Garanzie sui depositi bancari: il Consiglio dei ministri approva le nuove soglie di tutela

Redazione 01/04/11
Scarica PDF Stampa
Accanto all’"epocale" riforma della giustizia, al Consiglio dei ministri
convocato per oggi ci sarà spazio anche per l’esame dello schema di decreto
legislativo che reca attuazione della direttiva 2009/14/CE, che modifica la direttiva
94/19/CE relativa ai sistemi di garanzia dei depositi bancari. Il provvedimento,
che riformula l’art. 96bis del TUB – Testo unico bancario (D.Lgs. 385/1993), incide
su due aspetti della disciplina:
a) modifica il livello di copertura dei depositi bancari in caso di insolvenza
di un istituto di credito. L’attuale comma 5 del citato provvedimento stabilisce
che il limite massimo di rimborso per ciascun depositante non può essere
inferiore a euro 103.291,38 (che sarebbe la conversione in euro della vecchia
soglia di 200 milioni di lire); a seguito della modifica che sarà approvata
oggi si stabilisce che il limite di rimborso per ciascun depositante sarà
pari a 100.000 euro, di fatto abbassando la tutela di circa 3 mila e passa euro.
Il nuovo provvedimento, tuttavia, specifica che la Banca d’Italia potrà
aggiornare tale limite per adeguarlo alle eventuali variazioni apportate dalla
Commissione europea in funzione del tasso di inflazione;
b) cambia il termine per il rimborso delle somme. L’attuale comma 7 dell’articolo
96bis TUB dispone che il rimborso sia effettuato, sino all’ammontare del controvalore
di 20.000 euro, entro 3 mesi dalla data del provvedimento di liquidazione coatta
amministrativa di un istituto di credito; il termine può essere prorogato
dalla Banca d’Italia, in circostanze eccezionali o in casi speciali, per un periodo
complessivo non superiore a 9 mesi. Modalità e termini per il rimborso
dell’ammontare residuo dovuto sono stabiliti dalla Banca d’Italia, che aggiorna
altresì il limite di 20.000 euro per adeguarlo alle eventuali modifiche
della normativa europea. Il nuovo comma 7 prevede ora che il rimborso sia effettuato
entro 20 giorni lavorativi (invece che entro 3 mesi) dalla data in cui si producono
gli effetti del provvedimento di liquidazione coatta (art. 83, co. 1, TUB), potendo
in questo caso la Banca d’ltalia prorogarlo, in circostanze del tutto eccezionali,
per un periodo complessivo non superiore a 10 giorni lavorativi (e non gli attuali
9 mesi).

Redazione

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento