Fermo amministrativo: la giurisdizione dei giudizi pendenti dall’entrata in vigore del “decreto bersani” spetta al giudice tributario

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La sentenza, emessa dal Tribunale di Savona lo scorso 20 marzo (riportata per esteso qui in calce), aggiunge un altro tassello alla vexata questio della liceità delle “ganasce fiscali” e della individuazione del competente giudice a trattare le relative impugnazioni.
Infatti, ultimamente, si è molto discusso sulla validità di questa misura e la tesi prevalente (v. GDP Na del18/01-20/07/05, Trib. Na del 04/01/07, GDP Sa del 20/04/06) la considera nulla, perché neanche con l’entrata in vigore (12/08/06) del c.d. “decreto Bersani” (D.L. n. 223/2006) è stato varato il regolamento di attuazione “dell’art. 86 d.p.r. n. 602/1973. Perciò tutti i ricorsi erano sistematicamente accolti ed in molti casi le amministrazioni condannate a risarcire i danni.
Negli ultimi tempi, però, come si è data notizia sulle pagine di questa *******, tale opinione è stata smentita, riconoscendo un valore ultrattivo al suddetto provvedimento che sanerebbe ogni presunta carenza di norme attuative. In questo modo non solo il fermo amministrativo è considerato valido, ma anche alcune PA, contestualmente all’invio del preavviso, stanno provvedendo all’immediato pignoramento di veicoli.
Altro punto controverso era l’attribuzione della giurisdizione.
Il decreto la riconosceva alle commissioni tributarie, ma, de facto, la giurisprudenza e la dottrina costante e recente, nonché le prime esegesi di queste nuove norme, l’hanno data al giudice ordinario, poichè si tratta di opposizioni all’esecuzione od ad atti esecutivi. Il titolo che legittima queste procedure è equiparato ad una sanzione amministrativa, perciò è appellabile come una qualsiasi multa. In alcuni casi, poi,  prevale la natura coattiva del credito vantato, quindi è impugnabile ex artt. 615-617 ss cpc.
È gravato, dunque, in base al valore della causa, indipendentemente dalla natura tributaria o meno dello stesso, presso il GDP od il tribunale (v. ex multis “Ganasce fiscali: verso un braccio di ferro tra giudice ordinario e giudice tributario”, GDP Frosinone n. 03/08, Il fermo di beni mobili registrati sotto la lente della Consulta: quale giurisdizione per l’opposizione di terzo?, C.Cost. ord. n. 57/08;Fermo amministrativo: se il credito non è fiscale decide l’Ago Cass. SS.UU. civ. n. 14831/08; “Se le ganasce fiscali scattano per infrazione stradale il ricorso va rivolto all’AGO”, Trib.Ba sez. I. n. 2549/08 ed “Il giudice tributario rimette in termini il ricorrente avanti al giudice ordinario competente in tema di sanzioni amministrative relative al CDS”, Comm. Trib. Lazio sez. XX n. 136/07, rispettivamente negli arretrati del 12/03/08, 20/03/08, 11/06/06, 22/11/08 e 19/09/07). Si ricordi che, a Grosseto ed in altre città italiane, si era imposta questa prima tesi: il giudice tributario rinviava costantemente tutti i ricorsi contro il fermo amministrativo o l’avviso di mora a questi ultimi organi.
Come ricordato, però, sentenze di legittimità nuove e contrastanti con l’orientamento descritto hanno, invece, confermato le statuizioni del “decreto Bersani” e (ri)attribuito la competenza in materia alle commissioni tributarie: “il Legislatore con l’art. 35 comma 26 quinques del D.L. n. 223.2006 (entrato in vigore in data 4.7.2006 e successivamente convertito nella legge n. 248.2006, entrata in vigore il 12.8.2006), con conseguente modifica dell’art. 19 comma 1 del D.L.vo n. 546.1992, ha espressamente previsto la sussistenza della giurisdizione della Commissione Tributaria Provinciale per tutte le impugnazioni che riguardano iscrizioni di ipoteca su beni immobili o fermo di beni mobili ex art. 86 D.P.R. n. 602.1973.”
Perciò l’opposizione al menzionato provvedimento, presentata da un cittadino avverso alcune cartelle esattoriali, relative a crediti previdenziali, è stata disattesa e le parti dovranno riassumerla, nei termini di legge, presso la competente autorità.
Si noti che è stata contestualmente disposta “conseguente revoca della sospensione della provvisoria esecutorietà del provvedimento di fermo amministrativo disposta da questo Giudice del Lavoro”. Ciò costituisce una novità rispetto ad analoghe pronunce, anche se questa può, a buon diritto, considerarsi una delle prime decisioni di merito che aderisce alla nuova esegesi di questa legge, che da minoritaria sta, pian piano, diventando maggioritaria.
 
 
 
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Praticante avvocato abilitato al patrocinio del foro di Grosseto e conciliatore iscritta alla Camera di conciliazione del CDO di Grosseto.
 
 
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Tribunale di Savona 20 marzo 2007 – Est. *********.
 
 
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
 
Con ricorso depositato in Cancelleria il 14.9.2006 G. A. conveniva in giudizio dinanzi al Giudice del Lavoro l’INPS-SCCI e la ** Spa indicando che le era stato notificato in data 2.9.2006 provvedimento di fermo amministrativo dell’autovettura Honda Jazz tg. * e dell’autovettura Honda Civic tg. *; che detto provvedimento faceva seguito all’emissione delle cartelle di pagamento n. 10320000002606914000 dell’importo di € 1.582,81= a titolo di contributi previdenziali artigiani e somme aggiuntive INPS e n. 10320010055918638000 dell’importo di € 3.627,84= a titolo di registro e somme aggiuntive INPS; rilevava che il provvedimento di fermo risultava illegittimo per mancata attuazione del regolamento previsto dall’art. 86 del D.P.R. n. 602.1973 e per violazione del diritto di difesa non contenendo le indicazioni necessarie per consentire al contribuente di proporre eventuale opposizione; contestava, inoltre, il difetto di motivazione e la mancanza del preventivo invito dell’intimazione ad adempiere; ancora eccepiva l’intervenuta prescrizione dei contributi previdenziali di cui alla cartelle esattoriali in forza delle quali il fermo era stato emesso.
Chiedeva, pertanto, previa sospensione della provvisoria esecutorietà del fermo amministrativo, dichiararsi l’illegittimità della procedura.
Si costituiva in giudizio l’INPS-SCCI contestando le allegazioni attoree, eccependo in via preliminare l’intervenuto decorso del termine per fare valere eventuali vizi dei titoli portati in cartella e, comunque, rilevando il difetto di giurisdizione del Giudice ordinario.
Si costituiva altresì la ** Spa che eccepiva il il difetto di giurisdizione del Giudice ordinario e la tardività delle eccezioni sollevate dal G. circa i titoli portati in cartella ed il contenuto della stessa.
All’udienza del 20.3.2007, trattandosi di causa non necessitante di attività istruttoria, i legali procedevano alla discussione e la vertenza veniva decisa come da dispositivo.
 
MOTIVI DELLA DECISIONE
 
Preliminarmente va rilevato che tutte le doglianze del G. afferenti i motivi in forza dei quali sono state formate le cartelle esattoriali a seguito delle quali il provvedimento di fermo amministrativo delle sue autovetture è stato emesso (in particolare l’eccezione di intervenuta prescrizione), appaiono sollevate tardivamente trattandosi di provvedimenti regolarmente notificati e non opposti tempestivamente.
La sola questione dell’eventuale illegittimità del contenuto del provvedimento di fermo amministrativo potrebbe essere astrattamente vagliata da questo Giudice; tuttavia il Legislatore con l’art. 35 comma 26 quinques del D.L. n. 223.2006 (entrato in vigore in data 4.7.2006 e successivamente convertito nella legge n. 248.2006, entrata in vigore il 12.8.2006), con conseguente modifica dell’art. 19 comma 1 del D.L.vo n. 546.1992, ha espressamente previsto la sussistenza della giurisdizione della Commissione Tributaria Provinciale per tutte le impugnazioni che riguardano iscrizioni di ipoteca su beni immobili o fermo di beni mobili ex art. 86 D.P.R. n. 602.1973.
Da tale modifica normativa deriva la carenza di giurisdizione dell’Autorità giudiziaria Ordinaria, trattandosi di questione rientrante nella giurisdizione della Commissione Provinciale Tributaria territorialmente competente, con conseguente revoca della sospensione della provvisoria esecutorietà del provvedimento di fermo amministrativo disposta da questo Giudice del Lavoro.
Circa le spese processuali, tenuto conto della circostanza che la normativa che ha determinato lo spostamento della giurisdizione a favore della Commissione Tributaria Provinciale, è entrata in vigore poco tempo prima rispetto all’instaurazione del presente giudizio, ritiene questo Giudicante che sussistano giusti motivi per l’integrale compensazione delle stesse.
Sentenza esecutiva ex lege.
P. Q. M.
 
ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa, definitivamente decidendo
 
DICHIARA
 
la carenza di giurisdizione dell’A.G.O. trattandosi di questione rientrante nella giurisdizione della Commissione Provinciale tributaria territorialmente competente;
 
COMPENSA
integralmente le spese di lite tra le parti.
Sentenza esecutiva.
Così deciso in Savona, oggi 20.3.2007

Dott.ssa Milizia Giulia

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