Giudizio abbreviato condizionato – le sezioni unite riconoscono il divieto di modificare l’imputazione da parte del p.m. se i fatti erano già noti.

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Cass. Pen., Sez. Un., 13 febbraio 2020, n. 5788.

Commento degli Avv. Maria ANGELINI e Michele ROSSETTI

La sentenza n. 5788/2020, Sez. Un., della Corte di Cassazione risolve un tema delicato e particolarmente dibattuto negli ultimi anni, riconoscendo le garanzie processuali e sostanziali dell’imputato a fronte della scelta del rito.

Si è dinanzi ad una questione che analizza i poteri del Pubblico Ministero in ordine alla modifica del capo di imputazione, ex art. 438, comma 5°, c.p.p. a fronte dell’integrazione probatoria disposta dal giudice, ex art. 441, comma 5°, c.p.p., nella parte in cui essa opera su un fatto o una circostanza aggravante, desumibile già dagli atti delle indagini preliminari al momento della ammissione al rito alternativo, e non collegati agli esiti istruttori dell’integrazione probatoria disposta.

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La sentenza, dopo aver ripercorso quanto già affermato dalla nomofiliachia, e sull’art. 438, comma 5°, c.p.p. e sull’art. 441 comma 5° c.p.p., giunge, con una esposizione chiara e costituzionalmente orientata, ad affermare il principio secondo cui è possibile la modifica dell’imputazione “solo” per i fatti emergenti dagli esiti istruttori ed entro i limiti previsti dall’art. 423 c.p.p.-

Appare opportuno, per completezza di esposizione, citare le pronunce di maggior rilievo sull’argomento, che hanno reso necessaria la valutazione delle Sezioni Unite.

La Sez. VI, del 2.02.2018, N. 5200, affermava che “l’art. 441 bis c.p.p., prevedendo che in sede di giudizio abbreviato l’imputato, a fronte delle contestazioni previste dall’art. 423, comma 1°, c.p.p., possa chiedere che il processo prosegua con il rito ordinario, non si applica se le nuove contestazioni non derivino da nuove emergenze. Ma riguardano fatti o circostanze già in atti, e quindi noti all’imputato quando ebbe ad avanzare la richiesta di rito abbreviato[1], al pari della Sent. emessa dalla Sez. IV, del 19.10.2017, N. 48280, con la quale si afferma che “in sede di giudizio abbreviato, ove sia stata disposta l’integrazione istruttoria ai sensi dell’art. 441, comma 5°, c.p.p., è legittima la modifica dell’imputazione da parte del P.M., mediante contestazione suppletiva, anche quando i fatti oggetto della nuova contestazione erano già emersi nel corso delle indagini preliminari[2].

E, non da ultimo, per minore importanza, si evidenzia la pronuncia della Sez. V della Corte di Cassazione, del 18.02.2009, N. 7047, con la quale è affermato che “la previsione di cui all’art. 441 bis c.p.p. – stabilendo che, in sede di giudizio abbreviato l’imputato a fronte della contestazione di cui all’art. 423 c.p.p…. possa chiedere che il processo prosegua con il rito ordinario – non si applica se le nuove contestazioni non derivano da nuove emergenze ma riguardino fatti o circostanze già in atti e, quindi, noti all’imputato allorchè ebbe ad avanzare le richiesta di rito abbreviato[3].     

Tale orientamento, basato su un’interpretazione “sostanziale” dell’accertamento processuale, lasciava l’imputato privo di tutela probatoria in quanto, a fronte una contestazione peggiorativa, si vedeva preclusa la possibilità di introdurre nuovi elementi a propria difesa, avendo optato per il rito abbreviato.   Tale interpretazione della norma, pur se non espressamente analizzata dalle Sezioni Unite, oltre a violare le disposizioni Costituzionali di cui agli artt. 3, 25 e 111 Cost, appariva in contrasto dei Protocolli nn. 6 e 7 della C.E.D.U.-

Nel caso concreto, la Suprema Corte è stata investita dell’esame di un caso nel quale il Pubblico Ministero ha operato una contestazione in via suppletiva, di alcune aggravanti per un omicidio, all’esito delle attività istruttorie richieste in sede di giudizio abbreviato condizionato, ma per fatti non correlati alle disposte acquisizioni probatorie e agli esiti di questi ultimi.

Per tali motivazioni, la difesa ha eccepito, sin da subito e dinanzi al G.I.P., con riproposizione in appello e attraverso i motivi di esso, dell’inammissibilità delle suddette contestazioni, poiché ritenute “non correlate alle disposte acquisizioni probatorie” e ai loro esiti; eccezione quest’ultima però andata respinta, in osservanza della dominante giurisprudenza di legittimità orientata a consentire l’integrazione dell’accusa, in siffatta ipotesi, ma riproposta con Ricorso per Cassazione che, in rispetto al contrasto in seno alla giurisprudenza della Corte medesima, ai sensi dell’art. 618, comma 1°, c.p.p., ha ritenuto rimettere la questione dinanzi alle Sezioni Unite.

E dunque, sul punto, occorre evidenziare che l’uniforme indirizzo giurisprudenziale dei Giudici di Legittimità era indirizzato nel senso che, nel rito abbreviato con integrazione istruttoria, vi era la possibilità di formulare contestazioni, ex art. 423 c.p.p., solo se parte di fatti o circostanze già presenti agli atti.

Era stato più volte affermato, inoltre, che in sede di giudizio abbreviato, se fosse stata disposta l’integrazione istruttoria ai sensi dell’art. 441, comma 5°, c.p.p., legittima sarebbe stata anche la modifica dell’imputazione da parte del Pubblico Ministero, mediante contestazione suppletiva, anche quando i fatti oggetto della nuova contestazione erano già emersi nel corso delle indagini preliminari.

A sostegno di quanto sopra illustrato, soccorre la giurisprudenza di legittimità formata a proposito dell’art. 423, comma 1°, c.p.p., sull’osservanza del principio della legge delega e della volontà del legislatore delegato di assegnare al Pubblico Ministero, “nell’udienza preliminare”, il potere di modificare l’imputazione e di procedere a nuove contestazioni; nel giudizio abbreviato quindi sarebbero dovuti valere gli stessi criteri di relazione al principio di tassatività delle nullità e di quelli sui principi generali posti sulle contestazioni suppletive[4].

Il Collegio si è discostato dal suddetto orientamento, facendo riferimento ad un duplice presupposto: la diversità di interpretazione letterale delle norme in questione e la visione logico-sistematica dell’istituto processuale del giudizio abbreviato.

La Corte infatti ha fissato, ai fini della modifica dell’imputazione, in momento in cui inizia il giudizio abbreviato e, pertanto, cessano le facoltà del Pubblico Ministero nell’udienza preliminare, atteso che, diversamente, si violavano le garanzie e la natura del rito speciale.

Si evidenzia che anche l’ordinanza di rimessione ha evidenziato come la giurisprudenza di legittimità sia ferma nel ritenere che nel giudizio abbreviato, cosiddetto “secco”, non possa essere consentita la modificazione dell’imputazione o la contestazione suppletiva da parte del Pubblico Ministero.   Pertanto, è ben vero che il legislatore, con la Legge 479/1999 ha deciso di ampliare l’ambito di operatività del giudizio abbreviato, con possibilità di ulteriori attività istruttorie; ma la possibilità di modificare l’imputazione posa sul presupposto che le modifiche si fondino sugli elementi di novità acquisiti, non presenti al momento dell’ammissione al rito abbreviato, dovendo contemperare la previsione di salvezza in favore dell’applicazione dell’art. 423 c.p.p., di cui all’art. 438, comma 5° e dell’art. 441, comma 5°, c.p.p.-

L’ordinanza di rimessione in esame inoltre ha menzionato la sentenza n. 140 del 2010 della Corte Costituzionale, sulla constatazione non condivisa dell’integrazione probatoria finalizzata alla contestazione suppletiva e proveniente da mere circostanze risultanti dagli atti, al pari dell’ordinanza del 14.12.2018, depositata il 22.01.2019, recante N. 2883, con la quale si è richiesto un intervento delle Sezioni Unite, per dirimere la suddetta questione in maniera definitiva.

Ordunque, con la decisione oggi in commento, le Sezioni Unite hanno riconosciuto la valenza del sistema premiale previsto dall’art. 441, comma 1°, c.p.p., distinguendolo dalle disposizioni dettate per l’udienza preliminare in quanto applicabili al rito abbreviato, con la conseguente impossibilità per il Pubblico Ministero di modificare l’imputazione originariamente mossa e nota all’imputato, nel momento in cui questi ha formulato la propria richiesta di ammissione al rito alternativo.

La modificazione dell’imputazione in violazione alla norma processuale, è causa di nullità generale a regime intermedio – ex art. 178 comma 1° lett. c) c.p.p. – della sentenza pronunciata all’esito del giudizio; pertanto, qualora successivamente all’ammissione del giudizio abbreviato sorgano fatti desumibili dagli atti processuali, non ricompresi nell’imputazione, “il pubblico ministero non potrà accedere alla formulazione di contestazioni suppletive[5].

Le Sezioni Unite hanno armonizzato il principio sopra illustrato, mantenendo ferme le garanzie processuali e le premialità del rito abbreviato, ritenendo la richiesta di integrazione probatoria necessaria ai fini della decisione, non “mutevole” della natura del giudizio abbreviato che, decisamente, resta un giudizio “allo stato degli atti”.

Tanto premesso, appare condivisibile il principio di diritto espresso dalla Suprema Corte, secondo cui “nel corso del giudizio abbreviato condizionato ad integrazione probatoria a norma dell’art. 438, comma 5°, c.p.p. o nel quale l’integrazione sia stata disposta a norma dell’art. 441, comma 5°, dello stesso codice è possibile la modifica dell’imputazione solo per i fatti emergenti dagli esiti istruttori ed entro i limiti precisti dall’art. 423 c.p.p.”.[6]

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Note

[1] Cass. Pen. Sez. VI del 2.02.2018 n. 5200 – Fattispecie relativa all’integrazione dell’imputazione al reato di cui all’art. 73, comma 1°, D.P.R. 309/90 attraverso l’indicazione del quantitativo di sostanza stupefacente).

[2] Cass. Pen. Sez. IV del 9.10.2017, n. 48280.

[3] Cass. Pen. Sez. V, del 18.02.2009, n. 7047.

[4] Cfr. legge delega sulla riforma dell’udienza preliminare e sui riti alternativi.

[5] Cass. Pen. Sez. Un. SENTENZA 13.02.2020, N. 5788

[6] Cfr. massima di diritto assegnata dalla Suprema Corte di Cassazione, con sentenza, Sez. Un. del 13.02.2020 n. 5788.

Ulteriori riferimenti normativi sono i seguenti: artt. 178, 182, 423, 438, 441, 441 bis, 516, 517 e 521 c.p.p..

Michele Rossetti

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