Genitori separati, no al trasferimento in un’altra città

Redazione 17/07/17
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La madre o il padre separati che vivono assieme ai figli non possono trasferirsi in una città lontana, evitando così di fatto tutti i contatti della famiglia con l’altro genitore. Questo è almeno quanto deciso da un’interessante ordinanza del Tribunale di Ancona, la numero 3358 del 21 giugno 2017, che ha anche stabilito che in caso di mancato rispetto del principio di bigenitorialità da parte della madre i figli possono essere ricollocati presso il padre.

Vediamo allora nel dettaglio in che modo si può tutelare il proprio diritto a essere presenti nella vita dei figli.

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Il genitore separato non può allontanare i figli dall’ex compagno

Secondo il Tribunale di Ancona, dunque, il genitore che ha ottenuto in sede di separazione il diritto a vivere assieme ai figli non può trasferirsi con loro in una città lontana per motivi di lavoro. Questo perché, soprattutto in assenza di assoluta urgenza, deve prevalere l’interesse dei minori a mantenere costante il rapporto con l’altro genitore –in questo caso il padre.

L’ordinanza del Tribunale di Ancona è destinata sicuramente a far molto discutere, ma in realtà il principio alla base della decisione è molto chiaro e garantito dalla legge: il minore per crescere in maniera sana ed equilibrata ha bisogno della presenza di entrambi i genitori, e non –come nel caso di specie– solo di quella della madre. Il cosiddetto principio di bigenitorialità è dunque a tutti gli effetti un diritto dei figli e un dovere da parte di entrambi i genitori.

La madre tenta di allontanarsi? L’affido può passare al padre

Ma non solo. Il Tribunale di Ancona ha esplicitamente dichiarato che nel caso in cui la madre insista nel proprio tentativo di allontanare fisicamente i figli dall’ex compagno dovrà essere valutata la possibilità di ricollocare i minori permanentemente nella casa del padre.

La donna si era rivolta al giudice per chiedere il trasferimento in una città a 300 chilometri di distanza dal Comune dove vive anche il padre, adducendo motivi lavorativi. In realtà il giudice, pur ammettendo che la donna può legittimamente inseguire la sua realizzazione personale, ha sottolineato come la ricorrente avesse ultimato la sua attività lavorativa solo poco tempo prima e avrebbe quindi potuto trovare opportunità lavorative ugualmente appetibili anche nella città di residenza.

A meno che, ed è questo il punto principale del problema, l’obiettivo della donna non fosse quello di escludere il padre dalla crescita dei figli.

Conta la qualità più che la quantità del tempo

Trasferirsi in un’altra città a molti chilometri di distanza, dichiarando di voler trovare un altro lavoro ma senza avere la necessità di cercare impiego al di fuori della propria residenza, può voler dire nella pratica allontanare i figli dal padre in un momento importante per la loro crescita.

Tanto più che, come specificato dal Tribunale, l’ex compagno della donna si era reso conto dell’importanza della sua presenza per la crescita dei figli al punto di arrivare a pagare il canone di locazione della casa dove la donna e i minori abitavano. A tal proposito, la madre aveva sostenuto che l’ex compagno non si dimostrava in realtà un buon padre perché gli impegni di lavoro gli impedivano di passare molto tempo con i figli. Il Tribunale è stato però di diverso avviso, ricordando che la qualità del tempo dedicato ai figli è più importante della quantità e del numero di ore settimanali nelle quali si è effettivamente presenti.

Non così si può dire, in questa circostanza, della madre, che sarebbe stata pronta a privare i minori della presenza del padre per inseguire proprie esigenze personali.

Affidamento condiviso e collocazione presso un genitore

Proprio il principio di bigenitorialità è alla base dell’affidamento condiviso, che è stato introdotto nel sistema giuridico con la Legge n. 54/2006 e che dovrebbe regolare tutti i casi di affido nei quali non ci siano motivi gravi e particolari che impongano l’allontanamento di uno dei genitori. Con l’affidamento condiviso entrambi i genitori esercitano congiuntamente la responsabilità verso i figli, e dunque entrambi devono partecipare a tutte le decisioni più importanti.

Ma, nella pratica, con chi deve vivere il minore? Nella maggior parte dei casi, per questioni pratiche, i figli prendono la residenza della madre: anche quando –per l’appunto– si ricorra all’affidamento condiviso. Ma, come sottolineato dall’ordinanza del Tribunale di Ancona, la presenza del padre resta fondamentale e la madre che non si comporti secondo le regole può essere costretta a rinunciare alla convivenza con i figli.

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Il volume si propone di offrire una panoramica della normativa nel particolare settore che riguarda il diritto minorile, con approfondimenti in ordine alle problematiche delle scelte dei genitori che si ripercuotono sulla vita dei figli. Nel manuale vengono affrontate le tematiche afferenti a quei diritti che affondano le radici nei principi della Convenzione Onu sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza. Tali diritti vengono messi in serio pericolo quando padri e madri affrontano la fine del loro rapporto e dovrebbero mantenere un costruttivo rapporto genitoriale; purtroppo, invece, la realtà ci mostra quanto sia difficile preservare le relazioni familiari. Tale difficoltà è stata recepita anche dall’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza che nella neonata “Carta dei diritti dei figli nella separazione dei genitori” prevede in apertura il diritto dei figli di continuare ad amare ed essere amati da entrambi i genitori e di mantenere i loro affetti. Secondo tale documento, bambini e adolescenti hanno il diritto di essere informati e aiutati a comprendere la separazione (o fine del rapporto) dei genitori, il diritto di essere ascoltati e quello di ricevere spiegazioni sulle decisioni che li riguardano, per giungere poi all’individuazione dei diritti come quello all’ascolto e alla partecipazione, del diritto a preservare le relazioni familiari, a non essere separati dai genitori contro la propria volontà, a meno che la separazione non sia necessaria nell’interesse preminente del minorenne. Ciò premesso, è doveroso evidenziare che i principi che regolano il diritto minorile sono materia d’interpretazione da parte dei magistrati, ma la loro conoscenza è necessaria anche nella formazione degli avvocati e in coloro che operano in questo settore.Cristina Cerrai, Avvocato in Livorno, patrocinante in Cassazione, ha una formazione specifica nell’ambito del diritto di famiglia e dei mi- nori. Ha ricoperto il ruolo di Coordinatore Nazionale dell’Osservatorio di Diritto di Famiglia e dei Minori della Giunta A.I.G.A. Attualmente, in qualità di Consigliera di Parità della Provincia di Livorno, è responsabile del centro di ascolto antiviolenza “Sportello VIS”.Stefania Ciocchetti, Avvocata formata nel diritto di famiglia, si occupa di mediazione familiare dal 1995; componente Comitato degli Esperti della Scuola di Aggiornamento c/o Fondazione Scuola Forense Barese; componente Commissione Famiglia c/o COA Bari, nomina a componente Consiglio Distrettuale di Disciplina (distretto di Corte Appello Bari) per il prossimo quadriennio.Patrizia La Vecchia, è avvocato in Siracusa con una formazione specifica nell’ambito del diritto civile ed in particolare del diritto di famiglia e dei minori; già relatrice in numerosi convegni e corsi di formazione in materia di tutela dei minori e violenza alle donne; già componente dell’osservatorio del Diritto di famiglia dell’AIGA, autrice e curatrice di diverse pubblicazioni in materia di diritto di famiglia e minorile. Oggi Vicepresidente della Sezione di Siracusa.Ivana Enrica Pipponzi, Avvocata cassazionista, ha una formazione specifica nell’ambito del diritto di famiglia e dei minori. A seguito della sua provata esperienza specifica, ha ricoperto le cariche di componente dell’Osservatorio Nazionale di Diritto di Famiglia e dei Minori di AIGA, di responsabile nazionale del Dipartimento “Diritto di Famiglia e Persone” e di coordinatrice del Dipartimento “Persona e Tutela dei Diritti Umani” della Fondazione AIGA “Tommaso Bucciarelli. Già Commissaria Regionale per le Pari Opportunità della Regione Basilicata, è l’attuale Consigliera Regionale di Parità per la Basilicata. Coautrice di numerosi volumi editi dalla Maggioli Editore in materia di Diritto di famiglia, dei minori e Successioni.Emanuela Vargiu, Avvocato cassazionista, formata nel diritto civile ed amministrativo; da dieci anni patrocinatore di cause innanzi alle Magistrature Superiori, esercita la professione a Cagliari. È autrice di diverse pubblicazioni giuridiche in materia di Diritto di famiglia e successioni.Contenuti on line L’acquisto del volume include la possibilità di accedere al sito https://www.maggiolieditore.it/approfondimenti, dove sono presenti significative risorse integrative, ovvero il formulario, in formato editabile e stampabile, la giurisprudenza e la normativa di riferimento. Le indicazioni per effettuare l’accesso sono all’interno del volume.

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