Geografia giudiziaria: primo rinvio alla Corte costituzionale contro la chiusura dei Tribunali

Redazione 21/11/12
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Anna Costagliola

L’Organismo Unitario dell’Avvocatura (OUA) valuta positivamente il rinvio alla Corte Costituzionale del giudice civile del Tribunale di Pinerolo, che ha impugnato davanti alla Consulta la legge di riforma della geografia giudiziaria approvata con D.Lgs. 155/2012. In particolare, il Tribunale di Pinerolo ha sollevato la questione di illegittimità costituzionale in ordine alle disposizioni della legge delega 148/2011 e del D.Lgs. 155/2011, che hanno portato alla soppressione di vari uffici giudiziari, fra i quali lo stesso Tribunale e la Procura della Repubblica di Pinerolo (attualmente quarto ufficio giudiziario del Piemonte), accorpandoli al Tribunale e alla Procura di Torino.

Per Maurizio de Tilla, presidente OUA, questo rinvio alla Consulta rappresenta la prima conferma dell’opposizione manifestata in diverse occasioni dall’Avvocatura nei confronti di un provvedimento con chiari profili di illegittimità, che porterà alla chiusura di circa 1000 uffici giudiziari. La legge-delega, come l’OUA stesso ha più volte ribadito, e come sostenuto in un parere redatto per l’OUA dal costituzionalista professor Giuseppe Verde, è in contrasto con gli artt. 70, 72 e 77 della Costituzione. Si assiste, infatti, all’introduzione della nuova normativa nella legge di conversione di un decreto legge il cui oggetto è totalmente estraneo alla materia della riorganizzazione degli uffici giudiziari. Anche il magistrato di Pinerolo fa riferimento alla violazione del procedimento di formazione della legge, dato che i principi sulla revisione della geografia sono stati introdotti con un emendamento eterogeneo, e senza i necessari presupposti di straordinaria necessità e urgenza, in sede di conversione di un decreto-legge riguardante misure sulla stabilizzazione finanziaria e sullo sviluppo economico. La stessa Corte Costituzionale, definiva in una sentenza recente (n. 22 del 2012) quella in questione come, appunto, una «norma intrusa» e quindi ne censurava l’inserimento attraverso emendamenti. Inoltre, la norma «intrusa» non ha direttamente disciplinato la materia, perché la riorganizzazione territoriale degli uffici giudiziali è stata ulteriormente delegata al Governo.

Peraltro, contro la soppressione di Pinerolo si sono espresse le Commissioni Giustizia di Camera e Senato e il Consiglio Giudiziario presso la Corte di Appello di Torino, la Procura Generale e la Procura della Repubblica di Torino, perché questo taglio contrasta con gli obiettivi stessi della razionalizzazione della geografia giudiziaria che imponevano un riequilibrio tra uffici della stessa provincia, nel caso esista un tribunale metropolitano (nella specie Torino), e il divieto di soppressione dei tribunali della medesima provincia (Ivrea e Pinerolo). Ancora, nella stessa relazione di accompagnamento al D.Lgs. 155/2011 il Ministro della Giustizia scriveva testualmente che era necessario «impedire accorpamenti di tribunali sub-provinciali alle 5 grandi aree metropolitane (Roma, Napoli, Milano, Torino e Palermo)». Così, ovviamente, non è stato se si è avviato l’accorpamento del Tribunale subprovinciale di Pinerolo a quello metropolitano di Torino, con il risultato che metà della popolazione del Piemonte (la provincia di Torino) dovrebbe gravare su due uffici giudiziari e l’altra metà su ben sette, secondo una scelta palesemente irrazionale.

Pertanto, a rimettere ordine in questa giungla di scelte contraddittorie e di provvedimenti legislativi illegittimi sarà ora la Consulta. L’intera questione riguarda la soppressione di ben 31 Tribunali, 220 Sezioni distaccate e 600 Uffici di giudici di pace, per un totale di 1000 uffici giudiziari su 1400 esistenti.

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