2006 e n. 1147/2008 del 3 dicembre 2008, attesa la persistenza del silenzio-inadempimento della Regione su predetta richiesta.

5. S’impone pertanto la riforma della gravata sentenza, con contestuale nomina del commissario ad acta ai sensi dell’art. 21-bis, comma 2, l. n. 1034/1971, onde sopperire al persistente comportamento silente, serbato dalla Regione Molise sulla richiesta di maggiorazione tariffaria, in ispregio ai termini di provvedere già assegnati con le sentenze nn. 259/2006 e 1147/2008 del T.A.R. per il Molise. Al commissario ad acta, individuato nella persona del Prefetto di Campobasso (o di funzionario dallo stesso delegato), viene assegnato termine di trenta giorni dalla comunicazione in via amministrativa o dalla notifica, a cura di parte, della presente sentenza, per porre in essere, in caso di protrazione dell’inadempimento della Regione Molise, quanto necessario per la conclusione del procedimento ai sensi delle citate sentenze.

Ritiene al riguardo il Collegio, che l’effetto devolutivo connesso all’appello impedisca al Consiglio di Stato, in sede di accoglimento del gravame proposto avverso sentenza declinatoria (per questioni cognitorie di rito o di merito) di ricorso per ottemperanza a sentenza pronunciata dal T.A.R., di fermarsi al momento rescindente, quindi ad annullare la sentenza appellata con rinvio al giudice di primo grado.

Vi osta, in primo luogo, la tassatività delle ipotesi, di stretta interpretazione, di annullamento con rinvio contemplate dall’art. 35, commi 1 e 2, l. n. 1034/1971 e succ. mod., dal cui novero esula la fattispecie sub iudice, trovando dunque applicazione il principio generale della ritenzione della causa da parte del Consiglio di Stato, in caso di accoglimento d’appello proposto contro sentenza del T.A.R., ai fini della decisione nel merito.

A favore di tale soluzione militano, in secondo luogo, esigenze di garanzia dell’effettività degli strumenti di tutela giurisdizionale, che – specie in sede esecutiva – rimarrebbero fortemente compresse dalle lungaggini processuali conseguenti ad una pronuncia meramente rescindente con rinvio al primo giudice, e che, in un’ottica interpretativa costituzionalmente orientata, devono ritenersi prevalenti sul principio processuale dell’attribuzione della competenza dell’esecuzione del giudicato allo stesso giudice, davanti al quale questo si è formato.

6. Considerata la natura della controversia, la quale si colloca nel contesto di un più ampio contenzioso pendente tra le parti, si ravvisano giusti motivi per dichiarare le spese di causa di entrambi i gradi interamente compensate tra le parti.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sez. V), definitivamente pronunciando sull’appello in epigrafe, lo accoglie e, per l’effetto, in riforma dell’impugnata sentenza ed in accoglimento del ricorso ex art. 21-bis, comma 2, l. n. 1034/1971, nomina a commissario ad acta il Prefetto di Campobasso (o un funzionario dallo stesso delegato), per le finalità indicate in motivazione.

Dichiara le spese di causa di entrambi i gradi interamente compensate tra le parti.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 2 marzo 2010 con l’intervento dei Signori:

*****************, Presidente

Filoreto **********, Consigliere

********************, Consigliere

Adolfo Metro, Consigliere

Bernhard Lageder, ***********, Estensore

 

 

 

 

 

 

 

L’ESTENSORE

 

IL PRESIDENTE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il Segretario

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 14/06/2010

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

Il Dirigente della Sezione

Redazione

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