Fisco, infrazioni stradali: le quietanze sono esenti dal bollo

Redazione 26/04/16
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L’Agenzia delle Entrate ha chiarito, con la risoluzione 25/E, che le quietanze di pagamento emesse dagli organi della polizia stradale a seguito della riscossione di proventi contravvenzionali sono esenti dall’imposta di bollo. 

L’art. 13 della tariffa allegata al d.P.R. n. 642/1972 prevede che la quietanza è soggetta ad un bollo di 2 euro.

L’Agenzia, ai sensi dell’art. 5, comma 4, del medesimo decreto ha, invece, esentato «in modo assoluto, dall’imposta di bollo, tra l’altro, gli Atti e copie relativi al procedimento, anche esecutivo, per la riscossione dei tributi, dei contributi e delle entrate extra tributarie dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni e delle istituzioni pubbliche di beneficienza, dei contributi e delle entrate extra tributarie di qualsiasi ente autorizzato per legge ad avvalersi dell’opera dei concessionari del servizio nazionale di riscossione». 

La sanzione amministrativa per violazione delle disposizioni recate dal Codice della Strada, «è irrogata nell’esercizio di potestà amministrativa», e pertanto può «essere ricondotta nell’ambito delle entrate extra tributarie dello Stato o degli enti locali, di cui al richiamato articolo 5 della tabella».

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