La Consulta dichiara non illegittimo costituzionalmente l’art. 624-bis cod. pen. sul furto in abitazione: vediamo il perché. Per supporto ai professionisti, abbiamo preparato uno strumento di agile consultazione, il “Formulario annotato del processo penale 2025”, giunto alla sua V edizione, acquistabile sullo Shop Maggioli e su Amazon, e il Codice Penale e norme complementari 2026 – Aggiornato a Legge AI e Conversione dei decreti giustizia e terra dei fuochi, acquistabile sullo Shop Maggioli e su Amazon.
Indice
- 1. Il caso concreto e l’ordinanza di rimessione del Tribunale di Firenze
- 2. Le censure di incostituzionalità: principio di offensività, ragionevolezza e proporzionalità della pena
- 3. La decisione della Corte costituzionale: privata dimora, pertinenze e discrezionalità legislativa
- 4. Considerazioni conclusive: conferma della legittimità dell’art. 624-bis e ricadute applicative
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1. Il caso concreto e l’ordinanza di rimessione del Tribunale di Firenze
Il Tribunale ordinario di Firenze, prima sezione penale, in composizione monocratica, era chiamato a giudicare su un caso di furto in abitazione in cui l’imputato era stato fermato dopo essersi impossessato di una scatola contenente anticaglie, del complessivo valore di euro 500,00, che il proprietario aveva momentaneamente depositato nell’androne dell’edificio condominiale ove risiedeva.
Orbene, stante siffatta situazione, codesto organo giudicante riteneva necessario un pronunciamento della Consulta in ordine alla legittimità costituzionale della norma incriminatrice di riferimento, vale a dire l’art. 624-bis cod. pen., laddove si applica anche agli spazi comuni degli edifici condominiali, in subordine, assumendo che sempre codesta norma incriminatrice sarebbe costituzionalmente illegittima nella parte in cui non prevede che la pena sia diminuita fino a un terzo «quando per la natura, la specie, i mezzi, le modalità o circostanze dell’azione, ovvero per la particolare tenuità del danno o del pericolo, il fatto risulti di lieve entità». Per supporto ai professionisti, abbiamo preparato uno strumento di agile consultazione, il “Formulario annotato del processo penale 2025”, giunto alla sua V edizione, acquistabile sullo Shop Maggioli e su Amazon, e il Codice Penale e norme complementari 2026 – Aggiornato a Legge AI e Conversione dei decreti giustizia e terra dei fuochi, acquistabile sullo Shop Maggioli e su Amazon.
2. Le censure di incostituzionalità: principio di offensività, ragionevolezza e proporzionalità della pena
Alla luce della situazione giudiziaria suesposta e alle argomentazioni summenzionate, in effetti, il Tribunale fiorentino sollevava due questioni di legittimità costituzionale dell’art. 624-bis del codice penale, la prima in riferimento agli artt. 3 e 25, secondo comma, della Costituzione e la seconda, formulata in via di subordine, in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost..
In particolare, a proposito della rilevanza della questione principale, il rimettente, una volta fattosi presente che, nel reato di furto in abitazione, la condotta incriminata era stata posta in essere «mediante introduzione in un edificio o in altro luogo destinato in tutto o in parte a privata dimora o nelle pertinenze di essa», osservava come la giurisprudenza di legittimità, con orientamento consolidato e tale da costituire diritto vivente, abbia affermato che gli spazi comuni di un edificio condominiale costituiscono pertinenze di un «luogo di privata dimora» ai fini dell’applicazione della fattispecie, facendosene conseguire da ciò come, nel caso in questione, poiché la condotta furtiva era stata posta in essere nell’androne di un edificio condominiale, il dubbio di legittimità costituzionale, a suo avviso, avrebbe pertanto assunto rilievo decisivo nell’affermazione della responsabilità dell’imputato per il reato di furto in abitazione.
Ciò premesso, e quanto invece alla non manifesta infondatezza, il giudice a quo sosteneva che la norma incriminatrice, nella parte in cui si applica anche alle parti comuni del condominio, sarebbe violativa dell’art. 3 Cost. sotto il profilo del principio di ragionevolezza, nonché, in riferimento al «principio di offensività enucleabile dall’art. 25 co. 2 Cost.», tenuto conto altresì del fatto che, sempre a suo avviso, quest’ultimo parametro impone che la condotta incriminata, in tutti i suoi profili, sia munita di obiettivo disvalore, tale da cagionare un danno (o un pericolo) effettivo al bene giuridico protetto.
Invero, per il giudice di Firenze, in questo senso, l’individuazione dei beni meritevoli di tutela e delle offese passibili di incriminazione è riservata alla discrezionalità del legislatore, le cui scelte possono formare oggetto di sindacato costituzionale ove manifestamente irragionevoli o arbitrarie e tale, per l’appunto, sarebbe stata la scelta operata nella specie, che avrebbe l’effetto di «tratta[re] in modo identico situazioni radicalmente differenti» posto che, se la ratio della norma incriminatrice è punire, con sanzioni più gravi di quelle previste per il furto semplice ex art. 624 cod. pen., la condotta di chi si introduce nell’altrui «privata dimora» – avuto riguardo alla dimensione personalistica dei beni che tale luogo coinvolge, in quanto vi si esplicano atti della vita privata – vi sarebbe, tuttavia, un’evidente differenza tra le pertinenze delle proprietà individuali (garage, magazzino degli attrezzi, locale lavanderia) e gli spazi comuni di un edificio condominiale, tanto più se si considera che questi ultimi, per vero, coinvolgerebbero «un diverso livello di riservatezza ed esclusività», in quanto normalmente frequentati da un numero elevato di persone, spesso fra loro sconosciute, che accedono all’edificio condominiale, anche per ragioni familiari o lavorative, in virtù del consenso prestato da alcuni soltanto degli aventi diritto, dimodoché il livello di sicurezza e riservatezza coessenziale alla nozione di «privata dimora» sarebbe, qui, «decisamente ridotto e più prossimo a quello degli spazi pubblici».
Del resto, osservava ancora il giudice a quo, per altri profili dell’ordinamento penale, la giurisprudenza di legittimità non ha assicurato agli spazi condominiali la medesima tutela apprestata per le abitazioni private, essendo stato a tal proposito ritenuto che non vadano preventivamente autorizzate le riprese video disposte dalla polizia giudiziaria nell’atrio o nel vano scale di un immobile condominiale, in quanto «luogo frequentabile da un’intera categoria di persone o da un numero indeterminato di soggetti che hanno la possibilità giuridica e pratica di accedervi senza legittima opposizione di chi su detto luogo esercita un potere di fatto o di diritto» così come, ancora, ai fini dell’integrazione del reato di interferenze illecite nella vita privata, di cui all’art. 615-bis cod. pen., si è escluso che costituiscano «luoghi di privata dimora» le scale condominiali e i relativi pianerottoli, difettando negli stessi quella «particolare relazione del soggetto con l’ambiente in cui egli vive la sua vita privata».
Infine, il rimettente escludeva la percorribilità di un’interpretazione conforme a Costituzione, poiché quella censurata si assumeva in conflitto con il diritto vivente e, pertanto, ben poteva essere sottoposta a controllo di compatibilità con i parametri evocati senza necessità di esperire il tentativo di una diversa soluzione ermeneutica.
Ciò posto, quanto alla questione subordinata, il Tribunale ne illustrava la rilevanza, assumendo che il fatto oggetto di giudizio sarebbe stato caratterizzato da particolare tenuità, non solo per il modesto valore della refurtiva, ma anche perché l’imputato si sarebbe «trattenuto all’interno dell’edificio per un brevissimo lasso temporale» senza «usa[re] alcuna effrazione», mentre la persona offesa avrebbe «perso il possesso dei propri beni solo per un periodo di tempo molto limitato», facendone discendere da ciò che, da tali elementi, sinergicamente considerati, avrebbe dovuto inferirsi il «disvalore […] estremamente ridotto» del fatto contestato.
In ordine, poi, alla non manifesta infondatezza, il rimettente richiamava la decisione della Consulta (sentenza n. 117 del 2021) con la quale un’identica questione era stata dichiarata inammissibile, auspicandone una rivisitazione alla luce della sua successiva giurisprudenza, che ha introdotto un’analoga fattispecie attenuata, rispettivamente, per i reati di rapina ed estorsione (sono citate le sentenze n. 86 del 2024 e n. 120 del 2023), osservandosi, in tal senso, che il trattamento sanzionatorio del reato di furto in abitazione ha subito un progressivo inasprimento, fino a giungere all’attuale cornice edittale, che prevede la pena della reclusione da quattro a sette anni e la multa da euro 927 a euro 1.500.
Inoltre, si notava oltre tutto che, per effetto delle modifiche introdotte dall’art. 5, comma 1, lettere a) e b), della legge 26 aprile 2019, n. 36 (Modifiche al codice penale e altre disposizioni in materia di legittima difesa), nel caso di concorso di una o più circostanze aggravanti, la pena è della reclusione da cinque a dieci anni e della multa da euro 1.000 a euro 2.500, ed eventuali circostanze attenuanti concorrenti, diverse da quelle previste dagli artt. 98 e 625-bis cod. pen., non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti.
In effetti, per il giudice a quo, un tale trattamento, in mancanza dell’intervento additivo richiesto, si porrebbe in contrasto con l’art. 3 Cost., comportando una risposta sanzionatoria sproporzionata rispetto a fatti di ridotta portata offensiva, tenuto conto altresì del fatto che la pena irrogabile, peraltro, finirebbe per corrispondere con quella che, per effetto delle richiamate pronunzie del Giudice delle leggi, è oggi prevista per i più gravi reati di rapina ed estorsione, ove il fatto risulti di lieve entità, così come non deriverebbe, inoltre, un effetto frustrante per la finalità rieducativa della pena, espressa dall’art. 27, terzo comma, Cost., perché una sanzione violativa del canone di proporzionalità verrebbe necessariamente percepita dal condannato come ingiusta.
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3. La decisione della Corte costituzionale: privata dimora, pertinenze e discrezionalità legislativa
La Corte costituzionale – dopo avere ripercorso le argomentazioni sostenute nell’ordinanza di rimessione – reputava le questioni sollevate dal rimettente infondate.
In particolare, il Giudice delle leggi osservava a tal proposito innanzitutto che l’art. 624-bis cod. pen. punisce il fatto di chi «si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, mediante introduzione in un edificio o in altro luogo destinato in tutto o in parte a privata dimora o nelle pertinenze di essa».
Premesso ciò, si faceva inoltre presente che, secondo l’indirizzo interpretativo della giurisprudenza della Corte di Cassazione, formatosi a partire dalla sentenza delle Sezioni unite penali 23 marzo-2 giugno 2017, n. 31345, rientrano nella nozione di privata dimora esclusivamente i luoghi nei quali si compiono non occasionalmente atti della vita privata e che non siano aperti al pubblico né accessibili a terzi senza il consenso del titolare, compresi quelli destinati ad attività lavorativa o professionale, denotandosi al contempo che il luogo destinato a privata dimora, precisava in tal senso la menzionata decisione, rileva «non tanto nella sua consistenza oggettiva, quanto nel suo essere proiezione spaziale della persona, cioè ambito primario e imprescindibile alla libera estrinsecazione della personalità».
Chiarito ciò, i giudici di legittimità costituzionale evidenziavano per di più che la norma incriminatrice in questione si estende poi alle condotte realizzate nelle «pertinenze» della privata dimora, la cui nozione «non coincide con quella civilistica, non richiedendo ess[e] l’uso esclusivo del bene da parte di un solo proprietario» e dovendosi invece privilegiare l’utilità che esse arrecano al luogo di privata dimora (così, fra le altre, Corte di Cassazione, quinta sezione penale, sentenza 16 dicembre 2019-2 marzo 2020, n. 8421) visto che anche le pertinenze si caratterizzano per la loro «strumentalità […] alle esigenze di vita domestica del proprietario» (Corte di Cassazione, quarta sezione penale, sentenza 10-28 gennaio 2013, n. 4215).
In altri termini, per la Consulta, il legislatore ha ritenuto che il furto di un bene sito in una pertinenza abbia in sé maggiore offensività rispetto al furto semplice e ne ha così equiparato il trattamento sanzionatorio a quello previsto per il furto commesso in un luogo di privata dimora, evidenziandosi al contempo come questa estensione abbia realizzato un rafforzamento della tutela prevista per la privata dimora, così presidiata anche rispetto ai beni destinati al servizio della stessa, che costituiscono ambiti nei quali possono svolgersi attività della vita privata connesse alla dimensione del domicilio.
Del resto, come sottolineato pure dalla giurisprudenza nomofilattica, l’esigenza «di punire con maggiore severità la particolare pericolosità manifestata da chi, al fine di commettere un furto, non esita ad introdursi in un luogo di abitazione, con la concreta possibilità di trovarsi innanzi al soggetto passivo […] sussiste anche quando il reato sia commesso in una immediata pertinenza dell’abitazione [,] come tale destinata allo svolgimento di attività strettamente complementari e strumentalmente connesse a quelle abitative» (tra le altre, Corte di Cassazione, quarta sezione penale, sentenza 5-15 dicembre 2023, n. 50105; Corte di Cassazione, quinta sezione penale, sentenza 28 aprile-15 luglio 2021, n. 27326).
Ora, per il Giudice delle leggi, d’altronde, una tale esigenza sussiste anche con riferimento alle parti comuni dell’edificio condominiale, poiché esse sono costituite a servizio e protezione delle private dimore ubicate nel condominio e vengono a questo scopo utilizzate, nella loro interezza, dai comproprietari pro quota, nel senso che anche le parti comuni del condominio, in altri termini, presentano i connotati fondamentali del «luogo di privata dimora», costituiti dalla non apertura al pubblico e dalla non accessibilità da parte di terzi senza il consenso, anche implicito, dei titolari, i quali ultimi mantengono, in ogni caso, il potere di limitare o impedire l’accesso a persone non gradite, non assumendo invece rilievo, infine, la circostanza, evocata dal rimettente, che in relazione a diversi profili – quali, in specie, le intercettazioni effettuate mediante riprese video e il reato di interferenze illecite nella vita privata – l’ordinamento non riconosca alle parti comuni del condominio lo stesso grado di tutela prestato in favore delle private dimore dato che quest’ultima interpretazione è connessa a una diversa accezione del concetto di «domicilio» rispetto a quella che viene qui in rilievo, poiché riguarda il domicilio inteso come luogo nel quale la persona si sottrae alle ingerenze esterne, in quanto le è consentita «l’esplicazione della vita privata al riparo da sguardi altrui» (così, fra le altre, Corte di Cassazione, seconda sezione penale, sentenza 6 luglio-1° agosto 2023, n. 33580).
Orbene, in conseguenza di tali rilievi, posto che, per la Corte costituzionale, l’interpretazione censurata dal rimettente, con la quale era estesa alle parti comuni dell’edificio condominiale la tutela prevista per i luoghi di privata dimora, non appariva essere, né irragionevole, né irrispettosa del principio di offensività, se ne faceva discendere da ciò come la questione sollevata in via principale dovesse essere dunque ritenuta non fondata.
Ciò posto, passando alla questione subordinata, una volta fattosi presente che il rimettente dubitava della legittimità costituzionale della norma incriminatrice nella parte in cui non contempla una diminuzione di pena quando il fatto risulta di lieve entità dato che una tale previsione consentirebbe di adeguare la sanzione al disvalore della condotta, conformandola al canone di ragionevolezza e alla possibilità che essa assolva alla sua finalità rieducativa, considerato oltre tutto che sarebbe, inoltre, eliminata la disparità di trattamento che ora sussiste rispetto ai reati di rapina ed estorsione, in relazione ai quali la Consulta ha rimosso detta omissione normativa, proprio al fine di consentire l’adeguamento della sanzione al fatto (sentenze n. 86 del 2024 e n. 120 del 2023), il Giudice delle leggi stimava pure tale questione infondata.
Nel dettaglio, si notava a tal riguardo prima di tutto come la medesima Corte costituzionale abbia da sempre riconosciuto l’ampia discrezionalità del legislatore nella definizione della sua politica criminale, in particolare nella determinazione delle pene applicabili a chi abbia commesso reati (in questo senso, fra le numerose altre, sentenze n. 207 del 2023 e n. 117 del 2021), evidenziandosi a tal riguardo come l’esercizio di tale discrezionalità sia sindacabile solo sotto il profilo della ragionevolezza, nel senso che il trattamento sanzionatorio «deve potersi razionalmente giustificare in relazione a una o più finalità legittime perseguite dal legislatore» e i mezzi prescelti «non devono risultare manifestamente sproporzionati rispetto a quelle pur legittime finalità» (così, fra le altre, sentenza n. 46 del 2024).
Del resto, in questo senso, e seppure in relazione a un diverso profilo del trattamento riservato al furto in abitazione, la sentenza n. 216 del 2019 ha chiarito che esso trova la sua ratio nella «discrezionale, e non irragionevole, presunzione del legislatore relativa alla particolare gravità del fatto di chi, per commettere il furto, entri in un’abitazione altrui, ovvero in altro luogo di privata dimora o nelle sue pertinenze, e della speciale pericolosità soggettiva manifestata dall’autore di un simile reato», tanto più se si considera che, a conferma di ciò, la successiva ordinanza n. 67 del 2020 ha precisato «che la particolare gravità del fatto e la speciale pericolosità soggettiva del suo autore, dimostrate dall’ingresso non autorizzato nei luoghi predetti al fine di commettervi un furto, non vengono meno per il solo fatto che l’autore non abbia usato violenza nei confronti di alcuno», il che, per la Corte, implica come la scelta legislativa, di adottare un trattamento sanzionatorio di maggior rigore, appaia dunque giustificata, ove posta in relazione a una condotta delittuosa così connotata.
Oltre a ciò, si notava inoltre come sempre la Consulta abbia anche affermato come la condotta punita dall’art. 624-bis, primo comma, cod. pen. sia descritta in termini definiti, e rispetto a essa non sono concretamente ipotizzabili fatti che si discostino significativamente dalla portata offensiva della fattispecie astratta (sentenza n. 117 del 2021), oltra ad essere stato precisato, nella stessa sentenza, quanto al profilo personalistico della lesione arrecata alla vittima del reato, che «quest’ultimo è insuscettibile di una graduazione quantitativa, atteso che il domicilio, quale spazio della persona, o è violato o non lo è, essendo pertanto inconcepibile già sul piano logico un ingresso “lieve” nell’abitazione altrui».
In altri termini, il furto in abitazione non comprende al suo interno fattispecie così diversificate tali da meritare l’introduzione, da parte della Corte costituzionale, della circostanza attenuante della lieve entità, facendosene conseguire da ciò come non sussista, pertanto, il denunziato contrasto con i principii di ragionevolezza e finalità rieducativa della pena, né la scelta del legislatore appare violare il principio di uguaglianza, ove si consideri che l’attenuante del fatto di lieve entità è stata invece introdotta in sede di giustizia costituzionale per i reati di rapina ed estorsione dal momento che, in tali casi, la previsione di una “valvola di sicurezza” sanzionatoria ha tratto giustificazione dalla particolare latitudine della fattispecie tipica, nella quale l’elemento «violenza o minaccia» è idoneo a racchiudere condotte multiformi e con ampia gradazione di offensività.
Tra l’altro, in presenza di una condotta tipica così conformata, si notava oltre tutto che, se la giurisprudenza costituzionale abbia colto il fondamento della scelta del legislatore di impiegare la tecnica del “ritaglio” di ipotesi di minore gravità, scelta che si giustifica, per l’appunto, col fatto che «il reato base, in ragione della sua formulazione, ha una portata ampia» (sentenza n. 88 del 2019), tuttavia, per i giudici di legittimità costituzionale, una tale latitudine non si riscontra nel reato di furto in abitazione nel quale, invece, assume rilievo decisivo la condotta lesiva del bene protetto sotto il profilo personalistico, che, per sua natura, è tale o non è.
Va da sé, peraltro, per la Corte, che restano intatti tutti i poteri del giudice quanto alla commisurazione della pena, anche in considerazione della peculiarità delle singole fattispecie, in rapporto alla possibilità che la gravità della lesione della sfera privata della vittima del reato si attenui man mano che ci si allontana dai luoghi in cui si svolgono le sue più personali attività, anche relazionali.
I giudici di legittimità costituzionale, di conseguenza, alla stregua delle considerazioni sin qui esposte, dichiaravano le questioni suesposte infondate.
4. Considerazioni conclusive: conferma della legittimità dell’art. 624-bis e ricadute applicative
Fermo restando che l’art. 624-bis cod. pen., com’è noto, prevede al primo comma che chiunque “si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, mediante introduzione in un edificio o in altro luogo destinato in tutto o in parte a privata dimora o nelle pertinenze di essa, è punito con la reclusione da quattro a sette anni e con la multa da euro 927 a euro 1.500”, con la sentenza qui in commento, la Consulta ha reputato tale precetto normativo non in contrasto con la Costituzione (e, segnatamente, gli articoli 3, 25, secondo comma, e 27, terzo comma, Cost.), laddove si applica anche agli spazi comuni degli edifici condominiali, o nella parte in cui non prevede che la pena sia diminuita fino a un terzo «quando per la natura, la specie, i mezzi, le modalità o circostanze dell’azione, ovvero per la particolare tenuità del danno o del pericolo, il fatto risulti di lieve entità».
Di conseguenza, per effetto di questo provvedimento, continua a essere configurabile codesta norma incriminatrice anche in relazione a siffatti spazi, mentre non ricorre alcuna diminuente della pena allorché si proceda in ordine a tale illecito penale (ossia: furto in abitazione) nei termini prospettati nell’ordinanza di rimessione ossia, come appena visto, la diminuzione della pena sino a un terzo allorché il fatto risulti di lieve entità quando risulti ciò alla luce della natura, della specie, dei mezzi, delle modalità o delle circostanze dell’azione, ovvero stante la particolare tenuità del danno o del pericolo.
Queste sono in sostanza le novità che connotano il provvedimento qui in commento.
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