Geografia giudiziaria: per il CNF gli Ordini forensi presso i tribunali sopprimendi rimangono in vita

Redazione 24/07/13
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Anna Costagliola

Il presidente del Consiglio Nazionale Forense (CNF), Guido Alpa, ha inviato al Ministero della Giustizia e ai Presidenti degli ordini un parere dell’Ufficio studi sulla sorte degli ordini costituiti presso i circondari di Tribunale di prossima soppressione. A fronte, infatti, dell’assoluto silenzio al riguardo da parte del D.Lgs. 155/2012 (Nuova organizzazione dei Tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero, a norma dell’articolo 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148), è sorto il dubbio che la programmata soppressione dei Tribunali potesse comportare in via necessaria ed automatica anche l’estinzione dei relativi ordini forensi.

La recente conclusione dei procedimenti pendenti innanzi alla Corte costituzionale nel senso dell’inammissibilità o del rigetto delle numerose questioni di legittimità sollevate da svariati uffici giudiziari in ordine alla richiamata normativa delegata, ha pertanto reso necessaria per l’Avvocatura la redazione di un parere che intervenisse a recare chiarimenti sulla questione controversa relativa alla sorte degli ordini forensi, atteso l’approssimarsi della data fissata dal decreto delegato per l’attuazione della riforma (13 settembre 2013).

Nel parere in oggetto, il CNF sottolinea come la soppressione del Tribunale non possa in alcun modo comportare in via necessaria e automatica anche la soppressione dell’ordine forense istituito presso quel circondario. La soluzione della necessaria sopravvivenza degli ordini costituiti presso i Tribunali sopprimendi passa per l’individuazione dei due caratteri fondanti la conformazione normativa degli ordini forensi: la natura giuridica di enti pubblici associativi degli ordini e la riserva di legge.

Il riconoscimento della natura giuridica degli ordini forensi quali «enti pubblici non economici a carattere associativo», già da tempo operato dalla dottrina, trova oggi una conferma ufficiale nel testo dell’art. 24, co. 3, L. 247/2012. Con detta definizione, il legislatore ha inteso ribadire l’esistenza di un substrato istituzionale accanto a quello personale dell’ordine: per un verso, infatti, si tratta di un ente pubblico istituito e previsto dalla legge, con funzioni da questa determinate; per atro verso è anche l’associazione obbligatoria di coloro che esercitano la medesima professione, una comunità (locale o nazionale) di soggetti qualificata professionalmente e ordinata, appunto, secondo diritto.

La riserva di legge (statale) in materia di ordini forensi circondariali si rinviene in due disposizioni costituzionali: l’art. 97 Cost., secondo cui i pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, e l’art. 117, co. 2, Cost., che assegna alla potestà legislativa statale esclusiva la disciplina degli enti pubblici nazionali. Dunque, per l’Avvocatura, la detta riserva di legge, ribadita in ben due disposizioni costituzionali, preclude in modo inequivocabile che sia possibile ricavare la grave decisione della soppressione dell’ente da una disposizione che non contiene, al riguardo, un’espressa e chiara manifestazione di volontà in tal senso.

Il parere del CNF ritiene assolutamente insufficiente, oltre che illegittimo, l’aver previsto la soppressione degli ordini forensi istituiti presso i Tribunali in corso di soppressione a causa della riforma della geografia giudiziaria (D.Lgs. 155/2012) nella sola circolare ministeriale di accompagnamento del decreto delegato, deducendola implicitamente dal legame territoriale (circondariale) esistente tra ordine forense e Tribunale.

Nessun effetto estintivo può dunque verificarsi in capo agli ordini forensi costituiti presso i Tribunali sopprimendi alla data del prossimo 13 settembre, non essendo rinvenibile nelle fonti conferenti una norma di rango primario che abbia un tale contenuto, e la riserva di legge in materia di disciplina degli ordini forensi preclude la possibilità che tale norma sia ricavabile anche implicitamente. Perché si verifichi un effetto estintivo degli ordini è pertanto necessaria una norma di legge che non solo preveda la soppressione ma disciplini la sorte dell’albo forense tenuto da quell’ordine, quella del personale dipendente, del patrimonio, delle funzioni amministrative in corso di svolgimento, con particolare riferimento a quella disciplinare, dei rapporti giuridici in corso.

Alla luce di tale ricostruzione delle norme, e senza pretesa di esaustività su tutte le problematiche e i dubbi dei casi concreti che si potrebbero verificare, il CNF conclude ritenendo che, in assenza di una norma primaria che si faccia carico di disciplinare anche la tenuta dell’albo e gli altri rapporti in essere, gli ordini forensi costituiti presso i Tribunali di prossima soppressione continueranno a svolgere regolarmente le loro funzioni nella circoscrizione territoriale coincidente con il territorio dell’ex circondario di Tribunale; e allorché l’ordine perdesse la disponibilità dei locali eventualmente utilizzati come sede nell’ambito della sede già destinata al Tribunale soppresso, l’ente dovrà dotarsi di una nuova sede operativa.

Si tratta, secondo quanto sostenuto dal CNF, di una soluzione assolutamente coerente con il quadro normativo di riferimento, alla luce della riserva di legge in materia e alla luce della peculiare natura giuridica dell’ordine forense.

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