Gestori di telefonia mobile e pratiche commerciali scorrette

Alesso Ileana 29/10/18
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E’ pratica sleale la fornitura non richiesta di schede SIM preimpostate e attivate all’insaputa del consumatore che ne paga i costi Corte di Giustizia UE, Sezione II, sentenza 13 settembre 2018, cause C-54/17 e C-55/17.

Fatto

Nel 2012 l’Autorità garante della concorrenza e del mercato, AGCM ha multato Wind, di 200.000 euro e Vodafone, di 250.000 euro, per aver messo in commercio delle schede sim su cui erano preimpostati e preattivati determinati servizi a pagamento, di navigazione internet e di segreteria telefonica, i cui costi venivano addebitati all’utente senza che questi fosse stato previamente informato della loro esistenza.
Secondo l’Autorità garante, tali condotte rientrano nella categoria di pratiche commerciali aggressive, prevista dalla normativa generale europea sulle pratiche commerciali scorrette.
Le società di telefonia ricorrono al Tar Lazio che nel 2013 accoglie i ricorsi sostenendo che l’AGCM non è competente a sanzionare condotte in materia di servizi di telefonia, poiché tali servizi sono disciplinati da una normativa specifica che affiderebbe tale compito ad un’altra Autorità: la Autorità per le garanzie nelle telecomunicazioni (AGcom).
L’AGCM appella la sentenza al Consiglio di Stato che decide di sottoporre la questione alla Corte di Giustizia UE per la interpretazione della normativa europea su le nozioni di “fornitura non richiesta” e “pratica commerciale aggressiva”.

La decisione

La Corte di Giustizia stabilisce che la vendita di schede telefoniche SIM che abbiano preimpostate o già attivate delle funzioni a pagamento senza che il cliente ne sia a conoscenza costituisce una pratica commerciale sleale e aggressiva poiché si tratta di una fornitura non richiesta dal consumatore. Questo infatti non era a conoscenza di un elemento decisivo nella scelta, il prezzo del servizio acquistato, e quindi non ha scelto ed è irrilevante il fatto che il cliente possa chiedere di disattivare il servizio o che l’utilizzo delle funzioni internet e di segretaria telefonica dipendano da azioni di accesso consapevoli del cliente. Inoltre ci sono alcune funzionalità sempre attive che possono far luogo a connessioni internet effettuate all’insaputa del consumatore.
Poiché si tratta di fornitura non richiesta è applicabile la disciplina generale europea sulle pratiche commerciali scorrette, che non si pone in contrasto con la normativa europea che regola specificamente i servizi di telecomunicazioni. Per questo motivo l’Autorità garante della concorrenza e del mercato è competente a sanzionare queste condotte mentre non è l’Autorità che si occupa invece di comunicazioni.

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