Garantito l’anonimato a chi effettua trasferimenti fino a 1000 euro: il Consiglio dei ministri approva modifiche alla normativa sui servizi di pagamento

Redazione 26/09/11
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È stato approvato dal Consiglio dei ministri uno schema di decreto legislativo che integra e modifica la normativa di recepimento della direttiva 2007/64 sui servizi di pagamento nel mercato interno, normativa recata dal D.Lgs. 11/2010. Detto adeguamento alla normativa europea è stato dettato dalla necessità, avvertita dall’Unione europea anche prima dell’introduzione dell’euro, di creare un contesto comune per regolamentare i sistemi di pagamento, e ciò sia nell’ottica dell’agevolazione degli scambi monetari intracomunitari, che dell’incoraggiamento all’uso di mezzi di pagamento diversi dal contante, specie se per transazioni di modesto importo. Per tali pagamenti di piccola taglia è infatti ora possibile utilizzare la moneta elettronica, e dunque una carta o un qualsiasi strumento tecnologico che sia in grado di immagazzinare il proprio credito da spendere (anche un cellulare).

Il provvedimento in itinere armonizza il regime contabile cui sono sottoposti gli intermediari finanziari assoggettati alla particolare vigilanza di tipo prudenziale della Banca d’Italia, uniformando, tra l’altro, i criteri di redazione dei bilanci individuali e consolidati, e dispone nuove regole e controlli per gli istituti di pagamento.

Un interessante aspetto del provvedimento concerne in particolare la previsione della garanzia dell’anonimato per quei soggetti che effettuino pagamenti presso gli istituti di credito di importo pari o inferiore a 1000 euro. In pratica, si consente agli intermediari attivi di effettuare e ricevere pagamenti per importi sino a 1000 euro senza doversi più preoccupare di chiedere il nominativo dell’ordinante del pagamento.

La deroga alle vigenti disposizioni in materia di segnalazione dei dati dell’ordinante si giustifica in vista del recepimento da parte del Governo italiano dell’art. 3, co. 6, lett. b), del regolamento CE n. 1781/2006, il quale, nel dettare norme relative ai dati informativi dell’ordinante in ipotesi di trasferimento di fondi, al fine di prevenire, investigare e individuare eventuali casi di riciclaggio di denaro e di finanziamento del terrorismo, ammette tuttavia la possibilità dell’anonimato nelle transazioni in presenza delle seguenti condizioni:

a) il pagamento deve intervenire tra due intermediari dello stesso Stato (es. due banche italiane);

b) entrambi devono essere sottoposti agli adempimenti previsti dalla vigente normativa antiriciclaggio ovvero al D.Lgs. 231/2007;

c) il prestatore del servizio di pagamento del beneficiario ovvero del soggetto, persona fisica o giuridica, che riceverà i soldi, deve essere in grado di risalire, attraverso un numero unico d’identificazione, al trasferimento di fondi effettuato e quindi all’identificazione del soggetto che ha effettuato il pagamento;

d) la transazione non deve superare i 1.000 euro.

Nello schema del decreto legislativo si legge poi che spetterà alla Banca d’Italia dettare regole procedurali ulteriori al fine di rendere concretamente attuabile la nuova normativa.

Redazione

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