Gara per il servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa: appare più che ragionevole che la Commissione abbia interpretato il Capitolato nel senso di attribuire un maggiore p

Lazzini Sonia 28/06/07
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Merita di essere segnalata la sentenza numero 766 del 2007 emessa dal Tar Toscana, Firenze ed avente ad oggetto una controversia relativa ad una procedura per la ricerca del broker assicurativo.
 
Uno di motivi del ricorso si basa sulla seguente doglianza:
 
< Quanto al primo motivo la ricorrente contesta il punteggio ricevuto per ciascuno dei due lotti (e cioè 7 punti) con riguardo all’art. 5 punto a.2 del Capitolato speciale (composizione dello staff tecnico dedicato allo svolgimento del Servizio in questione) poiché a suo avviso, avendo la commissione ritenuto “più che adeguato” al servizio il personale indicato nell’offerta avrebbe dovuto assegnare il massimo del punteggio (e cioè 8 punti) e non soli 7 punti; inoltre – aggiunge la ricorrente principale – illegittimamente la commissione, avendo rilevato che l’offerta indicava lo stesso personale senza alcuna distinzione tra i due lotti, aveva attribuito per ciascun lotto soltanto il 50% del punteggio adottando un criterio arbitrario e privo di adeguata motivazione.>
 
il giudice adito non ha dubbi nel rifiutare una tale contestazione in quanto:
 
< In realtà, invece, la censura è in primo luogo basata su un errore di fatto ed in secondo luogo è infondata anche a prescindere da tale profilo.
 
Infatti la Commissione (vedi verbale 12 aprile 2006 n. 11), nell’esaminare le offerte della ATI ricorrente, ha attribuito a ciascun lotto il 50% del personale e della percentuale di ore dedicate, ma non del punteggio, tanto vero che, su un massimo di punti 8, all’offerta per ciascun lotto ne sono stati assegnati ben 7; né appare censurabile la mancata attribuzione del punteggio massimo, ove solo si consideri che l’ATI ricorrente aveva omesso di indicare nelle offerte la percentuale del monte ore (da calcolarsi su base mensile) dedicata all’attività, nonostante che il capitolato richiedesse espressamente (vedi art. 5, p.a. 2) tale elemento ed in tali sensi (con specifico riferimento al monte ore mensile) si fosse espressa anche la stazione appaltante su apposito quesito; pertanto l’attribuzione alle offerte dell’ATI ricorrente di punti 7 per ciascun lotto in gara non risulta in contrasto con i criteri di valutazione fissati dal capitolato speciale.>
 
 
Anche relativamente alla circostanza che secondo la ricorrente, l’attività di gestione sinistri fosse prestata gratuitamente alla stazione appaltante., il Tar non si trova d’accordo in quanto
 
< Va, infine, disatteso anche il quarto ed ultimo motivo con il quale viene contestata (quanto all’art. 5, p. f del capitolato, metologia operativa e servizi aggiuntivi) l’assegnazione alla ricorrente di punti 13 (su un massimo di 30) per il lotto 1 e di punti 10 per il lotto 2, deducendo il difetto di motivazione e l’errore nei presupposti con riguardo alla valutazione critica del progetto presentato dalla ricorrente con specifico riferimento alla previsione di “un’auto assicurazione per i sinistri certi da gestire attraverso una società specializzata nel settore” che, comunque, dovrebbe essere remunerata per tale attività; invece, ad avviso della ricorrente, la commissione non avrebbe rilevato che il costo della società terza in realtà non graverebbe sulla stazione appaltante poiché il servizio verrebbe prestato gratuitamente da appositi tecnici come servizio aggiuntivo, così come si rileva leggendo a pag. 110 del progetto di modalità di espletamento del servizio.
 
Ma il collegio (anche a voler prescindere dai profili di inammissibilità della censura in quanto attinente all’attività di valutazione discrezionale della commissione) ritiene che l’assegnazione del punteggio in questione non sia viziata nei sensi illustrati: infatti nell’offerta della ricorrente  non si afferma che la società terza, addetta alla gestione sinistri, svolge la propria attività gratuitamente, né l’ATI ricorrente potrebbe assumere impegni per un soggetto terzo, mentre il servizio aggiuntivo proposto “gratuitamente ad opera di tecnici specializzati” in realtà va riferito alla diversa situazione in cui l’Azienda sanitaria “gestisce direttamente le vertenze legali e può avvalersi, gratuitamente, della rete di fiduciari legali del Gestore sinistri >
 
Attenzione inoltre che un ricorso deve essere considerato inammissibile qualora comunque, anche in caso di accoglimento, il punteggio della ricorrente non sarebbe comunque stato sufficiente a garantire l’aggiudicazione, nel caso particolare quindi:
 
< Quanto, invece, al lotto 2 (la cui aggiudicazione concerne polizze auto, incendio, furto e simili), va preliminarmente rilevato che soltanto i primi due motivi di gravame contengono censure pertinenti anche alla assegnazione del punteggio all’offerta presentata da ATI ricorrente s.p.a. per il lotto 2 medesimo; in conseguenza va accolta l’eccezione di inammissibilità sollevata dalla controinteressata , aggiudicataria
 
 infatti appare evidente che non sussiste l’interesse a ricorrere poiché, anche ove in ipotesi fossero attribuiti alla offerta della ricorrente . i maggiori punteggi pretesi (e cioè 1 punto per il primo motivo e 4 punti per il secondo), egualmente la suddetta ricorrente (principale) con complessivi punti 73 (69 attribuiti + 4 pretesi) non riuscirebbe a superare l’aggiudicazione del lotto 2, la cui impresa prima classificata, che aveva ottenuto punti 88,7.>
 
 
a cura di Sonia LAzzini
 
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
 
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
 N. _______ REG. SENT.
            ANNO 2007
 
N. 1353 REG. RIC.
 
PER LA TOSCANA
– II^ SEZIONE –
 
ha pronunciato la seguente:
             ANNO 2006
Motivazione di cui al
 
Disp. N. 25 /07
 
 
SENTENZA
 
 
Sul ricorso n. 1353/2006 proposto da *** S.P.A. di Brokeraggio Assicurativo, con sede legale in Genova e di Consulborkers s.p.a., con sede in Potenza, in persona dei rispettivi legali rappresentanti, entrambe rappresentate e difese dagli avv.ti Alessandro e Stefano Ghibellini di Genova e dall’avv. Fausto Falorni presso il cui studio sono domiciliate in Firenze, Via dell’Oriuolo n. 18/20;
 
c o n t r o
 
– ESTAV CENTRO – Ente per i Servizi tecnico Amministrativi di Area Vasta, con sede in Firenze, in persona del direttore generale, rappresentato e difeso dall’avv. Loriano Maccari presso il cui studio è domiciliato in via Porta Rossa n. 6;
 
e nei confronti di:
 
– SOC. *** S.P.A., con sede in Milano (in A.T.I. con *** International Insurance Brokers s.r.l. ed *** Insurance s.r.l.), in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa in proprio e quale mandataria dagli avv.ti Gianluca Garibaldi e Stefano Soncini di Milano, nonché dal Prof. Avv.to Duccio Traina presso il cui studio in Firenze è domiciliato in Via Lamarmora n. 14;
 
nonché SOC. *** S.p.A., con sede in Milano (in A.T.I. con *** Italia s.p.a., *** Brokers s.r.l. e *** s.r.l.), in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa in proprio e quale mandataria dall’avv. Michele Paparelle di Milano e dall’avv. Ivan Marrone del cui studio è domiciliata in Firenze in Via de’ Rondinelli n. 2;
 
PER L’ANNULLAMENTO
 
del provvedimento dirigenziale 15 giuigno 2006 n. 185 con il quale il responsabile del Dipartimento Acquisizione Beni e Servizi dell’ESTAV Centro ha aggiudicato,con gara a pubblico Incanto, il Servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo per le Aziende Sanitarie dell’Area Vasta-Centro e per l’Estav Centro, per un periodo di anni tre, all’A.T.I. di cui è mandataria *** S.p.A. quanto al lotto 1, nonché all’A.T.I. di cui è mandataria *** S.p.A., quanto al lotto 2, nonché di ogni atto connesso tra cui in particolare dei verbali di gara e della nota di chiarimento 6 luglio 2006 n. 9408 trasmessa alla ricorrente dal responsabile del procedimento.
 
Visto il ricorso con i relativi allegati;
 
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Estav Centro e delle controinteressate *** s.p.a. e *** s.p.a.;
 
Visto il ricorso incidentale proposto da *** s.p.a., in proprio e quale mandataria dell’A.T.I. sopraindicata avverso la determinazione di aggiudicazione n. 185/2006 nella parte in cui non dispone l’esclusione dalla gara della ricorrente principale o, comunque, le assegna un punteggio maggiore di quello cui ha titolo.
 
Viste le memorie difensive presentate dalle parti;
 
Visti tutti gli atti di causa;
 
Designato relatore il Cons. Lydia Ada Orsola Spiezia;
 
Uditi, alla pubblica udienza del 22 marzo 2007, gli avv.ti Alessandro Ghibellini, Loriano Maccari, Stefano Soncini e Michele Paparelle;
 
Pubblicato il 23 marzo 2007 il dispositivo n. 25/2007 ai sensi dell’art. 4 legge n. 205/2000;
 
Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:
 
F A T T O E   D I R I T T O
 
1. Con deliberazione 23 novembre 2005 n. 14 il direttore generale dell’ESTAV Centro ha indetto una gara per l’affidamento (ai sensi del d.leg.vo n. 157/1995 art. 23 favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa) del Servizio di Consulenza e Brokeraggio assicurativo per le Aziende Sanitarie dell’Area Vasta Centro della Toscana (cioè AUSL 3 Pistoia, AUSL 4 Prato, AUSL 10 Firenze, AUSL 11 Empoli, nonché Az. Osp. Univ.Careggi e Meyer) e per ESTAV Centro per la durata di tre anni; la gara era articolata in due lotti: lotto 1 per le responsabilità RCT/RCO e lotto 2 per Polizza auto, incendio, furto, Infortuni, tutela giudiziaria, responsabilità contabile, elettronica ed ogni altro rischio che le amm.ni volessero assicurare durante la vigenza dal contratto.
 
Entro il termine dell’8 gennaio 2006 furono presentate 6 offerte, tra le quali, nella seduta del 4 maggio 2006, la Commissione dichiarò vincitrici, per il lotto 1, l’ATI ***/*** ed *** con punti 87,5 e, per il lotto 2, l’ATI ***/***/*** e *** con punti 88,7; con successivo provvedimento 15 giugno 2006 n. 185 il direttore del Dipartimento Acquisizioni Beni e Servizi ESTAV Centro, preso atto che l’ATI *** /*** – classificatasi al 6° posto per entrambi i lotti con punti 72 e 69 – con lettera 23.5.2006 aveva diffidato la stazione appaltante a non aggiudicare alla *** ed alla *** il servizio (asserendo di aver avuto un punteggio inferiore a quello che le sarebbe spettato) confermò la graduatoria predisposta dalla commissione di gara nel verbale n. 11 e dispose l’aggiudicazione definitiva del servizio per il lotto 1 all’ATI *** e per il lotto 2 all’ATI ***.
 
Con nota 6 luglio 2006 il responsabile del procedimento di gara fornì chiarimenti all’ATI *** s.p.a. (a seguito di memoria da questa presentata il 19 giugno 2006 per contestare il punteggio attribuito alla propria offerta) con riguardo alla valutazione di alcuni aspetti delle offerte fatta dalla Commissione in sede di gara ai fini della attribuzione del punteggio.
 
1.1. Ma l’ATI *** s.p.a., ritenute non soddisfacenti le delucidazioni ricevute ed asserendo che, ove la propria offerta fosse stata correttamente valutata, avrebbe vinto la gara, ha impugnato con il ricorso in epigrafe il provvedimento di aggiudicazione definitiva, unitamente ai verbali della commissione ed alla successiva nota di chiarimento, chiedendone l’annullamento per i seguenti vizi dedotti sotto più profili in quattro articolati motivi:
 
Violazione del d.leg.vo n. 157/1995, del disciplinare di gara e del capitolato speciale d’appalto, nonché eccesso di potere per difetto di motivazione, illogicità grave e sviamento di potere nonché per difetto d’istruttoria e travisamento dei fatti (limitatamente al quarto ed ultimo motivo); in particolare la ricorrente deduceva che: 1) e 2) era stata penalizzata nel punteggio (avendo avuto solo 7 punti su 8 massimi) con riguardo alla composizione dello staff tecnico dedicato allo svolgimento del servizio e con riguardo alla disponibilità all’apertura di nuove sedi; 3) illegittimamente la commissione non avrebbe tenuto conto del fatto che la *** s.p.a. era stata destinataria di provvedimenti di revoca, assegnandole pertanto per entrambi i lotti 5 punti (e cioè il massimo); 4) erroneamente per la metologia operativa per l’espletamento del servizio e per i servizi aggiuntivi (di cui al punto f. del capitolato speciale) la Commissione aveva attribuito alla ricorrente soltanto punti 13 per il lotto 1 e punti 10 per il lotto 2, non avendo considerato che la società terza affidataria della gestione dei sinistri avrebbe svolto l’attività gratuitamente ad opera di tecnici specializzati la cui opera era prevista nell’ambito dei servizi aggiuntivi.
 
Si è costituita in giudizio ESTAV Centro, che preliminarmente ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per genericità dei motivi e per carenza d’interesse a ricorrere, considerato che comunque la ricorrente, anche ove fossero accolte tutte le censure, raggiungerebbe soltanto punti 80 per il lotto 1 e punti 77 per il lotto 2 e, quindi, non si potrebbe classificare meglio delle aggiudicatarie che hanno vinto la gara con punti 87,5 e punti 88,7; il ricorso, inoltre, sarebbe inammissibile anche per la mancata impugnazione delle motivazioni per cui Estav Centro ha ritenuto di non valutare negativamente la vicenda di segnalata revoca dell’incarico riguardante la vincitrice del lotto 1; nel merito, poi, la stazione appaltante ha chiesto il rigetto del ricorso, previa eccepita inammissibilità del terzo e quarto motivo.
 
1.2. Si è costituita la *** s.p.a., aggiudicataria del lotto 1, chiedendo il rigetto del ricorso e di poi, con ricorso incidentale depositato il 19 ottobre 2006, ha impugnato anch’essa il provvedimento finale di approvazione degli atti di gara ed i presupposti verbali nella parte in cui non ha escluso la ricorrente oppure non le ha attribuito un punteggio inferiore ai 5 punti per aver dichiarato di non essere incorsa in nessuna cessazione anticipata del rapporto instaurato con altre stazioni appaltanti, mentre, invece, ciò si sarebbe verificato nel 2003 con l’Azienda USL di Massa Carrara e nel 2004 con l’ASL di Napoli-Cotugno.
 
Con memoria del febbraio 2007 la ***, quale aggiudicataria del lotto 1, ha preliminarmente eccepito la carenza d’interesse della ricorrente principale per mancato esito positivo della c.d. prova di resistenza, in quanto l’ipotetico accoglimento delle varie censure le consentirebbe di ottenere soltanto punti 80 contro punti 82,5 della vincitrice (e cioè 87,5 – 5 contestati = 82,5); nel merito, poi, con puntuali controdeduzioni ha chiesto il rigetto del ricorso principale.
 
Infine si è costituita anche la *** s.p.a., aggiudicataria del lotto 2, che ha preliminarmente chiesto l’accoglimento del ricorso incidentale presentato da *** s.p.a. con conseguente improcedibilità del ricorso principale per carenza d’interesse; quanto all’impugnazione principale, poi, premesso in punto di fatto che nessuno dei motivi contestava il punteggio attribuitole, ne eccepiva l’inammissibilità per carenza d’interesse anche alla luce della mancata indicazione della soglia, della prova di resistenza e nel merito, contestate le censure con puntuali controdeduzioni, ne chiedeva il rigetto.
 
Con memoria del marzo 2007 la ricorrente principale ha ribadito il proprio interesse a ricorrere asserendo di avere titolo a punti 94 sia per il lotto 1 che per il lotto 2 e quindi, replicando alle censure formulate con il ricorso incidentale dalla *** s.p.a., ne ha chiesto il rigetto, insistendo-invece- per l’accoglimento del ricorso principale.
 
Con memoria del marzo 2007 l’ESTAV Centro ha contestato per entrambi i lotti il calcolo della soglia di resistenza effettuato dalla ricorrente principale e, quindi, ha insistito in via preliminare sull’inammissibilità del medesimo per carenza d’interesse e nel merito per il rigetto; con analoghe argomentazioni hanno insistito sulla carenza d’interesse al ricorso sia la *** s.p.a. per il lotto 1 che la *** s.p.a. per il lotto 2 con memorie difensive depositate nell’imminenza della trattazione della causa.
 
Alla pubblica udienza del 22 marzo 2007, uditi i difensori presenti per le parti, la causa è passata in decisione.
 
In data 23 marzo 2007 è stato pubblicato il dispositivo di sentenza n. 25/2007 previsto dalla legge n. 205/2000, art. 4.
 
2. Quanto sopra premesso in fatto, in diritto la controversia concerne la gara di appalto espletata dall’ESTAV Centro, Regione Toscana, ed articolata in due lotti, per l’affidamento (con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa) del servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo per la durata di anni tre (dalla data di affidamento) a favore delle Aziende sanitarie dell’Area Vasta – Centro e dell’ESTAV Centro (medio sopraindicati); gara conclusasi con l’aggiudicazione del lotto n. 1 (p. 87,5) alla *** s.p.a. in ATI con altre imprese meglio indicate in fatto e del lotto n. 2 (p. 88,7) alla *** s.p.a. in ATI con altre imprese meglio indicate in fatto, mentre la ricorrente principale, che con p. 72 per il lotto 1 e con p. 69 per il lotto 2 si è classificata al 6° (ed ultimo) posto della graduatoria approvata con la determinazione dirigenziale di aggiudicazione 15.6.2006 n. 185 (prov. impugnato), contesta il punteggio attribuito dalla commissione alla sua offerta (e per un profilo anche all’offerta della vincitrice del lotto 1), concludendo che – invece – avrebbe dovuto classificarsi al primo posto per entrambi i lotti con punti 94; infine la vincitrice della gara per il lotto 1 ha presentato anche ricorso incidentale.
 
Preliminarmente il collegio prende in esame le eccezioni di inammissibilità del ricorso principale (sollevate dalle controparti con riguardo al mancato superamento della c.d. soglia di resistenza), ma decide di prescinderne almeno per il lotto 1, poiché l’impugnazione è infondata nel merito per il suddetto lotto, mentre per il lotto 2, come si dirà in seguito, va dichiarata inammissibile.
 
2.1. Quanto poi al ricorso incidentale proposto da *** s.p.a. (e volto a far escludere l’offerta della ricorrente principale dalla gara), il medesimo va esaminato prioritariamente, in quanto suscettibile di far venir meno la stessa sussistenza delle condizioni dell’azioni necessarie per la proposizione del ricorso principale, ma ad avviso del collegio, va respinto.
 
Sul punto va premesso che il capitolato speciale tra i criteri di valutazione dell’offerta più vantaggiosa, all’art. 5, punto C.3, per la voce esperienze presso enti pubblici nel triennio 2002/2004 (esito degli incarichi svolti nell’ultimo quinquennio di razionalizzazione di portafogli assicurativi) prevedeva l’attribuzione di 0 punti nel caso di revoca di incarico e di punti 5 in assenza di revoca.
 
Ad avviso della ricorrente incidentale, poiché ATI *** s.p.a. si era limitata a dichiarare di “non aver subito revoche per gravi inadempienze” senza ulteriori precisazioni, l’offerta sarebbe risultata incompleta (o comunque insufficiente) con il conseguente obbligo di esclusione dalla gara in applicazione della specifica clausola prevista dal disciplinare di gara, art. 4; invece la commissione di gara, acquisiti chiarimenti dalla ricorrente principale (così come da altre concorrenti) sulla mancanza, comunque, di casi di revoca anche per motivi diversi, non solo non aveva escluso l’offerta della *** s.p.a., ma le aveva assegnato il massimo punteggio di 5 punti.
 
La censura va disattesa.
 
In primo luogo non ricorrevano i presupposti per l’esclusione dell’offerta *** dalla gara poiché la autodichiarazione di cui al punto C. 3 del Capitolato era stata fornita ed anche alla luce della successiva precisazione si era rivelata esaustiva: cioè le ditte *** e *** non avevano subito alcuna cessazione anticipata del rapporto contrattuale instaurato; in secondo luogo, in punto di fatto, la ricorrente principale ha replicato alle contestazioni avverse con puntuali controdeduzioni che il collegio ritiene condivisibili: infatti la revoca del servizio di brokeraggio disposta dall’Azienda USL Massa e Carrara nell’agosto 2003 aveva riguardato la soc. *** Tecnica s.r.l., e non la Soc. *** s.p.a., mentre l’annullamento disposto nel novembre 2004 dall’Azienda Ospedaliera Cotugno di Napoli era avvenuto nell’esercizio del potere di autotutela della azienda ospedaliera che aveva affidato il servizio alla Soc. *** sviluppo s.r.l. (società anch’essa dotata di una soggettività giuridica distinta da *** s.p.a.) senza il previo espletamento di una gara ad evidenza pubblica.
 
Pertanto correttamente la commissione di gara aveva attribuito all’ATI *** – *** i 5 punti assegnabili in applicazione del punto C.3 del Capitolato speciale.
 
Per le esposte considerazioni, il ricorso incidentale va respinto.
 
2.2. Si passa, quindi, all’esame del ricorso principale per il quale (come si è sopra detto) si prescinde – quanto al lotto 1 – dalla verifica della soglia di resistenza con riguardo alla sussistenza dell’interesse a ricorrente, poiché il medesimo va respinto nel merito per tale lotto, mentre va comunque dichiarato inammissibile per il lotto 2.
 
Quanto al primo motivo la ricorrente contesta il punteggio ricevuto per ciascuno dei due lotti (e cioè 7 punti) con riguardo all’art. 5 punto a.2 del Capitolato speciale (composizione dello staff tecnico dedicato allo svolgimento del Servizio in questione) poiché a suo avviso, avendo la commissione ritenuto “più che adeguato” al servizio il personale indicato nell’offerta avrebbe dovuto assegnare il massimo del punteggio (e cioè 8 punti) e non soli 7 punti; inoltre – aggiunge la ricorrente principale – illegittimamente la commissione, avendo rilevato che l’offerta indicava lo stesso personale senza alcuna distinzione tra i due lotti, aveva attribuito per ciascun lotto soltanto il 50% del punteggio adottando un criterio arbitrario e privo di adeguata motivazione.
 
In realtà, invece, la censura è in primo luogo basata su un errore di fatto ed in secondo luogo è infondata anche a prescindere da tale profilo.
 
Infatti la Commissione (vedi verbale 12 aprile 2006 n. 11), nell’esaminare le offerte della ATI ***, ha attribuito a ciascun lotto il 50% del personale e della percentuale di ore dedicate, ma non del punteggio, tanto vero che, su un massimo di punti 8, all’offerta per ciascun lotto ne sono stati assegnati ben 7; né appare censurabile la mancata attribuzione del punteggio massimo, ove solo si consideri che l’ATI *** aveva omesso di indicare nelle offerte la percentuale del monte ore (da calcolarsi su base mensile) dedicata all’attività, nonostante che il capitolato richiedesse espressamente (vedi art. 5, p.a. 2) tale elemento ed in tali sensi (con specifico riferimento al monte ore mensile) si fosse espressa anche la stazione appaltante su apposito quesito; pertanto l’attribuzione alle offerte dell’ATI *** di punti 7 per ciascun lotto in gara non risulta in contrasto con i criteri di valutazione fissati dal capitolato speciale.
 
2.3. Con il secondo motivo, poi, si deduce la pretesa penalizzazione di punteggio (3 punti su 7 massimi) partita dall’ATI *** nella valutazione della propria disponibilità all’apertura di 7 sedi stabili nei pressi delle amministrazioni interessate; disponibilità all’apertura che, in confronto alla presenza di uffici già operanti (offerta da altri concorrenti come l’aggiudicataria del lotto 1), sarebbe stata valutata in maniera inadeguata mentre il capitolato speciale (all’art. 5, punto a.3) prevedeva le due situazioni come alternative a livello paritario.
 
La censura, però, a prescindere da profili di genericità, non appare comunque condivisibile: appare, infatti, più che ragionevole che la Commissione abbia interpretato il Capitolato nel senso di attribuire un maggiore peso alle sedi già attive rispetto a quelle solo programmate e che, quindi, abbiano prefissato il criterio per cui mentre per 4/o più sedi attive spettavano 7 punti, per ciascuna disponibilità all’apertura si prevedeva l’attribuzione di punti 0,75; pertanto l’attribuzione di 3 punti per la valutazione della organizzazione del servizio sotto il profilo logistico (capitolato art. 5, p.a. 3) proposta dall’ATI *** (per entrambi i lotti) risulta immune dai vizi dedotti con il secondo motivo.
 
2.4. Con il terzo motivo la ricorrente principale, con riferimento al Capitolato speciale, art. 5 p.c. 3, deduce l’illegittimità dei punti attribuiti alla aggiudicataria *** s.p.a. – ATI, assumendo che alla stessa (secondo i criteri prefissati nella lex specialis) dovevano essere assegnati punti 0 poiché aveva subito alcune revoche di affidamento del servizio tra cui quella disposta dalla Azienda USL d Pistoia con nota 4 dicembre 2003 n. 917.
 
La censura, però, è infondata.
 
Al riguardo il collegio, vista la documentazione agli atti, non ha motivo per discostarsi dalle conclusioni illustrate dall’ESTAV Centro nel provvedimento di aggiudicazione e sostenute da specifiche motivazioni: in pratica nella vicenda verificatasi nel 2003 con l’Azienda USL 3 di Pistoia non si è perfezionata nessuna ipotesi dii “revoca” in senso tecnico (da incarico di brokeraggio precedentemente affidato alla *** s.p.a.), dal momento che tra l’Azienda sanitaria di Pistoia e la impresa in questione non intercorreva alcun rapporto contrattuale soggetto ad essere revocato, ma piuttosto era accaduto che, fuori dell’ambito del contratto di affidamento del servizio a seguito di aggiudicazione con gara regionale, l’Azienda 3 di Pistoia aveva chiesto alla soc. *** s.p.a. (nel giugno 2003, affidataria del servizio di brokeraggio assicurativo per tutto il territorio regionale) di adoperarsi per garantire – attraverso idonee “soluzioni” contrattuali – la continuità di copertura assicurativa fino all’effettiva decorrenza del nuovo contratto a livello regionale; pertanto, risolta poi autonomamente tale esigenza da parte della stessa AUSL in questione, il direttore generale, nel darne notizia alla *** s.p.a. nella citata lettera del 4 dicembre 2003, usava la locuzione che “l’incarico veniva revocato”.
 
Infine la *** s.p.a. nella memoria del febbraio 2007 ha precisato che, poiché la suddetta determinazione non le è stata non notificata, non ne era a conoscenza e, quindi, per tale motivo, non l’aveva, comunque, indicata nella documentazione preparata per la gara con Estav Centro.
 
2.5. Va, infine, disatteso anche il quarto ed ultimo motivo con il quale viene contestata (quanto all’art. 5, p. f del capitolato, metologia operativa e servizi aggiuntivi) l’assegnazione alla ricorrente di punti 13 (su un massimo di 30) per il lotto 1 e di punti 10 per il lotto 2, deducendo il difetto di motivazione e l’errore nei presupposti con riguardo alla valutazione critica del progetto presentato dalla ricorrente con specifico riferimento alla previsione di “un’auto assicurazione per i sinistri certi da gestire attraverso una società specializzata nel settore” che, comunque, dovrebbe essere remunerata per tale attività; invece, ad avviso della ricorrente, la commissione non avrebbe rilevato che il costo della società terza in realtà non graverebbe sulla stazione appaltante poiché il servizio verrebbe prestato gratuitamente da appositi tecnici come servizio aggiuntivo, così come si rileva leggendo a pag. 110 del progetto di modalità di espletamento del servizio.
 
Ma il collegio (anche a voler prescindere dai profili di inammissibilità della censura in quanto attinente all’attività di valutazione discrezionale della commissione) ritiene che l’assegnazione del punteggio in questione non sia viziata nei sensi illustrati: infatti nell’offerta *** non si afferma che la società terza, addetta alla gestione sinistri, svolge la propria attività gratuitamente, né l’ATI ricorrente potrebbe assumere impegni per un soggetto terzo, mentre il servizio aggiuntivo proposto “gratuitamente ad opera di tecnici specializzati” in realtà va riferito (vedi pag. 110 del progetto ***) alla diversa situazione in cui l’Azienda sanitaria “gestisce direttamente le vertenze legali e può avvalersi, gratuitamente, della rete di fiduciari legali del Gestore sinistri”.
 
Pertanto il collegio non ritiene (concordando con la interpretazione data dalla Commissione di gara) che la proposta *** preveda espressamente, o comunque con ragionevole certezza, che l’attività di gestione sinistri fosse prestata gratuitamente alla stazione appaltante.
 
In conclusione per le esposte considerazioni il ricorso principale va respinto in parte qua con riguardo all’aggiudicazione del lotto 1 all’ATI *** s.p.a..
 
2.6. Quanto, invece, al lotto 2 (la cui aggiudicazione concerne polizze auto, incendio, furto e simili), va preliminarmente rilevato che soltanto i primi due motivi di gravame contengono censure pertinenti anche alla assegnazione del punteggio all’offerta presentata da ATI *** s.p.a. per il lotto 2 medesimo; in conseguenza va accolta l’eccezione di inammissibilità sollevata dalla controinteressata Soc. *** s.p.a. – ATI; infatti appare evidente che non sussiste l’interesse a ricorrere poiché, anche ove in ipotesi fossero attribuiti alla offerta della *** s.p.a. i maggiori punteggi pretesi (e cioè 1 punto per il primo motivo e 4 punti per il secondo), egualmente la suddetta ricorrente (principale) con complessivi punti 73 (69 attribuiti + 4 pretesi) non riuscirebbe a superare l’aggiudicazione del lotto 2, soc. *** s.p.a – ATI, che aveva ottenuto punti 88,7.
 
Pertanto il ricorso principale va dichiarato inammissibile per carenza d’interesse con riguardo all’aggiudicazione del lotto 2 all’ATI-*** s.p.a..
 
3. Riepilogando, in conformità al dispositivo di sentenza n. 25/2007, respinto il ricorso incidentale proposto da *** s.p.a. – ATI, il ricorso principale quanto al lotto 1, preliminarmente disattese le eccezioni di inammissibilità, nel merito va respinto mentre, quanto al lotto 2, va dichiarato inammissibile per carenza d’interesse.
 
Gli oneri di lite, liquidati in € 6.000,00 oltre gli accessori di legge, seguono la soccombenza del ricorrente principale, il quale ne verserà un terzo a ciascuna delle controparti costituite.
 
P. Q. M.
 
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione II^, definitivamente pronunciando sul ricorso principale, lo respinge con riguardo all’aggiudicazione del lotto 1 alla controinteressata *** s.p.a. in ATI, mentre lo dichiara inammissibile con riguardo all’aggiudicazione del lotto 2 alla controinteressata Soc. *** s.p.a. in ATI; respinge il ricorso incidentale.
 
Pone gli oneri di lite, liquidati in € 6.000,00 oltre gli oneri di legge, a carico del ricorrente principale soccombente, che li verserà in parti uguali a ciascuna delle controparti.
 
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
 
Così deciso in Firenze, il 22 marzo 2007 dal Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana, in Camera di Consiglio, con l’intervento dei signori:
 
Giuseppe PETRUZZELLI – Presidente
 
Vincenzo FIORENTINO – Consigliere
 
Lydia Ada Orsola SPIEZIA – Consigliere, est.
 
F.to Giuseppe Petruzzelli
 
F.to Lydia Ada Orsola Spiezia
 
F.to Silvana Nannucci – Segretario
 
DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 18 MAGGIO 2007
 
Firenze, lì 18 MAGGIO 2007
 
Il Direttore della Segreteria      
 
                                                              F.to Silvia Lazzarini
 
Ric. n. 1353/2006
 

Lazzini Sonia

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