Fondata la eccezione di improcedibilità del ricorso per omessa impugnazione dell’aggiudicazione definitiva alla controinteressata. Bisogna sempre impugnare l’aggiudicazione definitiva, altrimenti il ricorso va dichiarato improcedibile

Lazzini Sonia 22/01/09
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L’omessa impugnazione del provvedimento di aggiudicazione definitiva rende improcedibile il ricorso avverso l’aggiudicazione provvisoria, dovendosi ritenere, conformemente a giurisprudenza consolidata, che l’aggiudicazione definitiva non è atto meramente confermativo o esecutivo, ma provvedimento che, anche se recepisce integralmente i risultati dell’aggiudicazione provvisoria e pur facendo parte della medesima sequenza procedimentale, comporta comunque una nuova ed autonoma valutazione e, soprattutto una autonoma dichiarazione di volontà
 
Merita di essere segnalato il seguente passaggio tratto dalla sentenza numero 2868 del 27 novembre 2008, emessa dal Tar Puglia, Bari
 
Ne consegue che una volta che sia impugnata l’aggiudicazione provvisoria, se non viene impugnata quella definitiva, il ricorso diviene improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, atteso che l’annullamento giurisdizionale dell’aggiudicazione provvisoria, non facendo venir meno quella definitiva, non sarebbe di alcuna utilità al ricorrente
 
Né può ritenersi che il provvedimento di aggiudicazione definitiva sia stato implicitamente impugnato mediante la clausola di stile contenuta nell’epigrafe del ricorso che fa riferimento a tutti gli atti successivi e conseguenti, non essendo sufficiente tale dizione a far ricomprendere nell’oggetto dell’impugnazione atti non nominati
 
In conclusione, attesa la omessa impugnazione dell’aggiudicazione definitiva, il ricorso va dichiarato improcedibile per carenza di interesse.
 
Si legga anche
 
Importante differenza fra l’aggiudicazione provvisoria e quella definitiva che necessita sempre di autonoma impugnazione
 
L’aggiudicazione definitiva, non è atto meramente confermativo o esecutivo, ma provvedimento che, anche quando recepisce integralmente i risultati dell’aggiudicazione provvisoria, comporta, comunque, una nuova ed autonoma valutazione rispetto alla stessa, pur facendo parte della medesima sequenza procedimentale
 
Merita di conoscere il pensiero espresso dal Consiglio di Stato con la decisione numero 484 del 6 febbraio 2007 in tema di differenze tra l’importanza dell’aggiudicazione definitiva rispetto a quella provvisoria e di quale dei due provvedimenti deve essere impugnato e perché
 
Il primo pensiero espresso dal Supremo Giudice Amministrativo è qui di seguito riportato:
l’aggiudicazione provvisoria di un appalto o di un servizio pubblico ha natura di atto endoprocedimentale, inidoneo a produrre la definitiva lesione dell’interesse della ditta che non è risultata vincitrice, lesione, appunto, che si verifica soltanto con l’aggiudicazione definitiva questo significa che prima di adire il giudice, bisogna comunque attendere l’atto di aggiudicazione definitiva?
Ma viene da chiedersi: quali sono allora i giusti ricorsi da proporre?
La risposta è la seguente: è ammissibile il ricorso volto all’annullamento dell’aggiudicazione definitiva anche se non era stata precedentemente impugnata l’aggiudicazione provvisoria mentre il soggetto che, pur non essendovi tenuto, abbia impugnato immediatamente e in via autonoma il provvedimento di aggiudicazione provvisoria di un contratto della P.A., ha l’onere di impugnare, in un secondo momento, anche l’aggiudicazione definitiva, pena l’improcedibilità del primo ricorso nella sentenza emarginata vengono riportati alcuni riferimenti ad altre decisioni.
 
Vediamole
 
Consiglio di Stato, sez. VI, sent. n. 6128 del 16 novembre 2000, sulla tutela giurisdizionale avverso l’aggiudicazione provvisoria e definitiva nei pubblici appalti:
 
Deve ritenersi, in relazione all’aggiudicazione provvisoria, che: 
1) è atto preparatorio e non conclusivo del procedimento, in relazione al quale non vi è alcun onere, a pena di decadenza, di immediata impugnazione
 
2) l’impugnazione della stessa può essere differita al momento in cui si ricorre contro l’aggiudicazione definitiva, per cui il dies a quo per ricorrere contro l’aggiudicazione provvisoria decorre dalla piena conoscenza di quella definitiva
 
3) in sede di impugnazione dell’aggiudicazione definitiva potranno farsi valere anche i vizi propri di quella provvisoria;
 
4) è comunque in facoltà della parte non aggiudicataria impugnare immediatamente l’aggiudicazione provvisoria, che è autonomamente lesiva, in quanto le inibisce l’ulteriore partecipazione al procedimento;
 
5) rispetto all’aggiudicazione provvisoria, quella definitiva non è atto meramente confermativo o esecutivo, ma atto che, anche quando recepisce in toto i risultati dell’aggiudicazione provvisoria, comporta comunque una autonoma valutazione; ne consegue che l’aggiudicazione definitiva necessita sempre di autonoma impugnazione, anche se è già stata impugnata quella provvisoria;
 
6) se la aggiudicazione provvisoria viene impugnata immediatamente e autonomamente, la parte ha perciò l’onere di impugnare anche, in un secondo momento, l’aggiudicazione definitiva, pena l’improcedibilità del primo ricorso
 
 
Cons. Stato, Sez. V, 17 aprile 2003, n. 2074:
 
l’aggiudicazione provvisoria della gara di appalto di opera pubblica ha natura di atto endoprocedimentale, inidoneo a produrre la definitiva lesione dell’interesse della ditta che non è risultata vincitrice (a divenire tale), lesione che si verifica, appunto, soltanto con l’aggiudicazione definitiva 
 
Tuttalpiù una autonoma lesione vi può essere nel senso che l’aggiudicazione provvisoria inibisce all’impresa non aggiudicataria l’ulteriore partecipazione al procedimento
 
In ogni caso quest’ultima ha non l’onere ma la mera facoltà di impugnare immediatamente l’aggiudicazione provvisoria.
 
L’aggiudicazione definitiva, da parte sua, non è atto meramente confermativo o esecutivo, ma atto che, anche quando recepisce in toto i risultati dell’aggiudicazione provvisoria, comporta comunque una nuova ed autonoma valutazione rispetto alla stessa, pur facendo parte della medesima sequenza procedimentale.
 
Ne consegue che l’aggiudicazione definitiva necessita sempre di autonoma impugnazione (anche avvalendosi dell’istituto dei motivi aggiunti in corso di causa, proponibili, ai sensi della legge n. 205 del 2000, avverso atti diversi da quello originariamente gravato, soluzione da preferirsi per evidenti ragioni di economia processuale), anche se è già stata impugnata quella provvisoria.
 
Se l’aggiudicazione provvisoria è stata impugnata immediatamente e autonomamente, la parte ha perciò l’onere di impugnare, in un secondo momento, pure l’aggiudicazione definitiva sopravvenuta, la quale non rappresenta conseguenza inevitabile della prima, pena, si badi bene, l’improcedibilità del primo ricorso
 
Da ultime
 
Dopo l’aggiudicazione definitiva, diventa improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse un ricorso avverso i soli atti di gara proposto da un’impresa in qualità di concorrente partecipante ammessa alla procedura di gara di che trattasi.
 
Un’impresa partecipante propone appello contro la lex specialis di gara: che cosa accade se nel frattempo la gara viene aggiudicata?
 
Ciò posto, la Sezione rileva che, come esposto dalle parti, con provvedimento dirigenziale 18 ottobre 2007 n. 967 è stata disposta l’aggiudicazione definitiva , peraltro impugnata con motivi aggiunti dagli attuali appellanti. Ne consegue il venir meno da parte di questi ultimi dell’interesse alla definizione nel merito dell’appello._ E’ noto infatti che l’aggiudicazione provvisoria di un appalto ha natura di atto endoprocedimentale, ad effetti ancora instabili e del tutto interinali, sicché è inidonea a produrre la definitiva lesione dell’interesse della ditta che non è risultata vincitrice; tale lesione si verifica soltanto con l’aggiudicazione definitiva, per cui la concorrente non aggiudicataria ha non l’onere, bensì la mera facoltà di impugnare immediatamente l’aggiudicazione provvisoria, salvo l’onere di impugnare – com’è avvenuto nella specie – la successiva aggiudicazione definitiva. Ne deriva che, questa intervenuta, l’interesse idoneo a sorreggere l’impugnativa si sposta dal giudizio sull’aggiudicazione provvisoria a quello sull’aggiudicazione definitiva. In altri termini, è nell’ambito di quest’ultimo giudizio che detto concorrente può utilmente ottenere la tutela della propria posizione soggettiva
 
Merita di essere segnalato il seguente passaggio tratto dalla decisione numero 5691 del 14 novembre 2008, emessa dal Consiglio di Stato
 
Vediamo i fatti
 
Con l’appello in epigrafe i signori ************ e **********, in qualità di titolari delle omonime imprese individuali partecipanti in costituenda a.t.i. alla gara al prezzo più basso indetta dal Comune di Tricase per l’affidamento dei lavori di recupero dell’immobile comunale denominato “Chiesa Nuova”, hanno gravato la sentenza succintamente motivata 5 ottobre 2007 n. 3439 del Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, Lecce, sezione seconda, con la quale è stato respinto il loro ricorso diretto all’annullamento dei seguenti atti:
a.- verbale con cui la Commissione di gara, previa ammissione dei concorrenti e successivo esame delle relative offerte economiche, ha disposto l’aggiudicazione provvisoria in favore dell’impresa ZETA Costruzioni s.a.s.;
b.- bando di gara pubblicato il 4 luglio 2007, nella parte in cui indica come subappaltabile la categoria scorporabile di opere specializzate OS2, classifica I, dell’importo di € 24.795,05 (al netto degli oneri per la sicurezza), ovvero pari al 17,33% dell’importo totale di € 143.097,16 dei lavori soggetti a ribasso;
c.- disciplinare di gara del 4 luglio 2007, nella parte in cui prevede come facoltativo il possesso della necessaria qualificazione e dei requisiti di ordine speciale, ovvero di capacità tecnica, per le categorie di lavorazioni indicate come scorporabili o subappaltabili (OS2) di cui all’art. 72, co. 4, D.P.R. n. 554/1999 di importo superiore al 15% dell’importo dell’appalto e nella parte in cui prevede che i requisiti relativi alle predette categorie scorporabili (OS2) – anche se di importo superiore al 15% del valore dell’appalto -, ove non posseduti, devono essere posseduti con riferimento alla categoria prevalente (OG2) per un importo di classifica che comprende anche l’importo della categoria scorporabile (OS2);
d.- ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguente, non reso noto né comunicato e/o notificato ai ricorrenti, nei limiti degli interessi e dei diritti da questi fatti valere in qualità di concorrenti partecipanti ammessi alla procedura di gara di che trattasi.
Precisato, tra l’altro, di non aver ancora ricevuto comunicazione dell’aggiudicazione definitiva, a sostegno dell’appello ha dedotto doglianze articolate in due motivi.
            L’impresa ZETA Costruzioni si è costituita in giudizio ed ha svolto eccezioni e controdeduzioni anche con memorie del 22 novembre 2007 e 30 maggio 2008. Gli appellanti hanno replicato ed insistito nelle proprie tesi e pretese con memoria del 10 giugno 2008.
           
Ed ecco il parere del Supremo Giudice amministrativo:
 
 
All’odierna udienza pubblica l’appello è stato introitato in decisione.
            Ciò posto, la Sezione rileva che, come esposto dalle parti, con provvedimento dirigenziale 18 ottobre 2007 n. 967 è stata disposta l’aggiudicazione definitiva in favore dell’Impresa ZETA Costruzioni, peraltro impugnata con motivi aggiunti dagli attuali appellanti. Ne consegue il venir meno da parte di questi ultimi dell’interesse alla definizione nel merito dell’appello.
E’ noto infatti che l’aggiudicazione provvisoria di un appalto ha natura di atto endoprocedimentale, ad effetti ancora instabili e del tutto interinali, sicché è inidonea a produrre la definitiva lesione dell’interesse della ditta che non è risultata vincitrice; tale lesione si verifica soltanto con l’aggiudicazione definitiva, per cui la concorrente non aggiudicataria ha non l’onere, bensì la mera facoltà di impugnare immediatamente l’aggiudicazione provvisoria, salvo l’onere di impugnare – com’è avvenuto nella specie – la successiva aggiudicazione definitiva. Ne deriva che, questa intervenuta, l’interesse idoneo a sorreggere l’impugnativa si sposta dal giudizio sull’aggiudicazione provvisoria a quello sull’aggiudicazione definitiva. In altri termini, è nell’ambito di quest’ultimo giudizio che detto concorrente può utilmente ottenere la tutela della propria posizione soggettiva.
            Pertanto l’appello dev’essere dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse>
 
E’ inammissibile il ricorso proposto avverso il provvedimento di aggiudicazione provvisoria di una gara di appalto di servizi, se al momento della notificazione di quest’ultimo era già stato emanato dalla stazione appaltante un secondo autonomo provvedimento di aggiudicazione provvisoria, conosciuto e non impugnato espressamente con autonomo gravame o con atto di motivi aggiunti?
 
Non è necessario impugnare l’atto finale, quando sia stato già impugnato quello preparatorio, solo quando fra i due atti vi sia un rapporto di presupposizione – consequenzialità immediata, diretta e necessaria, nel senso che l’atto successivo si pone come inevitabile conseguenza di quello precedente, perché non vi sono nuove e ulteriori valutazioni di interessi, né del destinatario dell’atto presupposto, né di altri soggetti; diversamente, quando l’atto finale, pur facendo parte della stessa sequenza procedimentale in cui si colloca l’atto preparatorio, non ne costituisca conseguenza inevitabile perché la sua adozione implica nuove ed ulteriori valutazioni di interessi, anche di terzi soggetti, la immediata impugnazione dell’atto preparatorio non fa venir meno la necessità di impugnare l’atto finale, pena la improcedibilità del primo ricorso_ Che è esattamente quanto accade avuto riguardo alla natura dell’aggiudicazione definitiva che non và considerata atto meramente confermativo o esecutivo ma provvedimento che, anche quando recepisca i risultati dell’aggiudicazione provvisoria, comporta comunque una nuova ed autonoma valutazione degli interessi pubblici sottostanti; coerentemente si ritiene necessaria l’impugnativa autonoma dell’aggiudicazione definitiva nonostante la precedente contestazione giudiziale dell’aggiudicazione provvisoria (che è meramente facoltativa) ovvero del provvedimento di esclusione dalla gara
 
Merita di segnalare la decisione numero 4053 del 26 agosto 2008 emessa dal Consiglio di Stato
 
In linea generale, nell’ambito del rapporto di presupposizione corrente fra atti inseriti all’interno di un più ampio contesto procedimentale (come quello di evidenza pubblica), occorre distinguere fra invalidità ad effetto caducante ed invalidità ad effetto viziante; nel primo caso l’annullamento dell’atto presupposto determina l’automatico travolgimento dell’atto conseguenziale, senza bisogno che quest’ultimo sia stato autonomamente impugnato, mentre in caso di illegittimità ad effetto viziante l’atto consequenziale diviene invalido per vizio di invalidità derivata, ma resta efficace salva apposita ed idonea impugnazione, resistendo all’annullamento dell’atto presupposto.
 
A cura di *************
 
 
N. 02686/2008 REG.SEN.
N. 02803/1997 REG.RIC.
 
REPUBBLICA ITALIANA
 
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
 
(Sezione Prima)
 
ha pronunciato la presente
 
SENTENZA
 
sul ricorso numero di registro generale 2803 del 1997, proposto da:
ALFA Costruzioni di *********** & *********, rappresentata e difesa dagli avv. ******************** e ****************, con domicilio eletto presso l’avv. ***************** in Bari, via Principe Amedeo n. 351;
 
contro
 
l’Azienda Sanitaria Locale FG/3, rappresentata e difesa dall’avv. ***************, con domicilio eletto presso l’avv. ****************, in Bari, via Putignani, 75;
l’Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Foggia, rappresentata e difesa dall’avv. ****************, con domicilio in Bari, via Putignani, 75;
 
nei confronti di
 
BETA ******** e Figli s.p.a., non costituita in giudizio;
 
per l’annullamento
 
previa sospensione dell’efficacia, del verbale dell’11 luglio 1997 della Commissione della gara per licitazione privata per l’appalto dei lavori di completamento di un poliambulatorio nel comune di Accadia (Azienda Sanitaria Locale FG/3) e della decisione ivi adottata di riammissione della ditta BETA Giuseppe & Figli s.p.a. alle fasi successive della procedura di gara; del successivo verbale del 21 luglio 1997, con cui, in rettifica della aggiudicazione alla ALFA Costruzioni disposta con verbale del 18 giugno 1997, la gara veniva aggiudicata alla ditta BETA; di tutti gli atti successivi e conseguenti.
 
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Azienda U.S.L. FG/3;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Foggia;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore il consigliere *************;
Uditi nell’udienza pubblica del giorno 29 ottobre 2008, l’avv. ************* su delega dell’avv. ******************** e l’avv. ****************;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
 
FATTO e DIRITTO
 
1.- La ditta ALFA, avendo partecipato alla gara per licitazione privata indetta dalla Azienda sanitaria Locale FG/3 per l’appalto dei lavori di completamento di un poliambulatorio nel comune di Accadia da aggiudicarsi con il criterio del massimo ribasso sull’importo delle opere a corpo posto a base di gara, ha gravato gli atti indicati in epigrafe, con i quali è stata riammessa in gara la concorrente BETA ******** alla quale è stata aggiudicata in via definitiva la gara.
 
Premette che la ditta BETA in un primo momento non era stata ammessa alla gara perché la dichiarazione giurata relativa alla iscrizione all’albo nazionale dei costruttori non era conforme alle disposizioni dell’art. 13 della legge n. 57 del 1962.
 
L’appalto era stato, quindi, aggiudicato alla ricorrente.
 
Successivamente, la commissione giudicatrice riammetteva alla gara la ditta BETA, ritenendo che la dichiarazione giurata risultava conforme a legge (verbale dell’11 luglio 1997) e, nella seduta del 21 luglio 1997, proclamava aggiudicataria la ditta BETA che aveva offerto il massimo ribasso.
 
La ricorrente deduce la illegittimità della riammissione in gara della ditta BETA e della aggiudicazione in suo favore per i seguenti motivi:
 
1) violazione e falsa applicazione dell’art. 6 delle norme che regolano la licitazione privata per l’appalto dei lavori di completamento del poliambulatorio in Accadia; violazione e falsa applicazione dell’articolo 28 della legge 3 gennaio 1978, n. 1; dell’art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e dell’art. 13 della legge n. 57 del 1962, nonché eccesso di potere sotto diversi profili, in relazione alla riammissione della ditta BETA, malgrado avesse prodotto dichiarazione sostitutiva di atto notorio in relazione al requisito della iscrizione all’albo nazionale dei costruttori e non la dichiarazione giurata prescritta al punto 6 della lettera di invito;
2) violazione di legge ed eccesso di potere per carenza assoluta di motivazione, illogicità manifesta, travisamento dei fatti in ordine alle ragioni giuridiche e ai presupposti di fatto che avrebbero consentito la rettifica del verbale di aggiudicazione alla ricorrente.
2.- L’Azienda Sanitaria Locale FG/3, costituitasi in giudizio ha eccepito la inammissibilità del ricorso e ne ha dedotto la infondatezza.
3.- L’Azienda Sanitaria della Provincia di Foggia, istituita in forza della legge regionale n. 39 del 2006 e subentrata in tutti i rapporti attivi e passivi della soppressa USL FG/3, si è costituita in giudizio, eccependo in rito la inammissibilità e improcedibilità del ricorso e deducendone la infondatezza nel merito.
4. – Alla pubblica udienza del 29 ottobre 2008, il ricorso è stato assegnato in decisione.
5.- Vanno esaminate, innanzi tutto, le eccezioni in rito sollevate dalla difesa della Azienda Sanitaria della Provincia di Foggia.
5.1- Secondo parte resistente, il ricorso sarebbe inammissibile perché depositato tardivamente.
La eccezione non può essere accolta non essendo stata fornita prova completa della circostanza.
L’art. 21, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 stabilisce che il ricorso con la prova delle avvenute notifiche deve essere depositato nella segreteria del Tribunale entro 30 giorni dall’ultima notifica (termine questo che, nella specie, deve ritenersi dimidiato in forza del disposto dell’art. 19 del d.l. 25 marzo 1997, n. 67 conv. in legge 23 maggio 1997, n. 135 che si applica al caso de quo, ratione temporis).
 
Nel caso in esame, mentre è certa la data di ricevimento del ricorso da parte della USL FG/3 (14 ottobre 1997), manca analoga prova per la notifica alla controinteressata, sicché non è possibile verificare la tempestività o meno del deposito del ricorso.
 
5.2- E’ invece fondata la eccezione di improcedibilità del ricorso per omessa impugnazione dell’aggiudicazione definitiva alla controinteressata.
Con il ricorso è stato impugnato il verbale della commissione di gara della seduta del 21 luglio 2007 in cui, in esito alla rettifica dell’aggiudicazione, venne riammessa in gara la ditta BETA e venne disposta in suo favore l’aggiudicazione provvisoria.
Sennonché in data 23 luglio 2007, l’amministrazione procedette all’approvazione degli atti di gara ed alla contestuale aggiudicazione definitiva in favore della BETA.
Tale provvedimento è restato inoppugnato.
Eppure, tale atto era conosciuto dalla ricorrente sin dal 29 settembre 1997, in esito a tempestivo riscontro alla istanza di accesso formulata dalla medesima e, comunque, dalla data di produzione in giudizio da parte del difensore della AUSL FG/3, effettuata il 14 novembre 1997, in allegato all’atto di costituzione.
L’omessa impugnazione del provvedimento di aggiudicazione definitiva rende improcedibile il ricorso avverso l’aggiudicazione provvisoria, dovendosi ritenere, conformemente a giurisprudenza consolidata, che l’aggiudicazione definitiva non è atto meramente confermativo o esecutivo, ma provvedimento che, anche se recepisce integralmente i risultati dell’aggiudicazione provvisoria e pur facendo parte della medesima sequenza procedimentale, comporta comunque una nuova ed autonoma valutazione e, soprattutto una autonoma dichiarazione di volontà (Cons. Stato, sez. V, 6 febbraio 2007, n. 484).
Ne consegue che una volta che sia impugnata l’aggiudicazione provvisoria, se non viene impugnata quella definitiva, il ricorso diviene improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, atteso che l’annullamento giurisdizionale dell’aggiudicazione provvisoria, non facendo venir meno quella definitiva, non sarebbe di alcuna utilità al ricorrente (Cons. Stato, sez. IV, 22 giugno 2006, n. 3851).
Né può ritenersi che il provvedimento di aggiudicazione definitiva sia stato implicitamente impugnato mediante la clausola di stile contenuta nell’epigrafe del ricorso che fa riferimento a tutti gli atti successivi e conseguenti, non essendo sufficiente tale dizione a far ricomprendere nell’oggetto dell’impugnazione atti non nominati (Cons. Stato, V, 16 settembre 2004, n. 6018).
In conclusione, attesa la omessa impugnazione dell’aggiudicazione definitiva, il ricorso va dichiarato improcedibile per carenza di interesse.
6.- La condanna al pagamento delle spese di giudizio segue la soccombenza, nell’importo indicato in dispositivo.
 
P.Q.M.
 
Il tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Bari, prima sezione, dichiara improcedibile il ricorso in epigrafe indicato.
 
Condanna ALFA Costruzioni di *********** & C. s.n.c. al pagamento di euro 2.000,00 in favore della Azienda sanitaria locale della Provincia di Foggia per spese e competenze di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 29 ottobre 2008 con l’intervento dei Magistrati:
 
******************, Presidente
*************, ***********, Estensore
Savio Picone, Referendario
 
 
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 27/11/2008
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

Lazzini Sonia

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