Furto consumato se c’è disponibilità autonoma, anche per poco

Il furto è consumato se l’agente ha avuto autonoma e concreta disponibilità della cosa, ancorché per breve tempo, prima dell’intervento della polizia?

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Corte di Cassazione -sez. V pen.- sentenza n. 32582 del 4-07-2025

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Indice

1. La questione: violazione della legge penale e vizio di motivazione in ragione della qualificazione giuridica del fatto contestato


La Corte di Appello di Napoli confermava una condanna deli imputati per furto aggravato in abitazione e possesso ingiustificato di chiavi alterate o di grimaldelli, resa dal G.i.p. del Tribunale di Torre Annunziata all’esito di giudizio abbreviato, che aveva concesso a entrambi gli accusati le circostanze attenuanti generiche.
Ciò posto, avverso questo provvedimento proponeva ricorso per Cassazione la difesa la quale, tra i motivi ivi addotti, deduceva violazione della legge penale e vizio di motivazione, ad avviso del ricorrente, illogica e apparente, in ragione della qualificazione del furto in abitazione come consumato, e non invece tentato. Per supporto ai professionisti, abbiamo preparato uno strumento di agile consultazione, il “Formulario annotato del processo penale 2025”, giunto alla sua V edizione, acquistabile sullo Shop Maggioli e su Amazon, il Codice Penale e norme complementari 2026 – Aggiornato a Legge AI e Conversione dei decreti giustizia e terra dei fuochi, acquistabile sullo Shop Maggioli e su Amazon, e il Codice di Procedura Penale e norme complementari, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon.

2. La soluzione adottata dalla Cassazione

 
La Suprema Corte riteneva il motivo suesposto infondato.
In particolare, tra le argomentazioni che inducevano gli Ermellini ad addivenire a siffatto esito decisorio, era richiamato quell’orientamento nomofilattico secondo il quale «integra il delitto di furto nella forma consumata la condotta di chi, dopo aver acquisito la piena, autonoma ed effettiva disponibilità della refurtiva, anche se per breve tempo, venga bloccato dalla polizia giudiziaria che lo aveva monitorato, posto che tale osservazione a distanza non solo non avviene ad opera della persona offesa o di suoi incaricati, ma neppure impedisce il conseguimento dell’autonomo possesso del bene prima dell’arresto in flagranza» (Sez. 5, n. 17715 del 16/04/2025).

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3. Conclusioni: può dirsi consumato il furto se l’agente ha acquisito autonoma e concreta disponibilità della cosa, ancorché per breve tempo, prima dell’intervento della polizia giudiziaria


La decisione in esame desta un certo interesse essendo ivi chiarito se possa dirsi consumato il furto se l’agente ha acquisito autonoma e concreta disponibilità della cosa, ancorché per breve tempo, prima dell’intervento della polizia giudiziaria.
Si fornisce difatti in tale pronuncia una risposta positiva a siffatto quesito, e ciò sulla scorta di un pregresso indirizzo interpretativo con cui è stato per l’appunto postulato che sussiste il furto consumato quando l’agente, pur monitorato dalla polizia giudiziaria, consegue la piena ed effettiva disponibilità della cosa, anche per breve tempo, prima dell’arresto.
Alla luce di quanto statuito in tale approdo ermeneutico, pertanto, è sconsigliabile sostenere la sussistenza del furto consumato in una situazione di questo genere.
Ad ogni modo, il giudizio in ordine a quanto statuito in codesta sentenza, poiché prova a fare chiarezza su siffatta tematica giuridica sotto il versante giurisprudenziale, non può che essere positivo.

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Avv. Di Tullio D’Elisiis Antonio

Avvocato e giornalista pubblicista. Cultore della materia per l’insegnamento di procedura penale presso il Corso di studi in Giurisprudenza dell’Università telematica Pegaso, per il triennio, a decorrere dall’Anno accademico 2023-2024. Autore di diverse pubblicazioni redatte per…Continua a leggere

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