Forma del contratto di pacchetto turistico

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Uno dei principi cardine dell’ordinamento giuridico è quello dell’autonomia contrattuale, la quale rinviene il proprio fondamento normativo nell’art. 1322 cod. civ. e, a livello costituzionale, negli artt. 2 e 41 della Costituzione.

In virtù di tale principio, le parti sono libere di scegliere la forma, la causa e l’oggetto del negozio giuridico, fermi restando i limiti (esterni) che il Legislatore impone, attraverso norme imperative, a tale autonomia.

In particolare, per quanto concerne la forma, i limiti legali all’autonomia negoziale sono rinvenibili in varie disposizioni codicistiche (in materia testamentaria o di donazione, per esempio), in leggi speciali (come la Legge 431/1998 in materia di contratti di locazione; la Legge n. 192/1998 per il contratto di subfornitura;il Decreto Legislativo n. 65/1999 per la riforma dell’art. 1742, in materia di agenzia;la Legge n. 129/2004in materia di affiliazione commerciale) e, più in generale, nell’articolo 1350 cod. civ. che elenca almeno 13 categorie di contratto per le quali è richiesta, sotto pena di nullità, la forma scritta.

La forma può essere “ad substantiam” o “ad probationem”, a seconda che l’assenza dell’elemento formale, prescritto dalla legge, incida sulla validità del negozio giuridico (forma ad substantiam) o sul piano meramente probatorio (forma ad probationem). Nel primo caso il contratto è nullo, mentre, nel secondo caso, pur restando il contratto valido ed efficace, non sono ammesse la prova testimoniale e per presunzioni, ma solo la confessione ed il giuramento.

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È autore di pubblicazioni su condominio e locazioni.Serena SibonaDottoressa, laureata nel 2017 presso l’Università di Torino, ha maturato esperienze accademiche all’estero. Da gennaio 2018 si dedica prevalentemente al diritto commerciale e al trattamento dei dati personali.Caterina Sola Avvocato, partner dello studio R&P Legal, da oltre 25 anni svolge la propria attività nell’ambito del contenzioso civile, avendo maturato particolare esperienza soprattutto nei procedimenti cautelari ed esecutivi.Stefania Tiengo Avvocato, partner dello studio R&P Legal, si occupa principalmente di contenzioso civile e di assistenza alle imprese nell’ambito della contrattualistica, soprattutto nel settore immobiliare e delle locazioni.Monica Togliatto Avvocato, partner dello studio R&P Legal, dottoressa di ricerca in diritto civile presso l’Università degli Studi di Torino. 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La forma non può degradare a mero “involucro” dell’accordo fra le parti: essa svolge un ruolo “polifunzionale”, conferendo certezza al rapporto giuridico e garantendo un’adeguata pubblicità al rapporto medesimo (cfr. trascrizione ai sensi dall’art. 2657 cod. civ.).

Fatta questa doverosa premessa si può, pertanto, sostenere che, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1325 cod. civ., nel nostro ordinamento giuridico vige il principio della libertà della forma in relazione alla stipula dei contratti ed in ragione di essole parti contraenti non devono osservare una forma particolare per concludere un accordo, salvo che questo sia prescritto dalla Legge a pena di nullità (cfr. art. 1325 n. 4 cod. civ.).

In materia di legislazione del Turismo, l’art. 35 del Codice del Turismo,nella versione precedente all’entrata in vigore della riforma del 2018,disciplinava specificamente la “Forma del contratto” e disponeva: “Il contratto di vendita di pacchetti turistici è redatto in formascritta in termini chiari e precisi. Alturista deve essere rilasciata una copia del contratto stipulato e sotto scritto dall’organizzatore o venditore. 2. Il venditore che si obbliga a procurare a terzi, anche in via telematica, un servizio turistico disaggregato, è tenuto a rilasciare alturistadocumenti relativi a questoservizioportanti la sua firma, anche elettronica. Questi documentio la fattura relativa riportano la somma pagata per il servizio”.

Il riferimento immediato è, per quanto qui interessa, all’art. 1418, comma 2,cod. civ., a tenore del quale la nullità del contratto è prodotta dalla mancanza di uno dei requisiti indicati dall’art. 1325 cod. civ., fra i quali è compresa “la forma quando risulta che è prescritta dalla legge sotto pena di nullità”.È altrettanto noto che i casi di forma vincolata del contratto (atto pubblico o scrittura privata), a pena di nullità, sono, oltre quelli tipici espressamente contemplati dall’art. 1350, nn. 1-12, cod.civ., tutti quegli altri “specialmente indicati dalla legge” (art. 1350, n. 13, cod. civ.), per cui la perentorietà della forma scritta sancita dal Legislatore in ipotesi speciali, ancorché non tipizzate dall’art. 1350 cod. civ., partecipa della sanzione della nullità prevista dalla proposizione introduttiva dello stesso articolo in relazione a tutti gli atti che devono farsi per iscritto.

Se, dunque, un valore giuridico preciso può e deve darsi alla formulazione del suddetto art. 35, comma 1, del Codice del Turismo, esso deve rinvenirsi nell’obbligatorietà della forma scritta del contratto di vendita dei pacchetti turistici la cui mancanza rendeva il rapporto giuridico invalido.

Il Codice del Turismo riformato dal D.Lgs. 62/2018, invece, chiarisce, in attuazione della Direttiva UE n. 2015/2302, cheil pacchetto non deve necessariamente rivestire la forma scritta.

Èil nuovo art. 36 – rubricato “Contenuto del contratto di pacchetto turistico e documenti da fornire prima dell’inizio del pacchetto” – che fa riferimento alla forma del contratto; esso prevede che il contratto di pacchetto turistico deve essere formulato in un linguaggio semplice e chiaro e ove redatto in forma scritta deve essere leggibile. Prevede, altresì, prescrizioni formali che l’Organizzatore ed il Venditore devono osservare, ma il cui mancato rispetto non può incidere sulla validità del contratto di pacchetto turistico, avendo, tutt’al più, un’esclusiva finalità informativa e di tutela del Viaggiatore che, in tal modo, deve essere reso edotto sui diritti e sugli obblighi relativi al contratto che ha stipulato.

In questi casi l’inosservanza della predetta tutela può determinare, al massimo, il risarcimento del danno (qualora ne sia provata l’esistenza come conseguenza dell’omessa informazione ai sensi dell’art. 34 del Codice del Turismo) ma non, certamente, la nullità del contratto che, invece, si potrà determinare quando si siano verificate – anche in un contratto scritto – lacune che vadano ad incidere sull’oggetto (elemento essenziale del contratto), quali, a titolo esemplificativo, la durata del soggiorno.

In dottrina si parlato anche di forma informativa (cd. forma “ad informationem” ovvero “ad transparentiam” – cfr., tra gli altri, R. Santagata, Diritto del Turismo, Milano, 2018, pagg. 291 e ss.) ed in tal senso si era espressa anche la giurisprudenza (cfr. Corte di Cassazione sentenza n. 23438 del 2014, con riferimento alla forma prescritta dalla vecchia versione del Codice del Turismo, data l’ambiguità evincibile dal dettato della norma dell’art. 35 sulla valenza del requisito formale che ha portato ad individuare in detto requisito un presupposto di validità del contratto) in quanto il contratto stipulato per iscritto assolve, appunto, ad una finalità informativa, divenendo, per il Consumatore, uno strumento di conoscenza immediata di quelle informazioni che rappresentano il cd. “contenuto necessario del contratto”(che, in questo modo, viene “cristallizzato” al fine di offrire elevati standard di trasparenza e, quindi, di certezza giuridica) e che, segnatamente, sono “[…] le richieste specifiche del viaggiatore accettate dall’organizzatore;2) una dichiarazione attestante che l’organizzatore è responsabile dell’esatta esecuzione di tutti i servizi turistici inclusi nel contratto (art. 42 cod. tur.) ed è tenuto a prestare assistenza al viaggiatore trovatosi in difficoltà (art. 45 cod. tur.); 3) il nome ed i recapiti, compreso l’indirizzo geografico, del soggetto incaricato della protezione in caso di insolvenza; 4) il nome e i recapiti di un rappresentante locale dell’organizzatore, di un punto di contatto o di altro servizio che consenta al viaggiatore di comunicare rapidamente ed efficacemente con l’organizzatore per chiedere assistenza o per rivolgere eventuali reclami relativi a difetti di conformità riscontrati durante l’esecuzione del pacchetto; 5) l’avvertimento al viaggiatore di comunicare, senza ritardo, tali eventuali difetti di conformità; 6) nel caso di minori, non accompagnati da un genitore o da altra persona autorizzata, se il pacchetto include l’alloggio, le informazioni che consentono di stabilire un contatto diretto con il minore o il responsabile del minore nel suo luogo di soggiorno; 7) le informazioni sulle procedure di reclamo e sui meccanismi di risoluzione extragiudiziale alternativi delle controversie; 8) le informazioni sul diritto del viaggiatore di cedere il contratto ad altro viaggiatore ai sensi dell’art. 38 cod. tur. […].

Oltre quanto precisato sopra, esistono anche altri validi motivi per far propendere l’operatore del settore Turismo a stipulare un contratto per iscritto.

Tra questi c’è sicuramente la previsione dell’art. 37 del Codice del Turismo, che dispone che “l’onere della prova relativo all’adempimento degli obblighi di informazione di cui alla presente sezione è a carico del professionista”. È evidente, infatti, che il professionista (Organizzatore o Venditore che sia)che non abbia un contratto scritto avrà sicuramente più difficoltà a fornire, ad esempio, la prova di avere trasferito al Viaggiatore le cd. “informazioni precontrattuali” obbligatorie ai sensi dell’art. 34 del Codice del Turismo.

Ma c’è anche la previsione dell’art. 51 bis, introdotto nel Codice del Turismo con la Riforma del 2018, che dispone: “Il venditore è considerato come organizzatore se, in relazione ad un contratto di pacchetto turistico, omette di fornire al viaggiatore, a norma dell’articolo 34, il pertinente modulo informativo standard di cui all’allegato A, parte II o parte III al presente codice, e le informazioni relative alla denominazione commerciale, l’indirizzo geografico, il recapito telefonico e l’indirizzo di posta elettronica dell’organizzatore, ovvero omette di informare il viaggiatore che egli agisce in qualità di venditore”. Anche in questo caso, la mancanza di un contratto scritto e sottoscritto dal Viaggiatore renderebbe oltremodo gravoso per il professionista intermediario l’onere probatorio di aver assolto alle incombenze di cui all’art. 51 bis del Codice del Turismo.

Ulteriore motivo per cui è consigliabile ricorrere alla forma scritta è rappresentato, poi, dalla necessità della doppia sottoscrizione, ai sensi dell’art. 1341 cod. civ., delle cd. “clausole vessatorie” (come quella relativa al foro competente o ad una clausola risolutiva espressa ai sensi dell’art. 1456 cod. civ. o di penali gravose).

A questi motivi se ne può aggiungere un ultimo, che nasce proprio dalla contingenza della pandemia Covid-19 che si sta attualmente vivendo e che renderà di uso più comune la clausola di forza maggiore (cd. clausola hardship) con pattuizioni preventive di esonero di responsabilità del debitore, di comunicazione dell’evento impossibilitante e di tipizzazione delle situazioni fattuali aventi efficacia liberatoria ai sensi dell’art. 1463 cod. civ. (cfr. confortini, Le Clausole Vessatorie, Milano, 2017, pagg. 1001 e ss.). Tutte le suddette pattuizioni renderanno,senza dubbio,necessaria l’adozione della forma scritta ed in tale contesto potrebbe trovare la disciplina più adeguata anche la pattuizione delvoucher commerciale emesso in alternativa alla restituzione del corrispettivo del pacchetto risoltosi al di fuori dei casi espressamente previsti dalla legge (come, ad esempio, quelli disciplinati dagli artt. 28 del Decreto-legge n. 9 del 2 marzo 2020 ed 88, comma I, del Decreto-legge n. 18 del 17 marzo 2020).

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Carmine Criscione

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