Femminicidio: ergastolo per gli assassini, benefici economici per i figli delle vittime

Redazione 03/03/17
Scarica PDF Stampa

Approvazione unanime della camera della proposta di legge n.3772 “Modifiche al Codice civile, al Codice di procedura penale e altre disposizioni in favore degli orfani di crimini domestici“.  Dopo la ratifica della Convenzione di Istanbul nel 2013, fortemente voluta dal Consiglio d’Europa, e la c.d. Legge sul Femminicidio n. 119/2011, arrivano nuovi provvedimenti: rischia l’ergastolo chi uccide la coniuge o la convivente, e ai figli delle vittime viene assicurato patrocinio legale e reversibilità della pensione.

Il testo che è passato con 376 sì e nessun contrario, ora sarà discusso al Senato. Le disposizioni si applicano figli minorenni e maggiorenni economicamente non autosufficienti della vittima di un omicidio commesso dal coniuge (anche se separato o divorziato), dal partner di un’unione civile (anche se cessata) o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva e stabile convivenza.

 

Ergastolo: uxoricidio equiparato al parricidio

La novità più importante è costituita dall’equiparazione dell’omicidio del partner a quello di un genitore o di un figlio: chi uccide il proprio coniuge o convivente (nonché partner civile, in vista della totale assimilazione della disciplina con la Legge Cirinnà), quindi, integrerà una fattispecie penale aggravata, per la quale è prevista la pena dell’ergastolo. Finora, invece, la pena era fissata ad anni 11. Reclusione invece da 24 a 30 anni se la vittima è divorziata o l’unione civile sia cessata.

Oltre a ciò, la discussione del 1 marzo della Camera dei Deputati è stata incentrata sulla tutela dei figli delle vittime, rimasti orfani a seguito della commissione di crimini domestici. In particolare, il programma di protezione consisterebbe nell’assistenza medico-psicologica, nonché nella difesa legale già apprestata nelle prime fasi del processo penale ed accesso completamente gratuito, tramite l’istituto del patrocinio a spese dello Stato: ciò indipendentemente dal reddito della famiglia di appartenenza.

 

Sequestro conservativo e pensione di reversibilità sospesa

Anche la questione ereditaria è stata ritoccata:  infatti, a tutela del diritto al risarcimento del danno dei minori in questione, si rafforzerà l’istituto del sequestro conservativo: agli orfani costituiti parte civile, in sede di condanna (anche non definitiva), spetta a titolo di provvisionale una somma pari al 50% del presumibile danno che sarà liquidato in sede civile. A tal fine è prevista la conversione del sequestro in pignoramento già con la condanna in primo grado.

Contestualmente, è stato annullato il diritto di godimento dell’eredità e della pensione di reversibilità per i colpevoli di omicidi in famiglia. Quest’ultima, d’ora in poi, sarà immediatamente sospesa a partire dalla richiesta di rinvio a giudizio e per tutta la durata del processo; tuttavia, in caso di archiviazione o proscioglimento, lo Stato dovrà corrispondere gli arretrati, sempre che non vi sia subentrato il figlio.

La condanna e il patteggiamento, invece, comportano automaticamente anche l’indegnità a succedere e sarà direttamente il giudice penale a dichiararla, senza necessità di un’azione civile da parte degli eredi. Anche i beni del colpevole saranno sequestrati e serviranno a garantire il risarcimento del danno dei minori orfani di genitore.

 

Fondo di Solidarietà e cambio del cognome

Inoltre, sarebbe previsto l’ampliamento del Fondo già dedicato alle vittime di mafia, usura, terrorismo,  fino a ricomprendere anche gli orfani di un genitore morto in un crimine domestico: capacità economica prevista è di circa 2 milioni per anno, con cui creare borse di studio per i meritevoli o favorire il loro ingresso nel mondo del lavoro, anche tramite posti riservati a categorie protette.

Ultimo ma non meno importante, se il cognome del figlio è quello del genitore condannato in via definitiva, lo stesso può chiedere di cambiarlo.

Tuttavia, i conoscitori del fenomeno in questione si sono detti non del tutto soddisfatti della presa di posizione del Parlamento, in quanto la ritengono accettabile solo come primo passo verso la risoluzione del problema. In particolare, ciò che si è pensato, è che l’inasprimento della pena, fino alla previsione dell’ergastolo, rischia di essere un accanimento comunque privo di conseguenze sulla frequenza degli episodi di femminicidio, dovuti ad un retroterra culturale che vede la donna come soggetto non paritario di un rapporto di coppia, caratterizzato solo da istanze di possesso da parte dell’uomo. Solo una programmazione a lungo termine di un piano educativo e culturale volto a debellare tale mentalità può effettivamente incidere sulla questione.

Molto lavoro, poi, va ancora fatto in termini di assistenza nella fase precedente l’uccisione stessa, subito dopo l’inizio delle violenze domestiche: la creazione di centri specializzati, nonché di figure professionali debitamente formate, potrebbe in molti casi prevenire e impedire il consumarsi del crimine: basti pensare al fatto che solo nell’11% dei casi arriva una denuncia all’Autorità di Polizia.

Infine, la tutela economica riconosciuta agli orfani è apprezzabile, ma non solo è una previsione che non risolve il problema a monte, ossia quello della frequenza dei femminicidi; ma appare anche come una promessa che non sempre lo Stato italiano riesce a mantenere, come già è stato constatato per gli altri parenti di vittime di mafia, terrorismo e usura: la stessa Corte di giustizia europea ha condannato il nostro Paese a proposito di tale inadempienza.

 

Sabina Grossi

Redazione

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento