Fusioni e scissioni: approvato dal Consiglio dei Ministri il decreto legislativo di attuazione della direttiva n. 2009/109/CE

Redazione 12/06/12
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Anna Costagliola

E’ stato approvato dal Consiglio dei Ministri del 7 giugno 2012 il decreto legislativo che recepisce le norme comunitarie in materia di relazioni e documentazione in caso di fusione e scissioni, in attuazione della delega conferita dalla Legge comunitaria 2012. L’art. 6 della L. 217/2012 delegava, infatti, il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per l’attuazione alla direttiva n. 2009/109/CE la quale, recando modifiche alle direttive del Consiglio 77/91/CEE, 78/855/CEE (ora rifusa nella direttiva 2011/35UE), 82/891/CEE e 2005/56/CE, ha lo scopo di ridurre gli obblighi informativi e documentali a carico delle società coinvolte in processi di fusione e scissione. Ai predetti scopi di semplificazione, la direttiva consente di effettuare gli adempimenti di pubblicità legale relativi ai progetti di fusione, di scissione e agli altri documenti da rendere disponibili ai soggetti interessati, tramite pubblicazione degli stessi sul web (sito della società medesima ovvero altro sito web designato a tale scopo dagli Stati membri) e l’invio di copia via posta elettronica, purché siano soddisfatte le garanzie di integrità e autenticità dei medesimi atti e documenti. Le norme europee stabiliscono inoltre che le società possano essere esonerate da alcuni obblighi di redazione documentale, previo accordo degli azionisti.

Il settore del diritto societario è stato identificato come un settore fonte di numerosi obblighi di informazione a carico delle società, alcuni dei quali son apparsi superati o eccessivi. Occorre, pertanto, secondo la indicata direttiva,  riesaminare tali obblighi e, laddove appropriato, ridurre gli oneri amministrativi gravanti sulle società all’interno della Comunità al minimo necessario per proteggere gli interessi delle altre parti in causa.

Con il decreto legislativo messo a punto dal Governo in attuazione della direttiva europea si è dato, così, ulteriore impulso al processo di semplificazione del procedimento di fusione e scissione già avviato con la Riforma del diritto societario (D.Lgs. 6/2003), avendo in quella circostanza già precisato il legislatore delegante che la relativa disciplina fosse ispirata a principi di semplificazione, nel rispetto, per le società di capitali, dei vincoli comunitari. L’attuale decreto legislativo recepisce le norme europee volte a ridurre gli oneri amministrativi relativi agli obblighi di pubblicazione e di documentazione posti a carico delle società coinvolte nei processi di fusione e scissione, sia domestiche che transfrontaliere.

Tra le modifiche di maggiore rilievo, si impone quella che consente di dare pubblicità al progetto di fusione o scissione non più mediante deposito presso il competente Registro delle imprese, ma attraverso la pubblicazione del documento sul sito internet della società, con modalità atte a garantire la sicurezza dello stesso, l’autenticità dei documenti e la certezza della data della pubblicazione medesima. Dalle nuove previsioni emergono talune criticità che vertono sia in merito alle possibili difficoltà nel reperimento dei siti internet della società, non essendo questi censiti nel Registro delle imprese, sia in ordine alla certezza temporale della data di pubblicazione, aspetto, questo, che rivela la sua importanza ove si consideri che il resto della procedura dipende proprio da quella data. (cfr. art. 2501ter c.c.).

Tra le altre novità:

a) nelle fusioni, con il consenso unanime dei soci delle società partecipanti, si può omettere la redazione della situazione patrimoniale delle società, al pari che nelle scissioni;

b) nelle società quotate non è necessario redigere la situazione patrimoniale se non siano trascorsi più di 120 giorni tra il deposito o la pubblicazione del progetto di fusione e la chiusura del bilancio d’esercizio, né siano trascorsi più di sei mesi dal giorno della relazione finanziaria semestrale;

c) l’organo amministrativo deve segnalare ai soci in assemblea e all’organo amministrativo delle altre società partecipanti alla fusione, le modifiche rilevanti degli elementi dell’attivo e del passivo apportate tra la data di elaborazione del progetto di fusione e la data dell’assemblea che deve deliberare sul progetto stesso;

d) nella scissione con costituzione di una o più nuove società, per la quale l’attuale art. 2506ter, co. 3, c.c. prevede che la relazione degli esperti non debba essere redatta, alla luce del nuovo decreto legislativo non sono da predisporre né la relazione dell’organo amministrativo né la situazione patrimoniale;

e) quanto alla relazione degli esperti sulla congruità del rapporto di cambio delle azioni (ex. art. 2501sexies), la cui redazione è limitata alle fattispecie diverse da quelle di fusioni tra società di capitali e società di persone, si prevede che questa esoneri dall’obbligo di predisporre, ove occorrente, la relazione giurata di stima sui conferimenti in natura.

 

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