Gig-economy e nuova frontiera della responsabilità di impresa: il caso Glovo

Caporalato digitale, modelli 231 e lavoro su piattaforma: profili penali e costituzionali nel caso Glovo tra sfruttamento e compliance.

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A 25 anni dall’introduzione del decreto legislativo 231 del 2001, che ha sancito il superamento del principio ‘societas delinquere non potest’, la vicenda dei riders di Glovo a Milano può offrire spunti di riflessione utili per una critica attuale della normativa. Per approfondimenti, abbiamo organizzato il corso di formazione Corso di alta formazione in sicurezza sul lavoro – Analisi dei rischi, appalti privati e pubblici e tecniche ispettive INL

Indice

1. I fatti: la Procura di Milano e il controllo giudiziario su Foodinho Srl


La Procura di Milano ha disposto un controllo giudiziario su Foodinho Srl, la società che gestisce in Italia la piattaforma Glovo, nell’ambito di un’indagine per caporalato aggravato e sfruttamento dei rider.
L’ipotesi accusatoria è incentrata su fattori quali:
-retribuzioni ritenute “sotto la soglia di povertà”;
-monitoraggio continuo tramite app;
-condizioni organizzative che, secondo gli inquirenti, configurerebbero uno sfruttamento sistemico della manodopera.                                            
Il reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro è disciplinato dall’art. 603 bis del codice penale e la sua applicazione al contesto delle piattaforme digitali (c.d. caporalato digitale) richiede l’accertamento di tre elementi oggettivi: intermediazione illecita, sfruttamento e stato di bisogno delle vittime. Peraltro, la giurisprudenza di merito e di legittimità ha progressivamente esteso il profilo probatorio oltre la mera forma contrattuale, valutando l’effettiva posizione di dipendenza o di condizionamento economico/organizzativo. In particolare, la Corte di Cassazione ha consolidato criteri interpretativi che guardano alla concreta etero-organizzazione della prestazione: quando la piattaforma determina tempi, modalità e sanzioni operative, il rapporto formalmente autonomo può essere qualificato come subordinato o come collaborazione etero-organizzata. La comprensione di tale linea giurisprudenziale è centrale per valutare la rilevanza penale delle condotte aziendali nel settore del delivery.                                                   
Il D.Lgs. 231/2001 introduce de facto la responsabilità penale (rectius: amministrativa) degli enti per reati commessi nel loro interesse o a vantaggio di persone che rivestono funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione, o da soggetti sottoposti alla loro direzione e vigilanza.
La responsabilità dell’ente non è automatica: è subordinata alla prova del nesso teleologico tra reato e interesse o vantaggio dell’ente e alla mancata adozione di un modello organizzativo idoneo a prevenire il reato contestato.                                                        
Nel contesto Glovo/Foodinho il diritto processuale penale delle società può essere attivato se si prova che le scelte organizzative, gli algoritmi di assegnazione, le politiche retributive e i meccanismi di controllo hanno concorso a realizzare o agevolare condotte penalmente rilevanti. L’accertamento richiede: (i) individuazione del soggetto agente; (ii) prova del vantaggio per l’ente; (iii) verifica dell’adeguatezza del ‘modello 231’ adottato (se presente) rispetto ai rischi specifici del business digitale deducibile dall’oggetto del contratto societario.

2. Analisi giuridica: la vicenda dei riders di Glovo


La questione intreccia almeno tre principi costituzionali: articolo 4 (diritto/dovere al lavoro), articolo 36 (retribuzione sufficiente per un’esistenza libera e dignitosa) e articolo 41 (libera iniziativa economica con limiti di utilità sociale e tutela della dignità umana). L’intervento penale e amministrativo deve rispettare e soppesare il principio di proporzionalità e la garanzia della funzione sociale dell’impresa. Il bilanciamento richiede che lo Stato non si limiti a punire ex post ma favorisca strumenti di compliance e riorganizzazione aziendale che tutelino la dignità del lavoratore senza compromettere la certezza del diritto per l’impresa. In termini pratici, ciò significa che l’attivazione ex decreto legislativo 231/01 delle misure interdittive deve essere accompagnata da percorsi di adeguamento organizzativo e da misure di policy pubblica che chiariscano i confini della subordinazione nel lavoro digitale.

A mero titolo di esempio, il profilo di colpevolezza dovrebbe fondarsi su:
-acquisizione dei log dell’app;
-algoritmi di assegnazione;
-policy retributive e contratti tipo;
-analisi economica delle retribuzioni effettive rispetto ai minimi contrattuali;
-raccolta sistematica di dichiarazioni dei rider per dimostrare stato di bisogno;
-vincoli organizzativi e sanzioni operative.

Di contro, i gruppi societari dovrebbero adottare politiche preventive costruite attorno a ‘modelli 231’, che includano:
-verifica e aggiornamento dei modelli organizzativi, ivi compresa la governance degli algoritmi;
-procedure di controllo e canali di whistleblowing;
-conservazione puntuale e sistematica di documentazione probatoria tesa a dimostrare l’autonomia reale delle prestazioni;
-adozione di criteri periodici per la determinazione delle tariffe;
-misure di tutela della sicurezza e delle garanzie sindacali.

Dall’altro lato, il legislatore e il Governo dovrebbero impegnarsi per favorire una maggior chiarezza normativa e regolamentare, ad esempio mediante l’introduzione di:
-criteri oggettivi di subordinazione nel lavoro digitale;
-standard di trasparenza algoritmica, tra cui l’obbligo per le piattaforme di rendere accessibili agli organi ispettivi i criteri di assegnazione e penalizzazione;
-integrazione ‘modelli 231’, costruendo specifici protocolli per la gestione del rischio lavoro nelle piattaforme digitali, con audit periodici indipendenti;
-clausole contrattuali e tutele minime per gli addetti alla c.d. gig-economy, compatibili con l’art. 36 Cost.;
-un diritto del lavoro digitale diretto a disciplinare espressamente le collaborazioni etero- organizzate e i meccanismi di responsabilità delle piattaforme;
-un sistema sanzionatorio calibrato, in grado di combinare sanzioni penali/amministrative con misure di compliance obbligatorie e piani di riorganizzazione aziendale supervisionati    da organismi pubblici.

3. Conclusioni


La vicenda Glovo è in definitiva un caso paradigmatico per il diritto penale dell’economia e per la responsabilità amministrativa degli enti. Essa mette in luce la necessità di revisionare gli strumenti processuali e normativi, ormai incapaci o inadeguati nel descrivere la realtà contemporanea, senza tuttavia rinunciare ai principi costituzionali di dignità e tutela del lavoro. L’efficacia della risposta dipenderà dalla qualità delle indagini tecniche, dalla pluralità degli attori coinvolti, dalla capacità degli enti di adeguare i propri modelli organizzativi e dalla volontà nomopoietica di fornire regole chiare per il lavoro digitale.
Non si tratta solo di sanzionare un’azienda, ma di disegnare quale modello comunitario e istituzionale vogliamo progettare. Se la risposta sarà solo repressiva, il problema resterà; se sarà preventiva e strutturale, potremo trasformare una crisi in opportunità di civiltà giuridica e sociale.

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Francesco Gandolfi

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