Fisco: i due coniugi devono pagare anche dopo la separazione

Redazione 07/07/16
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Corte di Cassazione, Sez. Quinta Civile, sentenza n. 13733 del 6 luglio 2016.

 

Se da sposati due coniugi hanno optato per una dichiarazione dei redditi congiunta, sono poi costretti anche dopo l’eventuale separazione a pagare imposte e sanzioni notificate unicamente all’ex compagno. Lo ha ribadito la Quinta Sezione Civile della Corte di Cassazione con la sentenza n. 13733 del 6 luglio 2016, che si è pronunciata in sfavore di una donna che contestava una cartella di pagamento del Fisco.

 

La sentenza: la dichiarazione congiunta vale anche dopo la separazione

La ricorrente si opponeva alla sentenza n. 59/14/06 della Commissione Tributaria Regionale della Toscana, sez. staccata di Livorno, che aveva dichiarato la legittimità di una cartella di pagamento emessa nei confronti della donna a seguito di un avviso di accertamento notificato unicamente all’ex marito. Il coniuge, legalmente separato, aveva deciso di non impugnare l’avviso, relativo al 1996 e quindi a un anno per il quale era stata presentata dichiarazione congiunta, e questo era divenuto definitivo. La CTR della Toscana, con sentenza depositata il 16 aprile 2008, aveva ritenuto che “la dichiarazione congiunta costituisce una facoltà il cui esercizio produce tutte le conseguenze previste dalla legge” e che “il venir meno, in epoca successiva, della convivenza matrimoniale” non ne cambia la sostanza.

La Corte di Cassazione, chiamata a giudicare sulla controversia, ha respinto il ricorso della contribuente e confermato la sentenza della CTR. La Suprema Corte ha dichiarato infatti che la dichiarazione dei redditi congiunta, una volta esercitata per libera scelta dagli interessati, “produce tutte le conseguenze, vantaggiose ed eventualmente svantaggiose, che derivano dalla legge […] a prescindere dalle successive vicende del matrimonio“. Ne consegue che la separazione e la fine della convivenza non influenzano la responsabilità solidale dei coniugi per il pagamento dell’imposta.

 

La notifica dell’accertamento e la cartella di pagamento

Il punto principale contestato dalla contribuente, dunque, non ha valore: il fatto che l’avviso di accertamento sia notificato a uno solo dei due coniugi separati non autorizza l’altro a ignorare la successiva cartella di pagamento. Come si legge nella sentenza, infatti, l’art. 17 della legge n. 114/1977 stabiliva che, in caso di dichiarazione dei redditi congiunta, l’amministrazione potesse notificare “al (solo) marito l’avviso di accertamento (o la cartella di pagamento), ferma rimanendo la responsabilità solidale della moglie“. Bisogna quindi fare attenzione, nel caso si sia deciso per una dichiarazione congiunta, a tutte le potenziali conseguenze in materia fiscale che derivano da tale scelta.

La Suprema Corte ribadisce invece, come già aveva fatto nella sentenza 23553/2015, che entrambi i coniugi hanno la possibilità di impugnare la cartella di pagamento in maniera autonoma e del tutto indipendente.

Redazione

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