Funzione pubblica, chiarimenti sul regime pensionistico

Redazione 07/02/14
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Lilla Laperuta

Nella nota 6295 del 31 gennaio 2014, il Dipartimento della Funzione pubblica ha fornito chiarimenti in merito all’art. 2, co. 4, D.L. 101 del 2013, conv. in L. 125 del 2013 – applicazione del regime pensionistico previgente ai dipendenti che hanno maturato un qualsiasi diritto a pensione entro il 31.12.2011. Si afferma nel documento che il dipendente che ha maturato un diritto a pensione entro il 31/12/2011, raggiungendo, ad esempio, la quota 96 oppure, per le donne, i requisiti previgenti per la pensione di vecchiaia (61 anni di età e almeno 20 anni di contributi), ma che non ha ancora raggiunto l’età limite ordinamentale per la permanenza in servizio di cui all’art. 4, del D.P.R. 1092 del 1973, ossia sessantacinque anni, è titolare di un diritto che può o meno decidere di esercitare. L’amministrazione, in questo caso, deve accogliere l’istanza del dipendente che faccia richiesta di essere collocato a riposo in virtù del diritto conseguito prima dei 65 anni di età. Qualora il dipendente soggetto al regime previgente non eserciti tale diritto, l’amministrazione è obbligata a collocarlo a riposo al compimento dei 65 anni di età, salvo la concessione del trattenimento in servizio per un biennio di cui all’art. 16 D.Lgs. 503 del 1992, in presenza di tutti i presupposti di legge. Si segnala, per completezza, che per i dipendenti che hanno maturato i requisiti nell’anno 2011, essendo soggetti al regime vigente prima dell’entrata in vigore dell’art. 24, del citato D.L. 201 del 2011, resta in vigore anche il regime delle decorrenze di cui all’art. 12, D.L. 78 del 2010.

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