Giudice di Pace di Milano, Sent. 20/10/2006: L. 21/02/06, n. 102, art. 3. Giudice competente per le cause relative al risarcimento dei danni per morte o lesioni, conseguenti ad incidenti stradali: Tribunale e non Giudice di Pace.

sentenza 02/11/06
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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI MILANO

Sez. Civ. VII

 

   Il Giudice di Pace, ********************, ha pronunziato la seguente

 

SENTENZA

 

nella causa civile discussa all’udienza del 20 ottobre 2006, promossa da ………………………….

 

ATTRICE

 

 

contro

 

…………………………………………………………..

CONVENUTE

 

 

Oggetto: Risarcimento danni da circolazione stradale

 

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

 

      Con atti di citazione ritualmente notificati in data 3 e 4 aprile 2006 l’attrice, ………., conveniva in giudizio, innanzi al Giudice di pace, …………………., nonché la …………………… per sentirle condannare, in solido o in via alternativa tra loro e previo accertamento della responsabilità esclusiva di parte convenuta …………………….per il sinistro occorso in ………………..(MI) in data 21 luglio 2005, al risarcimento del conseguente danno in favore dell’attrice (la quale affermava di aver subito lesioni per essere stata investita dall’autovettura Fiat………………, per la complessiva somma (residua) di Euro 7.314,22, oltre interessi legali e spese di lite.

      Entrambe le convenute si costituivano alla prima udienza del 13 giugno 2006 con comparsa di risposta con la quale eccepivano l’incompetenza del Giudice di Pace di Milano per essere competente il Tribunale di Milano, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 102/2006, e chiedendo, ex art. 426 c.p.c., il mutamento dal rito ordinario al rito speciale e, nel merito, il rigetto della domanda.

    Il Giudice, nel corso dell’anzidetta udienza, con ordinanza disponeva il passaggio dal rito ordinario al rito speciale e fissava l’udienza di discussione della causa al 20 ottobre 2006.

      Le convenute, in data 10 ottobre 2006, depositavano in Cancelleria una memoria difensiva con la quale insistevano per il rigetto di tutte le domande proposte nei loro confronti dalla parte attrice.

      All’udienza di discussione, avendo le parti convenute sollevato eccezione di incompetenza per materia di questo giudice, peraltro rilevabile anche d’ufficio (art. 39 c.p.c.), il giudice invitava le parti alla discussione e pronunciava la sentenza dando lettura del dispositivo.     

 

MOTIVI DELLA DECISIONE

 

     La questione (o la prima questione) che questo giudice deve accertare (e dichiarare) concerne la sua competenza (o incompetenza) ad esaminare e decidere la presente causa.

     Stabilisce l’art. 3 della L. 21/02/2006, n. 102 che “Alle cause relative al risarcimento dei danni per morte o lesioni, conseguenti ad incidenti stradali, si applicano le norme processuali di cui al libro II, titolo IV, capo I del codice di procedura civile.”

     La citata norma, sulla quale ancora non c’è nè in dottrina nè in giurisprudenza sufficiente chiarezza, pone un problema interpretativo di notevole portata e di rilevanti conseguenze, concernente l’individuazione del giudice competente per le cause di risarcimento dei danni per morte o per lesioni, conseguenti ad incidenti stradali.

 

     In base all’art. 7 cod. proc. civ. il giudice di pace è competente per le cause di risarcimento del danno prodotto dalla circolazione di veicoli e di natanti, purchè il valore della controversia non superi € 15.493,71 mentre in base all’art. 413 cod. proc. civ. –compreso tra quelli richiamati dall’art. 3 della citata L. 21/02/2006, n. 102- la competenza a decidere in primo grado spetta al Tribunale.

     La tesi secondo la quale con la disposizione di cui all’art. 3 della Legge n. 102/2006 non sarebbe stata apportata alcuna deroga ai criteri fissati dall’art. 7 cod .proc. civ., in quanto in essa non sarebbe contenuta alcuna menzione su un eventuale spostamento di competenza, appare priva di fondamento perchè la disposizione di cui all’art. 413 cod. proc. civ., di certo richiamata dal citato art. 3, individua nel tribunale il giudice competente.  

        

       Si può e si deve ritenere, invece, che con la Legge n. 102/2006 il Legislatore abbia inteso sottrarre alla competenza del giudice di pace tutte le controversie aventi ad oggetto il risarcimento del danno per morte o per lesioni, conseguente ad incidenti stradali, lasciando al giudice di pace la competenza per gli incidenti con danni soltanto alle cose e comunque nei limiti di valore di € 15.493,71.

 

      Questa interpretazione si fonda non solo sulla lettera della citata legge la quale richiama tutte le norme processuali di cui al libro II, titolo IV, capo I del codice di procedura civile (quindi anche l’art. 413), senza peraltro il limite della compatibilità, ma anche su un criterio sistematico desunto dall’art. 447bis cod. proc. civ. con il quale il Legislatore, volendo disciplinare le controversie in materia di locazione con le norme del rito del lavoro, quindi in una fattispecie analoga, ha specificamente richiamato singoli articoli e non tutte le norme processuali “del libro II, titolo IV, capo I del codice di procedura civile”.

 

    Un ulteriore e non marginale argomento a favore di questa interpretazione si può rinvenire nei lavori preparatori ed, in particolare, nell’attività parlamentare. Dagli emendamenti e dalle dichiarazioni parlamentari emerge che l’intenzione del legislatore era quella di affidare al Tribunale (e non al giudice di pace) la cognizione delle cause per risarcimento danni per morte o lesioni da incidenti stradali.

 

       Al Senato, prima della votazione finale, il rappresentante del Governo, il sottosegretario alla Giustizia, *************, rispondendo al Sen. ***** (il quale insieme ad altri Senatori aveva presentato due emendamenti, uno soppressivo del più volte citato articolo 3 ed uno avente lo scopo di limitare l’efficacia della nuova norma alle cause “per le quali è competente il tribunale” – emendamenti peraltro ritirati), ha detto: “Vorrei far presente al senatore ***** –che ha rilevato come il rito del lavoro si possa dimostrare inidoneo ed ha parlato della possibilità di attribuire la competenza al giudice di pace, con tempi sicuramente più rapidi – che qui parliamo di omicidi colposi e di lesioni gravissime; quindi di reati e di fatti di tale rilevanza e con tali conseguenze che non possono essere affidati –credo- a un giudice che è tale a tutti gli effetti, ma che è pur sempre onorario e non ha sicuramente quel grado di professionalità che è necessario in decisioni del genere”.

  

* * * * * * *

    Pertanto questo giudice ritiene fondata l’eccezione di incompetenza per materia sollevata dalle convenute e ritiene competente il Tribunale.      

   

    Sussistono giusti motivi (novità della questione) per disporre la totale compensazione delle spese processuali.

 

P.Q.M.

 

     Il giudice di Pace di Milano, definitivamente pronunciando nella causa promossa da …………contro ……………….e ………………….

     – dichiara l’incompetenza per materia del giudice di pace per essere   competente il Tribunale di Milano;

         fissa il termine di trenta giorni dalla comunicazione della   presente   sentenza   per la riassunzione della causa davanti al Tribunale competente;

         dispone la totale compensazione delle spese processuali.

 

     Milano, 20 ottobre 2006

 

Il Giudice di Pace,

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