General Data Protection Regulation

Redazione 10/12/18
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Il Regolamento UE 2016/679, conosciuto anche come G.D.P.R. (acronimo di General Data Protection Regulation) costituisce un passo avanti nella protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali. Dall’applicazione del GDPR è discesa una parziale abrogazione del Codice della Privacy (Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al D.Lgs 30/6/2003 n. 196) nelle parti ritenute incompatibili. Il provvedimento nazionale di adeguamento, rappresentato dal decreto legislativo n. 101/2018.

Il regolamento privacy

La ratio alla base del Regolamento sta nell’implementare la protezione dei dati personali, in un’ottica di difesa dell’identità e della riservatezza delle persone fisiche. Il diritto alla riservatezza non trova esplicito fondamento né nella carta costituzionale italiana, né nel codice civile, ma è frutto di un’importante operazione interpretativa giurisprudenziale che ha portato al suo riconoscimento prima della sua regolamentazione a livello europeo. A livello sovranazionale si deve innanzitutto citare l’art. 8 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, secondo cui ogni persona ha diritto al rispetto della vita privata e familiare, del domicilio e della corrispondenza.

Il diritto di riservatezza

Sul fronte interno, con riferimento alla Carta Costituzionale, in dottrina è dibattuto a quale norma si debba fare specifico richiamo. Parte della dottrina ritiene che il diritto alla riservatezza debba essere incluso tra i diritti inviolabili di cui all’art. 2 Cost.; altri, invece, preferiscono ricorrere a disposizioni costituzionali che tutelano interessi affini, ma non del tutto coincidenti, con quello che sottende il diritto alla riservatezza, ossia agli artt. 13 e ss., sulla inviolabilità della persona e del domicilio e sulla libertà e segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione. Un ulteriore posizione, infine, richiama la disposizione di cui all’art 21 Cost.: la libertà di manifestazione del pensiero, intesa nel suo aspetto negativo (c.d. diritto al silenzio, “the right to be silent”), garantisce la sfera privata contro comportamenti volti a lederla attraverso la diffusione di fatti che il soggetto interessato non vuole manifestare.

Il risarcimento dei danni

La tutela del diritto alla riservatezza è affidata principalmente allo strumento del risarcimento del danno patrimoniale, secondo le disposizioni di cui agli artt. 2043 e ss. c.c., l’entità del quale è liquidata perlopiù mediante il ricorso al criterio equitativo, secondo la norma di cui all’art 1226 c.c.. Accanto al danno patrimoniale, trattandosi di diritto fondamentale, è risarcito anche il danno non patrimoniale, frequentemente subito dal soggetto che vede violata la sfera del proprio riserbo. Il recente Regolamento UE 2016/679 (art. 82) sancisce esplicitamente la risarcibilità del danno patrimoniale e non patrimoniale che chiunque subisca a causa della violazione di una prescrizione ivi contenuta a tutela del diritto alla privacy nel trattamento dei dati personali (condotta tipica). La risarcibilità del danno patrimoniale e non patrimoniale non esaurisce, comunque, tutte le possibilità di tutela del diritto alla riservatezza della persona. Con riguardo alla tutela della riservatezza, infatti il ricorso al provvedimento d’urgenza ex art. 700 cpc è più che fondamentale, dal momento che la lesione del diritto si aggrava proporzionalmente alla divulgazione della notizia fra il pubblico ed al trascorrere del tempo.

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