Furti d’identità: in Gazzetta un decreto che li previene e ne contrasta gli effetti

Redazione 03/07/14
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Biancamaria Consales

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale (la n. 150 del 1° luglio u.s.) il decreto 19 maggio 2014, n. 95, a firma del Ministro dell’economia e delle finanze, recante norme di attuazione del sistema pubblico di prevenzione, sul piano amministrativo, delle frodi nel settore del credito al consumo, con specifico riferimento al furto d’identità.  
Il decreto, in vigore dal prossimo 16 luglio, si pone l’obiettivo di contrastare le frodi conseguenti ai furti di identità nel settore del credito a consumo e dei pagamenti dilazionati o differiti.

A tal fine, è prevista  l’istituzione di un servizio gratuito telefonico e telematico per segnalare le frodi, subite o temute, con furto di identità.

Viene data la possibilità a banche, intermediari, assicurazioni e operatori di telecomunicazioni di richiedere l’incrocio dei dati dichiarati nel corso di una operazione finanziaria o assicurativa per verificare l’effettiva identità del consumatore.
In particolare, il sistema è incentrato su un archivio, di cui è titolare lo stesso Ministero firmatario del decreto, che consente di verificare i dati sull’identità di chi sta acquistando un bene di consumo.
Il sistema di prevenzione delle frodi richiede la partecipazione di due categorie di soggetti, in base al diverso livello di consultazione dell’archivio:

a)      gli aderenti diretti, ossia le banche e gli intermediari finanziari, i fornitori di servizi di comunicazione elettronica, i fornitori di servizi interattivi associati o di servizi di accesso condizionato e le imprese di assicurazione;

b)      gli aderenti indiretti, ossia i gestori di sistemi di informazioni creditizie e le imprese che offrono servizi assimilabili di prevenzione frodi.

Gli aderenti possono inviare all’archivio richieste di verifica dell’autenticità dei dati contenuti nella documentazione fornita dalle persone fisiche che richiedono una dilazione o un differimento di pagamento, un finanziamento o comunque facilitazione finanziaria, un servizio a pagamento differito. Gli aderenti non solo chiedono verifiche sui dati, ma alimentano l’archivio con le informazioni relative ai casi di rischio di frodi.
A tutela della privacy è previsto che la verifica dell’autenticità dei dati non può essere richiesta se non per la prevenzione del furto di identità.
Per maggiore tutela, gli aderenti, ogni volta che stipulano un contratto, devono inviare inviano una comunicazione scritta all’indirizzo risultante dai registri anagrafici della persona fisica contraente.

Il decreto in oggetto, inoltre, detta le disposizioni di dettaglio anche per favorire l’avvio di un servizio gratuito, telefonico e telematico, per ricevere segnalazioni da parte di soggetti che hanno subito o temono di aver subito frodi configuranti ipotesi di furto di identità.

 

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