Forze armate e procedura di avanzamento (Cons. Stato, n. 5902/2011)

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Massima

Fra gli elementi da valutare nelle procedure di avanzamento deve essere presa in considerazione anche l’attitudine ad assumere incarichi nel grado superiore; tale requisito, tuttavia, pur, postulando una prognosi “pro futuro”, altamente discrezionale, sulle potenzialità di carriera degli scrutinandi, non può essere del tutto arbitraria, dovendo prendere le mosse comunque dalla disamina globale della carriera degli ufficiali interessati e dai pregressi risultati conseguiti, acquistando, quindi, rilevanza, in tale ambito, gli incarichi di comando ricoperti, la loro natura e le relative modalità di disimpegno.

 

 

 

1. Premessa

 

La pronuncia in esame ribadisce il principio secondo cui nell’ambito di un procedimento di avanzamento, la valutazione compiuta dai singoli componenti della Commissione, avente indubbio carattere soggettivo e discrezionale, deve comunque prendere le mosse e svolgersi esclusivamente all’interno del perimetro rappresentato dalla documentazione caratteristica e matricolare del militare con le limitate e tassative integrazioni consentite dalle norme di legge.

Sul punto la sezione non intende discostarsi dai propri specifici precedenti (1), in forza dei quali a mente dell’art. 13, comma 4, d.m. n. 571 del 1993, il verbale delle attività collegiali svolte dalla commissione di avanzamento, redatto dal membro designato dal presidente a svolgere le funzioni di segretario, fa piena prova, fino a querela di falso, dello svolgimento delle operazioni in esso descritte; tale verbale, per altro, unico per tutte le sedute, può essere redatto legittimamente alla fine delle operazioni collegiali, dovendosi escludere la necessità della verbalizzazione immediata di ogni singola seduta intermedia. Quindi è escluso che la commissione abbia effettuato l’esame collegiale senza osservare i criteri indicati dall’art. 13 citato.

 


2. Procedimento di avanzamento e regole generali del p.i.

In primo luogo occorre ribadire che al personale militare, e segnatamente a quello appartenente ai ruoli degli ufficiali, non possono automaticamente applicarsi le regole ed i principi valevoli per la generalità del pubblico impiego. 

In secondo luogo occorre precisare che i principi espressi dalla l. n. 241 del 1990 cedono di fronte a norme di legge primaria (nel caso di specie gli artt. 23, 24, 25 e 26, l. n. 1137 del 1955), che tipizzano rigidamente e con caratteri di sicura specialità i procedimenti tipici dell’amministrazione militare.

Appaiono quindi ostacoli insuperabili alla possibilità per il militare, in sede di avanzamento, di avvalersi tout court di tutti gli istituti della l. n. 241 del 1990:

a) il carattere speciale della normativa che disciplina il procedimento di avanzamento rispetto a quella generale recata dalla l. n. 241 del 1990 (anche dopo la riforma operata dalla l. n. 15 del 2005);

b) il carattere rigidamente vincolato del procedimento di avanzamento tanto sotto il profilo contenutistico quanto sotto quello diacronico (si pensi all’individuazione inderogabile degli organi che partecipano al procedimento, alla documentazione utilizzabile in via esclusiva ai fini della valutazione, alle ferree scansioni temporali);  

c) l’omessa considerazione, da parte delle leggi militari disciplinanti l’avanzamento (anche successive alla l. n. 241, si pensi al d.lgs. n. 490 del 1997 per gli ufficiali delle FF.AA., al d.lgs. n. 69 del 2001 per quelli della Guardia di finanza), degli istituti tipici introdotti da quest’ultima (il ché induce a pensare che il legislatore abbia inteso recepire le conclusioni negative della giurisprudenza circa l’estensione al procedimento di avanzamento della l. n. 241).

Sul piano sistematico del resto, tale conclusione ermeneutica si giustifica con l’assoluta peculiarità dell’ordinamento militare che pur facendo parte di quello giuridico generale, talora si discosta dalle regole comuni (nel rispetto delle norme costituzionali e della salvaguardia dei diritti fondamentali della persona umana), per soddisfare esigenze costituzionali di pari dignità (2). 

Infine, il contrasto dell’art. 4, d.m. n. 571 del 1993 con l’art. 97 Cost. non emerge anche ad una lettura della norma regolamentare tutta interna alla disciplina di settore: la valutazione compiuta dai singoli componenti della commissione di avanzamento – di carattere indubbiamente soggettivo ed assolutamente discrezionale – deve comunque prendere le mosse e svolgersi esclusivamente all’interno del perimetro rappresentato dalla documentazione caratteristica e matricolare del militare con le limitate e tassative integrazioni consentite dalle norme di legge (3).

 

Rocchina Staiano
Docente all’Univ. Teramo; Docente formatore accreditato presso il Ministero di Giustizia e Conciliatore alla Consob con delibera del 30 novembre 2010; Avvocato. E’ stata Componente, dal 1° novembre 2009 ad oggi, della Commissione Informale per l’implementamento del Fondo per l’Occupazione Giovanile e Titolare di incarico a supporto tecnico per conto del Dipartimento della Gioventù.

 

________
(1) Cons. Stato, sez. IV, 31 gennaio 2005, n. 214.
(2) Cons. Stato, sez. IV, 28 luglio 2005, n. 4012.
(3) Cfr. artt. 2 e 3, d.m. n. 571 del 1993, nonché l’art. 23, l. n. 1137 cit. abrogato dall’art. 67, d.lgs. n. 69 del 2001 e sostituito dalle corrispondenti disposizioni recate dai già menzionati d.lgs. n. 490 del 1997 e n. 69 del 2001.

Sentenza collegata

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Staiano Rocchina

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